1. Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza per esecuzione del giudicato civile nei confronti di Ente pubblico economico – Sussiste la giurisdizione del G.A
2. Giustizia e processo – Domanda di ottemperanza del giudicato civile – Rigetto della domanda per impossibilità  di provvedere all’esecuzione
3.   Risarcimento del danno – Mancata esecuzione del giudicato civile – Infondatezza della domanda per avvenuta cessione dei beni immobili anteriormente al deposito della sentenza civile

1. Nel rito dell’ottemperanza deve farsi riferimento ad una nozione estensiva di pubblica amministrazione, comprensiva degli enti pubblici economici che svolgono attività  d’impresa, in quanto l’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., prevede l’esperibilità  del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione per quanto riguarda il caso deciso, di conformarsi al giudicato”.
 
2. Deve essere respinta la domanda di esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, diretta ad ottenere la restituzione di terreni ceduti in permuta al Consorzio di Bonifica della Capitanata, ma da questo successivamente trasferiti alla Regione Puglia, non potendo il Consorzio provvedere alla restituzione di beni dei quali non ha più la disponibilità .


3. E’ infondata la domanda di risarcimento danni nei confronti del Consorzio di Bonifica della Capitanata per mancata esecuzione del giudicato, in quanto il trasferimento alla Regione Puglia dei terreni ricevuti in permuta dagli aventi causa del ricorrente è anteriore al deposito della sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Foggia. 
* * *
Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 21 giugno 2012 n. 3660, ric. 322 – 2012;  revocazione della sentenza, ric. n. 7644 – 2012, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5113 – 2014                                                 * * *                                                     

 
N. 01718/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2011, proposto da Matteo Michele Lanzetta, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Lanzetta, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Gaudensi in Bari, via Trevisani 74; 

contro
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni 150; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ugo Carletti e Leonilde Francesconi, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 31-33; 

