Edilizia e urbanistica – Silenzio assenso della p.a. in materia di condono edilizio – Assenza dei presupposti sostanziali – Mancato perfezionamento

In materia di condono degli abusi edilizi, non si perfeziona il silenzio legale tipico con valore di assenso sull’istanza di condono, allorchè manchino i presupposti della completezza e fedeltà  della domanda, nonchè del pagamento dell’intera oblazione; in tal caso, le censure per vizi formali del provvedimento impugnato non possono condurre all’annullamento poichè, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.

 
N. 01731/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2003 REG.RIC.
N. 01975/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2003, proposto da: 
Vieste Maria Giuseppa, rappresentata e difesa dall’avv. Leonarda Vieste, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. D.A.Gambatesa alla via Cardassi n.26; 

contro
Comune di Vieste, in persona del Sindaco p.t.; 


sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2003, proposto da: 
Vieste Maria Giuseppa, rappresentata e difesa dall’avv. Leonarda Vieste, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. D.A.Gambatesa alla via Cardassi n.26; 

contro
Comune di Vieste, in persona del Sindaco p.t.; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1485 del 2003:
-della Determina n. 300/95 prot. del 13.6.2003, notificata in pari data, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica, E.P. e Territorio denegava la sanatoria per le opere di cui alla domanda di condono presentata dalla sig.ra Vieste Maria Giuseppa in data 23.2.1995 ed assunta al protocollo in data 24.2.1995 con il n. 3005 ai sensi delle leggi n. 47/85 e 724/94;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto siccome lesivo, ivi compreso il conferimento di incarico rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste in data 12.03.2002 con prot. n. 162/LL.PP.;
quanto al ricorso n. 1975 del 2003:
-del provvedimento n. 202 Reg. Ord. del 13.9.2003, notificato in pari data, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica, E.P. e Territorio ingiungeva alla sig.ra Vieste Maria Giuseppa la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi “relativamente ai lavori abusivi eseguiti sull’immobile in località  Macchia di Mauro” consistenti in un corpo di fabbrica di mq. 156 circa realizzato in sopraelevazione ad un 1° piano già  esistente;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto siccome lesivo, ivi compreso il conferimento di incarico rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste in data 12.03.2002 con prot. n. 162/LL.PP.;
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Pasquale Chionchio, su delega dell’avv. L. Vieste;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
Con i gravami in epigrafe la sig.ra Vieste ha impugnato il diniego di condono (ric. n.1485/2003) e l’ordine di demolizione (ric. n.1975/2003) emessi in relazione alle opere realizzate abusivamente su terreno in località  Macchia di Mauro.
Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.
Il diniego di condono, impugnato con il primo ricorso, si fonda essenzialmente sulla mancata integrazione della documentazione allegata all’istanza (tra cui la ricevuta dell’avvenuto versamento di somme relative all’oblazione) che avrebbe determinato l’improcedibilità  della stessa ai sensi del comma 4° dell’art.39 della legge n.724/94; mentre l’ordine di demolizione, impugnato con il secondo ricorso, si fonda sia sul diniego di condono, sia sulla già  intervenuta acquisizione dell’immobile in questione al patrimonio del Comune, sia infine sull’asserita realizzazione sullo stesso immobile di ulteriori opere abusive.
La ricorrente non contesta alcune delle riportate circostanze di fatto ossia -si ribadisce- la mancata integrazione documentale anche con riferimento al versamento dell’oblazione, l’intervenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e la realizzazione di ulteriori opere abusive; ed anzi con riferimento all’oblazione ammette pacificamente in ricorso di aver versato unicamente l’acconto.
Tenta di aggirare le riportate contestazioni prefigurando la formazione del silenzio assenso (motivo sub1 del ricorso n.1485), in ogni caso l’incompetenza del Responsabile del servizio all’adozione degli impugnati provvedimenti per illegittimità  della delega conferita dal Dirigente del settore tecnico (motivo sub 2 del ricorso n.1485 e motivo sub 1 del ricorso n.1975) e, infine, l’erroneità  del procedimento seguito per ingiungere la demolizione rispetto ad un suolo che parte ricorrente stessa asserisce di proprietà  comunale (motivo sub2 del ricorso n.1975) evidentemente confermando l’assunto dell’Amministrazione.
Orbene, i ricorsi non possono trovare accoglimento.
Sebbene le riportate censure di incompetenza siano fondate essendo stato in effetti violato l’art.17, comma 1 bis, del d.lgs. n.165/01 tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 octies, comma 2°, della legge n.241/90, non possono condurre all’annullamento degli atti gravati poichè l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. E lo stesso ragionamento è destinato a valere per il motivo articolato su di un piano strettamente procedimentale avverso l’ordine di demolizione (motivo sub 2).
Ed invero -si ribadisce- parte ricorrente non ha contestato l’asserito mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale, ciò che in sè avrebbe giustificato il diniego di condono per improcedibilità  della domanda ex art.39, comma 4°, ult. cpv., della legge n.724/1994.
Ma vi è di più. Tra i documenti mancanti figurava l’attestazione del versamento dell'”intera” oblazione che, per espressa previsione di legge, doveva invece essere allegata alla domanda (cfr. il citato art.39, comma 4°).
Nè può essersi formato l’invocato silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria posto che parte ricorrente stessa ha ammesso di non aver provveduto al versamento integrale dell’oblazione ma del solo acconto; laddove, per costante orientamento giurisprudenziale, la formazione del silenzio è subordinata alla completezza e alla fedeltà  della domanda e in particolare, per quel che qui rileva, al pagamento dell’intera oblazione (cfr. per tutte C.d.S. n.4823/2010).
Certamente nella fattispecie in esame tale condizione non si è verificata, nè siamo in possesso di sufficienti elementi per accertare la ricorrenza degli ulteriori requisiti soggettivi.
In sintesi, il silenzio assenso non può essersi formato sull’istanza di condono per cui è causa e gli ulteriori vizi dedotti -di palese natura procedimentale- non possono condurre all’annullamento degli atti gravati poichè il diniego opposto dall’Amministrazione comunale è sostanzialmente legittimo.
In base alle suesposte considerazioni, i due ricorsi vanno riuniti e respinti.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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