1.  Commercio, industria, turismo – Generi di monopolio – Art. 17 L. n. 1239/1957  – Rivendita ordinaria – Esposizione di insegna – Obbligo
2.  Commercio, industria, turismo – Generi  di monopolio – Rivendita speciale – Istituzione – Presupposti – Esposizione di insegna all’esterno della struttura in cui è ubicata – Divieto
3.  Commercio, industria, turismo – Generi di monopolio – Rivendita speciale – Esposizione di insegna all’esterno della struttura in cui è ubicata – Divieto – Eccezioni

1. Ai sensi dell’art. 17 della L. n. 1293/1957, il titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio ha l’obbligo di esporre all’esterno l’insegna prescritta dall’Amministrazione.
2. Le rivendite speciali di generi di monopolio possono essere istituite al di fuori della rete ordinaria, senza rispetto della distanza minima da altre rivendite, all’interno di determinate strutture o impianti, purchè il fabbisogno ne giustifichi l’istituzione e le esigenze degli utenti non possano essere soddisfatte da rivendite ordinarie. Nell’ambito di tale limitata e specifica destinazione, non possono in alcun modo interferire con l’area di utenza delle rivendite ordinarie, con conseguente divieto di esposizione di insegna non soltanto se posta all’esterno della struttura o impianto presso il quale la rivendita speciale è istituita, ma anche se comunque visibile dall’esterno.
3. Le rivendite speciali di generi di monopolio non possono esporre l’insegna regolamentare all’esterno della struttura in cui sono ubicate, salvo che si tratti di rivendite speciali istituite presso stazioni di servizio ed impianti di distribuzione di carburanti.

 
N. 01752/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2011, proposto da: 
Vincenzo Puzziferro, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Casareale, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento n. 954/R del 23.09.2010, emesso dall’Ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con il quale veniva comminata all’odierno ricorrente, quale gerente provvisorio della rivendita speciale n. 30, posta in Gravina di Puglia (Ba), la “pena pecuniaria disciplinare” di €€ 40,00, oltre al pagamento delle spese postali pari a € 9,50, ed intimata “l’immediata rimozione dell’insegna dalla posizione visibile all’esterno della Stazione”, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto infraprocedimentale conseguente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. S. Casareale e l’avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente, titolare della rivendita speciale tabacchi n. 30 sita in Gravina di Puglia al V.le Regina Margherita all’interno della stazione ferroviaria cittadina, impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
A seguito del sopraluogo del 9.6.10, i funzionari dell’Ufficio Regionale per la Puglia dell’A.A.M.S. hanno accertato l’esistenza dell’insegna luminosa “T” all’esterno della stazione ferroviaria.
Con nota prot. n. 32240 del 14.6.10 l’Amministrazione resistente, nel contestare le predette circostanze al ricorrente, ha intimato la rimozione dell’insegna per contrasto con la circolare Ministeriale n. 04/63406 del 25.9.01.
Il ricorrente, assumendo la legittimità  dell’opera, ha osservato – con deduzioni trasmesse in data 15.7.10 – che il posizionamento della citata insegna è all’interno della struttura ferroviaria, atteso che trovasi ubicata a cm 20 dal cancello di ingresso.
Con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, valutate negativamente le predette deduzioni, ha comminato al ricorrente la sanzione pecuniaria disciplinare di € 40,00.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 94 D.P.R. 1074/58 (approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/57), nullità  del procedimento disciplinare per omessa contestazione della norma violata;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 L. n. 1293/57; eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione della circolare ministeriale n. 04/62406/2001.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è infondato.
E’ anzitutto infondato il primo motivo di censura, con cui si deduce un sostanziale difetto di contestazione degli addebiti, in quanto la contestazione di cui alla nota del 14/06/2010 non conterrebbe alcun riferimento alla norma di legge asseritamente violata, risultando indicata unicamente la circolare ministeriale n. 4/63406 del 25/09/2001.
Rileva viceversa il Collegio che l’atto in esame costituisce puntuale adempimento del’onere di previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 1064/58, idoneo a determinare adeguato contraddittorio, come effettivamente avvenuto nel caso in esame attraverso la produzione da parte del ricorrente di controdeduzione.
Nè può inferirsi genericità  della contestazione dalla mera circostanza dell’omessa puntuale indicazione della norma di legge, atteso che risulta viceversa puntualmente indicata non solo la condotta sanzionata, ma altresì la circolare e la normativa di riferimento, attraverso il richiamo all’art. 34 della legge 1293/57.
E’infine infondato il secondo motivo di censura.
L’art. 17 della legge 1293/57 prevede che le rivendite di generi di monopolio debbano esporre all’esterno del locale l’insegna prescritta dall’Amministrazione; Per quanto concerne le rivendite speciali – e come peraltro statuito dalla circolare ministeriale citata – le stesse, risultando ubicate all’interno delle strutture presso cui sono istituite, non possono avere ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via, nè possono esporre l’insegna regolamentare all’esterno della struttura medesima, salvo che si tratti di rivendite speciali, istituite presso stazioni di servizio ed impianti di distribuzione carburanti.
Del tutto specioso e forviante appare in proposito l’astratto argomentale di parte ricorrente in ordine al rapporto tra norme di legge e norme regolamentari e circolari, atteso che l’illegalità  della condotta serbata si evince agevolmente e direttamente dalla normativa richiamata dallo stesso ricorrente.
L’attività  di vendita di generi di monopolio soggiace infatti ad una disciplina speciale idonea a determinare in modo pressochè esaustivo e vincolato i contenuti e le modalità  dell’attività  commerciale.
Così ad esempio il titolare di una rivendita ordinaria non ha facoltà  di esporre l’insegna, bensì vi è tenuto obbligatoriamente, così come vincolata e predeterminata risulta l’insegna medesima.
Le rivendite speciali sono istituite, al di fuori della rete ordinaria e, quindi, senza neanche rispetto della distanza minima da altre rivendite, all’interno di determinate strutture o impianti e ricorrendone i presupposti, laddove il fabbisogno ne giustifichi l’istituzione e qualora le esigenze degli utenti non possano essere soddisfatte da rivendite ordinarie.
Risulta pertanto intuitivo che la rivendita speciale, nell’ambito della sua limitata e specifica destinazione, non possa in alcun modo interferire con l’area di utenza delle rivendite ordinarie, con conseguente divieto di esposizione di insegna non soltanto se posta all’esterno della struttura o impianto presso il quale la rivendita speciale è istituita, ma anche se comunque visibile dall’esterno, atteso che l’obbligo di apposizione dell’insegna all’esterno risulta previsto solo per le rivendite ordinarie.
E’ infatti evidente che una diversa lettura della norma (in senso letterale) integrerebbe una chiara violazione dellaratio legis (scire leges non est eorum verba tenere, sed intimam vim hac potestatem).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso – in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia – delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per spese, diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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