1. Contratti della P.A. – Domanda di annullamento degli atti di gara – Avvenuta esecuzione dell’appalto – Sopravvenuto difetto di interesse – Improcedibilità
2. Contratti della P.A. – Art. 64 cod. proc. amm. – Domanda risarcitoria – Onere della prova – An e quantum dei danni
3. Contratti della P.A. – Domanda risarcitoria – Infondatezza per carenza di prova – Art. 34, comma 3 cod. proc. amm. – Accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa – Interesse – Non sussiste
4. Contratti della P.A. – Domanda risarcitoria – Richiesta formulata per la prima volta nella memoria conclusiva – Inammissibilità
1. E’ improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento degli atti di una procedura di gara che, nelle more del processo, si sia esaurita per effetto dell’integrale esecuzione dell’appalto.
2. Ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., la parte ricorrente che formula una domanda risarcitoria è gravata del preciso onere di provare, secondo i principi generali, la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio. L’esigenza di un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente – che normalmente caratterizza il processo amministrativo, stante la naturale ineguaglianza delle parti – viene meno con riguardo alla prova dell’an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso.
3. Quando la domanda risarcitoria debba essere comunque disattesa per carenza di prova, non sussiste alcun interesse della parte ricorrente all’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’agere dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm.
4. àˆ inammissibile la domanda risarcitoria relativamente a voci di danno la cui riparazione sia chiesta per la prima volta dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva.
N. 01737/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2005, proposto da Ambiente e Sviluppo Società Consortile a r.l., nella qualità di mandataria dell’A.T.I. con Leadri s.r.l., CO.CE.MER. s.p.a. e Monteco s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso l’avv. S. Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
contro
Ministero dell’Interno e Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico Ambientale per la Regione Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’Avv. Rodio in Bari, via Putignani, 168;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso l’avv. Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
Autorità per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del Bacino LE/1;
nei confronti di
CO.GE.AM., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. B.A. Pasqualone in Bari, via Dalmazia, 161;
Noyvallesina Engineering s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Visconti, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
TRA.DE.CO s.r.l.;
Leadri s.r.l.;
CO.CE.MER. s.p.a.;
Palstrade s.r.l.;
Geoambiente s.r.l.;
per l’annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
– del decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia n. 310 del 13.12.2003 pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 154 del 31.12.2003, in uno con gli allegati schemi di “bando”, “estratto” e “capitolato d’oneri”;
– del bando di gara del 17.12.2003 pubblicato sulla G.U. n. 299 del 27.12.2003, avente ad oggetto “POR Puglia 2000 – 2006 – Misura 1.8. Gestione unitaria del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale ottimale – Affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico nella Provincia di Lecce”;
– per quanto occorra, del decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia n. 313 del 10.12.2003 pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 151 del 24.12.2003;
– del decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia n. 274 del 26.11.2004, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 147 del 9.12.2004 e sulla G.U. n. 304 del 29.12.2004, con il quale è stato aggiudicato all’A.T.I. CO.GE.AM. Consorzio Stabile Gestioni Ambientali – impresa mandataria Leadri s.r.l., cooptata – CO.CE.MER. s.p.a. cooptata – Palstrade s.r.l. cooptata – Geoambiente s.r.l., l’affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico di recupero energetico a servizio dei bacini di utenza LE1, LE2, LE3 costituenti l’intera Provincia di Lecce, di cui ai decreti commissariali n. 310/2003 e n. 24/2004, inclusa la realizzazione delle opere, costituito da linea di produzione di CDR per un investimento complessivo di € 11.664.100,00, in attuazione del POR Puglia 2000 – 2006 Misura 1.8;
– della delibera della G.M. di Cavallino n. 103 del 15.4.2004, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di CDR da asservire alla intera Provincia di Lecce, quale parere favorevole per l’insediamento dell’impianto in questione nel Comune di Cavallino e posta a corredo del progetto presentato dall’A.T.I. CO.GE.AM. aggiudicataria della gara;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare dei verbali dei lavori della Commissione Unica per la valutazione delle offerte (non conosciuti) relativi alla gara de qua, nonchè del medesimo bando di gara e del capitolato d’oneri per la mancata espressa previsione dell’obbligo di pubblicità delle operazioni della Commissione di gara;
e per il risarcimento dei danni consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico Ambientale per la Regione Puglia, del Comune di Cavallino, della Regione Puglia, di CO.GE.AM. e di Noyvallesina Engineering s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Donatella Ciullo, su delega dell’avv. Francesco Flascassovitti, Ernesto Sticchi Damiani, anche in sostituzione degli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, e Pietro Nicolardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Ambiente e Sviluppo Società Consortile a r.l. (concessionaria in forza della convenzione del 17.5.1999 della gestione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti a servizio del bacino LE/1, piattaforma sita in località “Mass. Guarini” in agro di Cavallino) impugna gli atti della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico di recupero energetico a servizio dei bacini di utenza LE/1, LE/2 e LE/3 costituenti l’intera Provincia di Lecce.
