1. Giustizia e processo – Assegnazione di immobili in locazione – Patto di futura vendita – Controversie relative al trasferimento della proprietà dell’alloggio assegnato – Diritto soggettivo – Provvedimento preclusivo del trasferimento della proprietà – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste
2. Giustizia e processo – Controversie relative alla cessione di immobili in proprietà – Patto di vendita futura – Art. 133, primo comma, lett. b) cod. proc. amm. – Giurisdizione esclusiva – Non sussiste
1. Nelle assegnazioni di immobili in locazione con patto di futura vendita, l’assegnatario vanta, allorquando siano maturate le condizioni convenute, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore della proprietà dell’alloggio assegnato: ne consegue che sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la suddetta cessione, anche in presenza di un provvedimento amministrativo preclusivo della stessa.
2. Non si ravvisa la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, primo comma lett. b), cod. proc. amm., quando la controversia verte sulla cessione di immobili in proprietà in base a patto di vendita futura, giacchè in tal caso vengono in rilievo posizioni soggettive di matrice prettamente contrattuale, estranee alla materia delle concessioni di beni pubblici.
N. 01707/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Savino, Veneranda Savino, Vincenzo Savino, Silvana Santoro, Giuseppe Santoro, Annunziata Santoro, Donato Moramarco, Giuseppe Moramarco, Maria Antonia Moramarco, Michele Moramarco, Raffaella Moramarco, Silvana Moramarco, Orsola Lorusso, Vincenzo Moramarco, Giovanni Lorè, Vito Antonio Lorè, Antonia Lorè, Giuseppe Lomurno, Aurelio Nicola Savino, Michele Lorè, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, 133;
contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;
per l’annullamento
– delle delibere del Comune di Altamura n. 10 del 29 gennaio 2009, n. 73 del 30 dicembre 2009, n. 21 del 23 giugno 2011, aventi ad oggetto l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale;
– della delibera del Comune di Altamura n. 140 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare delle delibere del Comune di Altamura n. 172 del 30 dicembre 2008 e n. 77 del 22 ottobre 2009;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Emilio Toma e Antonpiero Russo (per delega di Donatello Genovese);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti dichiarano di agire nella qualità di eredi di Francesco Savino, Saverio Lorè, Leonardantonio Santoro, Pasquale Lomurno, Federico Moramarco e Salvatore Moramarco, assegnatari degli alloggi costruiti dal Comune di Altamura, destinati ai dipendenti comunali e situati in via Agrigento n. 6.
Con deliberazione della Giunta municipale del 2 settembre 1963, fu disposta in loro favore l’assegnazione dei predetti alloggi, in locazione con annesso patto di futura vendita, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 408 del 1949.
Gli assegnatari presentarono, in data 16 maggio 1996, domanda di cessione in proprietà . La richiesta fu accolta dal Comune di Altamura, che dispose di farsi luogo alla vendita con delibera del Consiglio comunale del 28 giugno 1968.
In seguito, a fronte della mancata stipula dei contratti di compravendita, essi diffidarono ripetutamente l’Amministrazione a concludere la procedura di riscatto in proprietà . Con delibera di Giunta municipale del 5 ottobre 1988, il Comune confermò la decisione di cedere gli alloggi, dando incarico all’ufficio competente di predisporre i relativi atti e precisando altresì la misura del corrispettivo a carico di ciascun assegnatario.
Nonostante ulteriori e ripetute diffide, la stipula dei contratti di compravendita non è mai avvenuta.
Con il ricorso in esame, integrato da plurimi motivi aggiunti, gli eredi di Francesco Savino, Saverio Lorè, Leonardantonio Santoro, Pasquale Lomurno, Federico Moramarco e Salvatore Moramarco impugnano le deliberazioni elencate in epigrafe, aventi ad oggetto l’approvazione del piano comunale delle alienazioni immobiliari e del programma triennale delle opere pubbliche, nella parte in cui annoverano, tra gli edifici di proprietà comunale da vendere ai pubblici incanti, i sei appartamenti situati in via Agrigento n. 6.
Si affidano ad unico ed articolato motivo di censura, mediante il quale deducono violazione del r.d. n. 1165 del 1938, violazione del d.lgs. n. 1029 del 1948, violazione della legge n. 408 del 1949, violazione della legge n. 640 del 1954, violazione del d.P.R. n. 2 del 1959, violazione della legge n. 231 del 1962, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed erronea presupposizione. Affermano, in sintesi, che il Comune di Altamura avrebbe illegittimamente incluso i sei alloggi nell’elenco degli immobili da dismettere, trascurando le proprie precedenti deliberazioni e l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto da parte degli assegnatari; l’acquisto in proprietà degli alloggi, secondo i ricorrenti, si sarebbe già perfezionato in favore dei rispettivi danti causa, per effetto delle delibere comunali del 28 giugno 1968 e del 5 ottobre 1988, con le quali l’Amministrazione accettò formalmente la richiesta di acquisto e fissò il corrispettivo da versare; secondo i principi desumibili dalle leggi speciali susseguitesi in materia, a nulla rileverebbe, in contrario, la mancata stipula dei contratti di compravendita, costituente atto formale meramente dichiarativo del passaggio di proprietà già avvenuto per effetto dell’approvazione deliberata dal Comune.
Si è costituito il Comune di Altamura, eccependo sotto più profili l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 19 ottobre 2011, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come fondatamente eccepito dalla difesa comunale.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, nelle assegnazioni in locazione con patto di futura vendita, l’assegnatario vanta, allorquando siano maturate le condizioni convenute, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore della proprietà dell’alloggio assegnato: ne consegue che sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la suddetta cessione, anche in presenza di un provvedimento amministrativo preclusivo della stessa (così, tra molte, Cass. civ., sez. un., 17 luglio 1992 n. 8675; Id., sez. un., 1 ottobre 2002 n. 14079).
Anche nella controversia qui in esame, dunque, al cospetto dell’impugnazione delle delibere comunali approvative del piano delle alienazioni immobiliari (che vi includono gli immobili dei quali i ricorrenti reclamano la proprietà , sull’assunto che i rispettivi danti causa ebbero a perfezionarne il riscatto, per effetto delle deliberazioni comunali del 28 giugno 1968 e del 5 ottobre 1988), il criterio di riparto non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’Amministrazione pubblica, indipendentemente dai vizi di legittimità fatti valere. E tale situazione giuridica altro non è che il diritto di proprietà sugli alloggi, asseritamente conseguito dai ricorrenti in via ereditaria.
Siffatta qualificazione trova peraltro conferma nelle stesse difese di parte ricorrente (cfr., in termini espliciti, pag. 11 – lett. C del ricorso introduttivo).
Neppure può ravvisarsi, nella fattispecie, la giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133, primo comma – lett. b), cod. proc. amm., relativa ai giudizi sui rapporti di concessione di beni pubblici, così come prospettato da parte ricorrente nella memoria conclusiva.
Le delibere impugnate, laddove destinano alla vendita gli alloggi de quibus, ledono posizioni soggettive (degli originari assegnatari e dei ricorrenti, loro eredi) scaturenti da rapporti di carattere contrattuale, collegate solo in via mediata ai provvedimenti di assegnazione a suo tempo assunti dal Comune, ai quali può attribuirsi natura concessoria. La controversia oggi all’esame del Collegio, perciò, attiene a diritti soggettivi di matrice prettamente contrattuale e resta estranea alla materia delle concessioni di beni pubblici.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., deve essere dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale l’azione può essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della questione processuale affrontata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)