Edilizia e urbanistica – Tutela beni culturali – Piano di lottizzazione unificato – Sistemazioni esterne e urbanizzazioni primarie – Autorizzazione paesaggistica – Diniego – Negativo impatto sul territorio – Interesse pubblico prevalente su quello privato – Legittimità
E’ legittimo il provvedimento di diniego espresso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica riguardante il progetto delle sistemazioni esterne e delle urbanizzazioni primarie del piano di lottizzazione, ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appaia prevalente quello pubblico alla conservazione del paesaggio.
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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ric. n. 447 – 2012, ordinanza 6 marzo 2012, n. 932; Tar Bari, n. 1734 – 2011
N. 00885/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01734/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2011, proposto da:
“Immobiliare Riviera di Ponente s.r.l.”, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, via Niccolo’ Pizzoli n.8;
contro
Comune di Rodi Garganico, Comune di Vico del Gargano; Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di diniego prot. 5559 in data 10.6.2011, comunicato al ricorrente con nota prot. n. 5614 del 10.6.2011, successivamente pervenuta, dell’istanza di autorizzazione paesaggistica riguardante il progetto delle sistemazioni esterne e delle urbanizzazioni primarie del piano di lottizzazione unificato Riviera di Ponente – Belvedere approvato dal Comune di Rodi;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il parere contrario alla realizzazione delle opere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Bari in data 24.2.2011 (prot. n. 2304) e la nota comunale prot. n. 2111 dell’1.3.2011 di preavviso di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per le Amministrazioni resistenti; l’avv. Lorenzo Derobertis, per la parte ricorrente, è comparso nelle preliminari.;
Il Collegio ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del ricorso atteso che, in disparte i profili di irricevibilità , il diniego impugnato appare adeguatamente motivato in ordine al negativo impatto sul territorio delle opere complessivamente considerate.
Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appaia allo stato comunque prevalente quello pubblico alla conservazione del paesaggio.
Considerata pertanto l’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Ministero resistente, che liquida in complessivi 2.000 euro oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)