Procedimento amministrativo – Silenzio della p.a. – Illegittimità – Ragioni
E’ illegittimo il silenzio formatosi sull’istanza del privato qualora l’amministrazione, nonostante il buon esito dell’istruttoria espletata e l’acquisizione dei prescritti pareri di segno favorevole, abbia omesso di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento avviato.
N. 01754/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2011, proposto da:
Bio Ecoagrimm Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
Provincia di Foggia;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sulla istanza presentata in data 01.02.2010 dalla Società Bio Ecoagrimm S.r.l. alla Provincia di Foggia, per il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto di produzione di ammendanti e concimi per usi agricoli;
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo della Provincia di Foggia di procedere alla conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto di produzione di ammendanti e concimi per usi agricoli;
nonchè per l’accertamento
della fondatezza della pretesa fatta valere nel presente giudizio e la conseguente condanna
dell’Amministrazione Provinciale di foggia ad adottare il provvedimento di autorizzazione all’ampliamento dell’impianto di produzione di ammendanti e concimi per usi agricoli in favore della Società Bio Ecoagrimm S.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per la ricorrente l’avv. B. A. Pasqualone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la Bio Ecoagrimm s.r.l. – dedita all’attività di recupero di rifiuti per la produzione di compost – chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza dell’1.2.2010, finalizzata al rilascio da parte della Provincia di Foggia dell’autorizzazione all’ampliamento del proprio impianto di produzione di ammendanti e concimi agricoli sito in agro del Comune di Lucera, loc. Ripatetta.
Nel 2007 la ricorrente ha chiesto alla Provincia di Foggia l’approvazione del progetto per la realizzazione dell’impianto di che trattasi.
Con deliberazione n. 404 del 9.10.2008, la Giunta Provinciale di Foggia – riscontrato il parere positivo reso nella conferenza dei servizi del 15.8.2008 dai Comuni di Lucera e di San Severo, nonchè il parere reso dal Comitato del V.I.A. sulla richiesta di compatibilità – ha autorizzato l’opera, limitando (paragrafo 5.2.8) la potenzialità massima della stessa a 83.000 t/anno di miscela di materiali da trattare.
La ricorrente ha impugnato innanzi al T.A.R. Puglia-Bari la deliberazione G. P. n. 404/2008, nonchè il parere del Comitato V.I.A. e la determinazione di V.I.A., nella parte in cui hanno ridotto a 83.000 t/anno la potenzialità massima dell’opera.
Con sentenza n. 2149/2009, il T.A.R. adìto ha accolto il ricorso proposto, annullando sia la predetta deliberazione G.P. n. 404/08 che il parere del Comitato V.I.A. nella parte in cui i provvedimenti prescrivevano il limite alla potenzialità dell’impianto ad 83.000 t/a.
Con istanza dell’1.02.2010, in esecuzione delle statuizioni contenute nella predetta sentenza, la società ricorrente ha chiesto la modifica dell’autorizzazione n. 404/2008.
In data 10.06.2010, il Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A. ha reso parere favorevole all’adeguamento alla potenzialità dell’impianto.
Di seguito anche l’ARPA Puglia (conferenza di servizi del 14.09.2010), la ASL (conferenza dei servizi del 12.10.2010), nonchè i Comuni interessati (Foggia, Lucera, San Severo e Troia), hanno reso parere positivo.
Il Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia – dopo aver reso parere favorevole in merito alla V.I.A. (determina n. 2513/6.15 del 26.7.10) ed aver modificato l’autorizzazione all’emissione in atmosfera (determina n. 2800/6.15 del 6.8.2010) – al termine del procedimento istruttorio ha trasmesso (in data 3.11.2010) alla Giunta Provinciale di Foggia una proposta di deliberazione avente ad oggetto il rilascio del provvedimento richiesto dalla ricorrente.
Nell’inerzia dell’Amministrazione Provinciale, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame deducendo i seguenti motivi di censura:
1) obbligo dell’Amministrazione Provinciale di Foggia di provvedere sull’istanza della società Bio Ecoagrimm s.r.l. – violazione e falsa applicazione di legge (art. 208 e 210 del D.l.vo n. 152/2006, art. 6 della L.R. Puglia n. 30/1986, art. 6 della L.R. Puglia n. 17/2007 ); violazione di legge (artt. 1 e 2 L. 7.8.1990, n. 241 e succ. mod. ed integr.); violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per violazione del principio dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta;
2) fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dalla società ricorrente diretta a conseguire la richiesta autorizzazione, attesa la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 31 c.p.a.;
La Provincia di Foggia non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sia con riferimento ai profili formali relativi all’obbligo di concludere il procedimento, sia con riferimento ai profili sostanziali della pretesa fatta valere, ai sensi dell’art. 31 co. 9 c.p.a.
Ricorrono anzitutto i presupposti formali e processuali relativi all’ammissibilità dell’azione proposta.
Quanto al merito, deve osservarsi che il comportamento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di che trattasi è del tutto illegittimo e contravviene a tutti i principi e a tutte le norme in tema di azione amministrativa, atteso che nonostante il buon esito dell’istruttoria e l’intervenuta acquisizione dei prescritti pareri (di segno favorevole), non ha tuttavia finalizzato il procedimento attraverso l’adozione del provvedimento finale.
Coglie nel segno il profilo di censura a supporto della domanda ex art. 31 co. 9 c.p.a., con cui si evidenzia la violazione del giusto procedimento, in relazione alla illegittimità del comportamento omissivo del dirigente di Settore dell’Amministrazione provinciale che, pur essendo titolare della competenza amministrativa a provvedere sull’istanza di che trattasi, ha invece ritenuto di predisporre una proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Provinciale, proposta di deliberazione cui non ha fatto seguito alcun atto deliberativo.
Rileva il Collegio che proprio tale favorevole proposta di deliberazione, sulla base di tutta l’attività istruttoria e consultiva espletate, nonchè promanante dal soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi, rende evidente la fondatezza sostanziale della pretesa azionata ai sensi del citato art. 31 co. 9 c.p.a.
Ricorre conseguentemente l’obbligo giuridico della Provincia di Foggia di provvedere in ordine all’istanza di che trattasi nei termini di cui in motivazione.
Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di che trattasi e ordina alla stessa e al Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia di adottare il provvedimento conclusivo entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, disponendo fin d’ora, per il caso di persistente inerzia della Provincia di Foggia, che a tanto provveda – entro l’ulteriore termine di giorni trenta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato all’uopo con la presente Commissario ad Acta, con spese a carico della Provincia inadempiente.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico della Provincia di Foggia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Provincia di Foggia di provvedere sull’istanza di che trattasi entro il termine di giorni trenta a far data dal giorno di notificazione e/o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone, per il caso di ulteriore inerzia della Provincia di Foggia, che a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Condanna la Provincia di Foggia al rimborso – in favore della ricorrente – delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per spese, diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)