Detta gara veniva aggiudicata in via definitiva alla controinteressata A.T.I. CO.GE.AM. con provvedimento parimenti gravato in questa sede.
Chiede altresì il risarcimento dei danni consequenziali.
Rileva parte ricorrente che le amministrazioni evocate in giudizio (Comune di Cavallino e Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia) non hanno rispettato il diritto alla stessa spettante in forza dell’art. 18 della menzionata convenzione.
La clausola invocata sancisce la facoltà del Comune di Cavallino di “individuare con il concessionario degli impianti attualmente in gara le condizioni economico-finanziarie di estensione del rapporto a tali ulteriori impianti, ferma restando la possibilità per la P.A. di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica” esclusivamente nell’ipotesi in cui “con il concessionario non si raggiungessero gli accordi necessari su convenienti condizioni contrattuali”.
Si costituivano le amministrazioni convenute (Ministero dell’Interno, Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico Ambientale per la Regione Puglia, Comune di Cavallino e Regione Puglia) e le controinteressate (CO.GE.AM. e Noyvallesina Engineering s.p.a.), resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, delle domande avanzate dalla ricorrente, quella impugnatoria debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quella risarcitoria debba essere in parte respinta ed in parte dichiarata inammissibile.
Quanto alla domanda demolitoria, posto che l’intera procedura di gara oggetto di impugnativa risulta ormai completamente esaurita essendo stato l’appalto de quo integralmente eseguito (cfr. pag. 5 della memoria della Regione Puglia depositata in data 3 ottobre 2011: circostanza, quest’ultima, non contestata da alcuna delle parti costituite), è conseguentemente venuto meno qualsivoglia interesse della ricorrente all’annullamento giurisdizionale degli atti di gara contestati in questa sede (cfr. art. 122 cod. proc. amm. e Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1193).
A tal proposito, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm. (“Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.”) ed in considerazione dell’esito da dare all’azione risarcitoria, l’annullamento giurisdizionale degli atti gravati non risulta più “utile” per la società Ambiente e Sviluppo.
L’azione risarcitoria formulata dalla società ricorrente nell’atto introduttivo, invero, è rimasta totalmente sfornita di supporto probatorio in ordine al quantum (cfr. pag. 36 del ricorso introduttivo e pag. 22 della memoria depositata in data 14 settembre 2011), pur essendo la stessa parte gravata di un preciso onere sul punto ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.
Come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672 “In tema di responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale lesiva di interessi legittimi pretensivi il ricorrente ha l’onere di provare, secondo i principi generali la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio. Infatti, la limitazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la p.a., mentre l’esigenza di un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell’an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso.”.
La domanda risarcitoria deve, quindi, essere respinta a prescindere – in applicazione della citata previsione normativa di cui all’art. art. 34, comma 3 cod. proc. amm. – dall’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’ageredell’amministrazione.
Non sussiste, infatti, alcun interesse di parte ricorrente al suddetto accertamento ai fini risarcitori, dovendo l’azione risarcitoria – come visto in precedenza – essere comunque disattesa per carenza di prova.
Per il resto la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile relativamente alla voce di danno (in particolare il pregiudizio curriculare) la cui riparazione è chiesta per la prima volta dalla ricorrente nella memoria conclusiva depositata in data 14 settembre 2011.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda impugnatoria e la reiezione in parte e la declaratoria di inammissibilità per il resto della domanda risarcitoria.
In considerazione della natura, della peculiarità , dell’esito e della complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda impugnatoria;
2) respinge in parte e dichiara inammissibile per il resto la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)