1. Professioni – Avvocato – Esami di abilitazione – Prove
scritte – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza
2. Professioni
– Avvocato – Esami di abilitazione – Prove scritte – Valutazione – Tempo
impiegato per la correzione – Insindacabilità
1. I provvedimenti della
commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non
ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione
all’esame di avvocato vanno considerati adeguatamente motivati con la sola espressione della valutazione in forma numerica (per consolidata giurisprudenza del Consiglio
di Stato già fatta propria da questa Sezione III – cfr. sentenza n. 2424 del 14
ottobre 2009).
2. Non è
sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla
Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; non
è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o
minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il
giudizio contestato.
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Ric. TAR n. 1727 – 2011
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N. 00897/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01727/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2011, proposto da:
Aurelia Tonti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dionisio Menichella e Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale n. 4, datato 7 Aprile 2011, della 4° Commissione esaminatrice istituita presso la Corte di Appello di Napoli, recante “revisione dei lavori relativi alle prove scritte degli esami di Avvocato, Sessione 2010” nella parte relativa ai risultati della correzione dei tre elaborati scritti, segnatamente con riferimento ai voti assegnati ai tre elaborati redatti dalla ricorrente, parere motivato su questioni di diritto penale 29/50; parere motivato su questioni di diritto civile 28/50; atto giudiziario 27/50 per un punteggio finale di 84 punti;
della graduatoria avente ad oggetto l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale degli Esami di abilitazione alla professione forense per la sessione 2010, pubblicata dalla Corte di Appello di Bari in data 28 Giugno 2011;
di tutti gli altri verbali se e nella misura in cui lesivi deli.a posizione giuridica della parte ricorrente e altresì di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, per la parte ricorrente l’avv. Luigi D’Ambrosio e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Mannari, per l’Amministrazione resistente;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che:
– non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato;
– i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante agli esami per l’abilitazione all’esame di avvocato vanno di per sè considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato già fatta propria da questa Sezione III – cfr. sentenza n. 2424 del 14 ottobre 2009);
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Ministero della Giustizia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)