Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza – Decreto di condanna ex art. 3, l. Pinto per violazione del termine di ragionevole durata del processo – Ammissibilità 

E’ ammissibile il giudizio di ottemperanza in merito al decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2011 (cd. Legge Pinto) in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo, poichè quest’ultimo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato.
* * * 


 
N. 01719/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2011, proposto da Felicia Maffia, rappresentata e difesa dall’avv. Orlando Mario Candiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Bovio 41; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

per l’ottemperanza
al decreto n. 2850/2009 della Corte d’Appello di Bari, depositato il 6 agosto 2009 e passato in giudicato, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di euro 2.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Donato Rossetti, per delega dell’avv. Orlando Mario Candiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Bari ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di euro 2.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001.
Alla camera di consiglio del 21 settembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto.
Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto la somma di cui al decreto della Corte d’Appello di Bari n. 2850/2009.
La giurisprudenza ha già  chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità  del giudizio di ottemperanza (ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318).
La domanda della ricorrente può pertanto essere accolta, in relazione alle somme liquidate nel decreto a titolo di capitale ed interessi.
3. In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto della Corte d’Appello di Bari n. 2850/2009, al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo, con assegnazione di un termine di novanta giorni per l’adempimento, nominando fin d’ora commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento, il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio.
Le spese inerenti all’attività  del commissario faranno carico al Ministero debitore.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esatta esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Bari n. 2850/2009, nel termine di novanta giorni, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.000 oltre interessi legali dal giorno 24 febbraio 2009 fino al soddisfo.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, e pone a carico del Ministero stesso tutte le spese inerenti all’attività  del commissario.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente in euro 1.000, oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria