Giustizia e processo – Mancata articolazione di censure di rilievo sostanziale avverso l’atto assunto a presupposto dell’ingiunzione a demolire – Motivazione per relationem – Ammissibilità  – Prognosi di infondatezza del ricorso    

Costituisce elemento sintomatico della infondatezza del ricorso, ai fini dello scrutinio dell’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, l’omessa deduzione di censure di rilievo sostanziale relative al mutamento di destinazione d’uso e i conseguenti ampliamenti abusivi di una unità  immobiliare. Il deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione del provvedimento contenente la motivazione dell’ingiunzione e richiamato per relationem nella stessa, integra la motivazione del provvedimento impugnato.
 
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Vedi Cons, di Stato, sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2012, n. 551; ric. 301 – 2012; Ric. TAR n. 1721 – 2011
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N. 00886/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01721/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2011, proposto da:

“G.P.F. s.r.l.”, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Traisci, con domicilio eletto presso Nicola Traisci in Bari, via De Rossi, 209;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza ingiunzione n. 17 emessa dal Dirigente del Servizio Urbanistica – Controllo del Territorio presso il Comune di Foggia in data 24 maggio 2011 e notificata in data 28 giugno 2011, con la quale è stato ingiunto al sig. Marco Rinaldi, nella qualità  di legale rappresentante della società  ricorrente qualificata impresa committente il fabbricato sito in Foggia alla Il Traversa di Viale degli Artigiani, di rimuovere tutte le opere abusivamente realizzate e fmalizzate ai cambi di destinazione d’uso delle unità  immobiliari con ripristino dello stato dei luoghi e dell’originaria destinazione,
– nonchè di tutti gli atti a quella presupposti quand’anche non conosciuti e non comunicati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Francesco Bello, su delega dell’avv. Nicola Traisci, per la parte ricorrente; l’avv. Michele Barbato, per il Comune resistente.;
 

Il Collegio ritenuto pur ad un sommario esame l’infondatezza del ricorso, atteso il deposito da parte dell’Amministrazione dell’atto richiamato per relationem nel provvedimento impugnato e la mancata deduzione di censure di rilievo sostanziale inerente il denunziato mutamento di destinazione d’uso.
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Foggia, che liquida in complessivi 2.500 euro oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)