1. Accesso – Art. 24, comma 7, l.n. 241/1990 – Delibazione della p.A. sull’istanza di accesso – Ambito e limiti – Astratto interesse del richiedente all’accesso – Elementi idonei a dimostrarlo – Sufficienza


2. Accesso – Divieto di estrarre copia – Illegittimità  – Limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti – Insufficiente alla tutela dei propri interessi in sede giurisdizionale


3. Accesso – Edilizia e urbanistica – Permesso a costruire – Provvedimenti abilitanti l’esecuzione di opere edilizie – Elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell’interesse all’accesso – Proprietà  di suolo confinante con l’area oggetto di interventi edilizi – Sufficienza


4. Accesso – Diniego – Motivato dalla mera contrarietà  manifestata dal soggetto destinatario della documentazione cui si chiede di accedere – Illegittimo

1. La delibazione da parte della p.A. deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse giuridicamente idoneo a fondare la richiesta di accesso ai documenti la cui conoscenza, secondo il disposto di cui all’art. 24, comma 7, della l.n. 241/1990, sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere, essendo sufficiente fornire elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di una tale interesse.


2. In presenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso ai documenti, è illegittimo il divieto di estrarre copia e la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, che spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi. 


3. Con riguardo agli atti di assenso in materia edilizia (permesso a costruire), il proprietario di un terreno confinante con l’area di interventi edilizi ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi per conoscere gli estremi dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle opere, costituendo la vicinitas elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del proprio interesse ad accedere agli atti.


4. La mera contrarietà  manifestata dal soggetto destinatario della documentazione amministrativa di cui si chiede l’accesso non può giustificare il diniego della p.A. a consentire l’accesso medesimo in favore di chi abbia dimostrato di vantare un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti richiesti.

 
N. 01726/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01515/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2011, proposto da Giuseppe Nicola Masellis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Caputi Iambrenghi e Annalisa Morgese, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Abate Eustasio 5; 

contro
Comune di Sannicandro di Bari, rappresentato e difeso dall’ing. Domenico Satalino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

nei confronti di
Eurospin Puglia s.p.a., non costituita; 

per l’annullamento
della nota dirigenziale del Comune di Sannicandro di Bari prot. 7454 del 24 giugno 2011, recante il diniego di rilascio di copia dei documenti richiesti dal ricorrente con istanza di accesso del 13 maggio 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti l’avv. Annalisa Morgese e l’ing. Domenico Satalino;
 

Premesso che:
– in data 13 maggio 2011, il ricorrente ha richiesto al Comune di Sannicandro di Bari di acquisire copia del premesso di costruire n. 38 del 2011, rilasciato alla Eurospin s.p.a., completo degli atti deliberativi presupposti e conseguenti, rappresentando a tal fine di avervi interesse quale proprietario dei lotti rientranti nel comparto DT1 e contigui all’area su cui è in corso l’edificazione da parte della Eurospin s.p.a.;
– il Comune di Sannicandro di Bari, con il diniego qui impugnato, non ha consentito al ricorrente di acquisire copia del descritto permesso di costruire, ritenendo non dimostrata la lesione di diritti per effetto dell’intervento edilizio assentito con il permesso di costruire n. 38 del 2011;
– successivamente, con nota del 3 agosto 2011, il Comune di Sannicandro di Bari ha parzialmente soddisfatto la richiesta di accesso, inviando al ricorrente copia delle deliberazioni consiliari n. 14 del 2006, n. 8 del 2007, n. 17 del 2007, n. 22 del 2009;
– la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda, residuando l’interesse ad ottenere copia del permesso di costruire n. 38 del 2011 e copia della delibera consiliare n. 5 del 2008, su cui il Comune ha continuato ad impedire il pieno accesso;
Considerato che:
– il ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti richiesti, a fronte del quale non può essere sufficiente, per giustificare il diniego, la mera contrarietà  del soggetto titolare del permesso di costruire;
– secondo un principio ormai pacifico, in sede di accesso ai documenti la delibazione deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse giuridicamente idoneo a fondare la richiesta di accesso, in base al disposto dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, a mente del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere, sicchè, sotto tale profilo, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse;
– una volta che l’istante ha dimostrato il proprio interesse, è illegittimo il divieto di estrarre copia e la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, che spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 25 febbraio 2010 n. 678; Id., 17 giugno 2009 n. 1528; Id., 5 febbraio 2007 n. 337; Id., 14 settembre 2006 n. 3220; in questo senso anche Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2005 n. 6524).
– con specifico riguardo agli atti di assenso in materia edilizia, la giurisprudenza ha peraltro ripetutamente affermato che il proprietario di un terreno confinante con l’area oggetto di interventi edilizi ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi, al fine di conoscere gli estremi dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle opere, secondo i principi discendenti dagli artt. 22-ss. della legge n. 241 del 1990 (così, da ultimo, TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 luglio 2011 n. 1061; TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2008 n. 10048);
Ritenuto, in conclusione, di dover in parte accogliere ed in parte dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso in epigrafe, con condanna del Comune di Sannicandro di Bari al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– lo dichiara improcedibile, in relazione alla documentazione trasmessa dal Comune di Sannicandro di Bari in data 3 agosto 2011;
– lo accoglie per la restante parte, ordinando al Comune di Sannicandro di Bari di consentire al ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, al permesso di costruire n. 38 del 2011 ed alla delibera del consiglio comunale n. 5 del 2008, con i rispettivi allegati ed elaborati cartografici.
Condanna il Comune di Sannicandro di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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