Giustizia e processo – Procedimento amministrativo – Circolare amministrativa contra legem – Sua disapplicazione da parte del giudice 

Una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione.
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza breve 12 giugno 2012 n. 3164 – 2012; ric. n. 3742 – 2012;
 
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N. 01738/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2005, proposto da Paradiso Cosimo, Dilella Michele, Frisullo Salvatore, Laera Sebastiano, Bologna Cosimo, Tedeschi Domenico, Marzella Francesco, Gargano Nicola, Capurso Giacomo, Pescume Saverio, Abbaticchio Emanuele, Maggio Natale, Martano Pantaleo, Capriglione Michele, Piludu Roberto, Sebastiani Nicola, Apruzzese Francesco, Apollonio Giovanni Nazario, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Panizzolo e Edgardo Francesco Leo, con domicilio eletto in Bari, via Celentano, 27;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Comando Generale della Guardia di Finanza;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità  prevista dall’art. 66, comma 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254;
– per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della stessa indennità , nella misura indicata ex lege, a far data dal 1° gennaio1998 fino all’effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
– per l’annullamento, ove occorra, della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I Divisione n. 283106 del 21 agosto 2003 nella parte in cui limita la spettanza dell’indennità  in parola al solo personale specializzato effettivamente impiegato in comandi a supporto del dispositivo navale “che inquadrano risorse organiche del contingente di mare”;
– in via subordinata, e salvo gravame, per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennità  e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dal 1° gennaio 1998 e fino all’entrata in vigore della circolare n. 281306 del 21 agosto 2003;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Filippo Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono militari della Guardia di Finanza appartenenti al contingente di terra impiegati presso il Centro Trasmissioni del Comando Regionale di Bari.
Gli stessi agiscono in giudizio per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità  ex art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999.
L’amministrazione intimata, infatti, benchè sollecitata, non ha corrisposto detta indennità .
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di condividere le argomentazioni espresse dai ricorrenti e che conseguentemente il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.
Invero, ai sensi della disposizione da ultimo citata l’indennità  per cui è causa compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità  previste per il personale imbarcato.
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge per la corresponsione dell’indennità  de qua, svolgendo gli odierni deducenti un ruolo di supporto al dispositivo navale.
In base alla circolare interpretativa n. 27438 del 22.2.2001 (in linea con il chiaro disposto del d.p.r.) detta indennità  spetta a tutto il personale del corpo avente i requisiti normativi anche se non appartenente al contingente di mare.
Viceversa con la successiva circolare n. 283106 del 21.8.2003 si è inteso illegittimamente limitare la corresponsione della menzionata indennità  al solo personale specializzato del contingente di mare, categoria entro cui evidentemente non rientrano i ricorrenti.
Tuttavia, quest’ultima circolare si pone in parte qua in aperto contrasto con la norma di cui all’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999 che non prevede alcuna limitazione dell’indennità  in questione alla categoria degli appartenenti al contingente di mare (circa il carattere arbitrario della limitazione introdotta dalla circolare n. 283106/2003 cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 166).
Inoltre, le disposizioni contenute nella circolare n. 283106/2003, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, violano il principio di irretroattività  delle circolari amministrative (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2001, n. 5949: “Il principio dell’irretroattività  degli atti amministrativi – che discende direttamente dal generale principio di legalità  volto a garantire la certezza delle situazioni giuridiche in atto – è applicabile anche alle circolari ministeriali.”).
Pertanto, la menzionata circolare deve essere disapplicata in parte qua in quanto illegittima.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877 “Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sè valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità  al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perchè scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione.”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1894 rileva che “Al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa; egli, pertanto, può giungere alla disapplicazione della disposizione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge.”.
Infine, secondo Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 1992, n. 181 “In materia di diritti patrimoniali, non è necessaria l’impugnazione di circolari, istruzioni o direttive che tali diritti ledano, dovendo il giudice disapplicarle ove riconosciuta fondata la pretesa del ricorrente.”.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità  prevista dall’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge.
L’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti nella misura indicata ex lege a far data dal 1° gennaio 1998 fino all’effettivo soddisfo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Sarà  la stessa Amministrazione convenuta, in applicazione dei criteri indicati, a dover provvedere alla relativa determinazione secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si provvederà  alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.
L’Amministrazione resistente è pertanto condannata al pagamento della somma predetta secondo le modalità  sopra descritte, previo accordo con i ricorrenti da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità  prevista dall’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna l’Amministrazione convenuta ad erogare in favore dei ricorrenti il trattamento economico corrispondente e consequenziale a tale riconoscimento nei termini di legge e dunque a pagare le relative somme a determinarsi, previo accordo con i ricorrenti stessi da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, a far data dal 1° gennaio 1998 e con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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