nei confronti di
Francesco Trotta; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1608/07 del Tribunale di Foggia, pronunciata inter partes;
e per la condanna del Consorzio per la Bonifica della Capitanata al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione della sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasquale Lanzetta, Gennaro Notarnicola e Leonilde Francesconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Nel 1937, i danti causa dell’odierno ricorrente stipularono con il Consorzio Generale per la Bonifica e la Trasformazione della Capitanata (oggi Consorzio per la Bonifica della Capitanata) un contratto preliminare di permuta immobiliare, con scambio immediato del possesso, avente ad oggetto:
– da parte del Consorzio, due terreni dell’estensione di 8,77 ettari e di 2,63 ettari;
– da parte dei germani Lanzetta, un terreno dell’estensione di 11,39 ettari, a confine del Braccio Tratturale Lenzalonga.
Sia il Consorzio che i Lanzetta hanno sempre posseduto uti domini i terreni permutati. Il contratto definitivo, tuttavia, non è mai stato stipulato. Da ultimo, all’ennesimo sollecito dei Lanzetta il Consorzio ha risposto con nota del 30 maggio 2000, nella quale ha fatto presente di aver consegnato i terreni in permuta alla Regione Puglia. La Regione Puglia, a sua volta, con nota del 2 giugno 2000, ha dichiarato che i terreni del Braccio Tratturale Lenzalonga hanno assunto natura demaniale e quindi sono inalienabili.
2. L’odierno ricorrente ha perciò citato il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Foggia, chiedendo in via principale la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di permuta stipulato dai suoi danti causa nel 1937, con condanna alla restituzione dei terreni anticipatamente consegnati nonchè al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento.
Con la sentenza n. 1608/07 (della quale Matteo Michele Lanzetta chiede l’ottemperanza, con il ricorso in esame), il Tribunale di Foggia, per quanto qui rileva:
a) ha accolto la domanda principale e dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di permuta stipulato in data 8 settembre 1937 tra i germani Lanzetta ed il Consorzio Generale per la Bonifica e la Trasformazione della Capitanata;
b) ha condannato il Consorzio al risarcimento del danno da inadempimento, in misura di euro 26.189,66 oltre interessi e rivalutazione;
c) ha condannato “¦altresì il Consorzio per la Bonifica della Capitanata (o chi per esso, in caso di eventuale trasferimento a terzi del possesso) alla restituzione, in favore dell’attore Lanzetta M.M., dei terreni promessi in permuta dai danti causa di quest’ultimo, così come meglio individuati al punto 2 del preliminare dell’8/9/1937”, ad eccezione della particella n. 258 del foglio 113, usucapita da un terzo.
3. Con ricorso per ottemperanza notificato il 17 giugno 2011 al Consorzio per la Bonifica della Capitanata ed alla Regione Puglia, Matteo Michele Lanzetta lamenta che i terreni di sua proprietà , promessi in permuta dai suoi danti causa al Consorzio, non sono stati ancora restituiti, in violazione dell’ordine contenuto nella sentenza del Tribunale di Foggia n. 1608/07, passata in giudicato.
Conclude chiedendo che venga ordinato “¦al Consorzio per la Bonifica della Capitanata ¦ il compimento degli atti necessari a dare piena attuazione ed esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n° 1608/07 del Tribunale di Foggia, nominando un commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente Amministrazione”. Chiede inoltre la condanna del Consorzio per la Bonifica della Capitanata al risarcimento del danno causato dalla mancata esecuzione della sentenza, per mancato conseguimento dei frutti civili, stimabili nella misura di euro 28.000.
Si sono costituiti il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità  del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto.
Alla camera di consiglio del 21 settembre 2011 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Consorzio, sull’assunto della natura privatistica di quest’ultimo, ente pubblico economico per il quale sarebbero prevalenti le caratteristiche imprenditoriali dell’attività  svolta.
L’art. 112, primo comma – lett. c), cod. proc. amm. prevede l’esperibilità  del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenza del giudice ordinario “¦al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Invero, anche con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del rito di ottemperanza deve farsi riferimento ad una nozione estensiva di pubblica amministrazione, senz’altro comprensiva degli enti pubblici economici che svolgono attività  d’impresa.
Del resto, anche prima dell’approvazione del nuovo codice la giurisprudenza amministrativa era decisamente orientata ad ammettere la percorribilità  del giudizio di ottemperanza nei confronti della persona giuridica privata che svolga compiti pubblicistici, tanto in materia di accesso agli atti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 5) quanto in materia di espropriazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 aprile 2005 n. 2).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione amministrativa sulla presente controversia.
2. Sempre in rito, deve dichiararsi l’irricevibilità  della memoria e della documentazione depositate dalla difesa della Regione Puglia il 17 settembre 2011, quattro giorni prima della camera di consiglio fissata per la trattazione, in violazione dei termini liberi di cui all’art. 73, primo comma, cod. proc. amm. (seppure dimezzati ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm.), tanto più a seguito dell’espressa opposizione dichiarata dal difensore di parte ricorrente nel corso della camera di consiglio.
3. Nel merito, la domanda di restituzione deve essere respinta.
Il ricorrente, pur avendo ritualmente chiamato in giudizio sia la Regione Puglia che il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ha indirizzato nei confronti del solo Consorzio la domanda di condanna alla restituzione (si vedano le conclusioni del ricorso: pag. 4, primo capoverso – lett. a).
E’ tuttavia pacifico, per concorde affermazione delle parti in causa, che il Consorzio non detiene più i terreni per cui è causa, promessi in permuta dai germani Lanzetta nel 1937 e dei quali Matteo Michele Lanzetta chiede la restituzione (in questo senso è l’affermazione a pag. 3 del ricorso, ove si ammette che “¦il Consorzio per la Bonifica della Capitanata non è più nel possesso dei terreni oggetto della condanna poichè ha ceduto gli stessi alla Regione Puglia ovvero perchè parte di essi è occupata, da oltre mezzo secolo, da soggetti diversi rispetto all’Amministrazione”).
Da parte sua, la difesa del Consorzio ha prodotto (doc. 3) il verbale del 12 novembre 1999, attestante la consegna alla Regione Puglia del Braccio Tratturale Lenzalonga , nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con allegate planimetrie. La stessa difesa ha precisato che, tra i terreni consegnati alla Regione Puglia, sono inclusi quelli oggetto del contratto preliminare di permuta risalente al 1937 e della sentenza n. 1608/07 del Tribunale di Foggia, che detto preliminare ha risolto. L’affermazione non è stata contestata da parte ricorrente e può ritenersi provata, ai sensi dell’art. 64, secondo comma, cod. proc. amm.
Del resto, la stessa sentenza del Tribunale di Foggia dà  atto dell’eventualità  che i terreni di proprietà  dei germani Lanzetta non siano più detenuti dal Consorzio e, per tale ragione, dispone una condanna in incertam personam alla restituzione degli stessi (cfr. il punto 5 del dispositivo, qui trascritto in narrativa).
Non essendo (più) il Consorzio detentore dei terreni di cui il ricorrente chiede la restituzione, la domanda deve essere respinta.
4. Per le stesse ragioni è respinta la domanda di risarcimento del danno, non avendo il Consorzio cagionato i danni asseritamente scaturiti dalla mancata attuazione del giudicato civile: la consegna dei terreni alla Regione Puglia risale infatti al 1999 ed è dunque anteriore al deposito della sentenza del Tribunale di Foggia.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella misura indicata in dispositivo, mentre restano compensate nei confronti della Regione Puglia, attesa la tardività  della produzione difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Matteo Michele Lanzetta al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella misura di euro 7.000 (settemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge. Compensa le spese con la Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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