1. Contratti pubblici – Appalto integrato – Offerta anomala – Giudizio della stazione appaltante – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità – Solo per illogicità manifesta o erroneità fattuale
2. Contratti pubblici – Offerta anomala – Costo del lavoro – Riferimento a tabelle per l’emersione del lavoro sommerso – Inammissibilità
1. In tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale e deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme.
2. Il costo del lavoro ricavato dalle tabelle scaturenti dall’intesa tra Associazione Nazionale Costruttori Edili e le sigle sindacali vale ai soli fini della procedura di emersione del lavoro sommerso (come espressamente dichiarato nella predetta tabella). Detto costo, pertanto, non può essere preso a riferimento quale indicatore dei prezzi degli appalti.
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Vedi TAR, ric. n. 1710 – 2011; sentenza 6 dicembre 2012, n. 2069 – 2012
N. 00876/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01710/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2011, proposto dalla Gruppo Ge.Di. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Marvulli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Domenico Carbonara, con domicilio eletto in Bari, presso l’Ufficio legale, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I n. 1;
nei confronti di
A.T.I. tra Garibaldi S.r.l. – Ing. Antonio Resta & C. – Debar Costruzioni S.p.A. – Cit S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 82/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 50735 del 28.7.2011 a firma del Dirigente del Dipartimento Affari Generali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, recante esclusione del Gruppo GE.DI. s.r.l. dalla gara per l’affidamento dei lavori “nuova sede della facoltà di scienze della formazione nel Campus Universitario del centro murattiano di Bari” per asserita anomalia dell’offerta;
– del provvedimento prot. n. 49980 del 26.7.2011 a firma del Dirigente del Dipartimento Affari Generali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, successivamente comunicato, recante comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto;
– dei verbali della Commissione giudicatrice, nessuno escluso, e, in particolare, dei verbali n. 3 del 4.6.2011, n. 4 del 21.6.2011,n. 8 del 21.7.2011 e n. 9 del 22.7.2011, nella parte in cui l’offerta della società Gruppo è stata sottoposta a verifica di anomalia, sino alla disposta esclusione;
– dei verbali della Commissione tecnica di esperti nominata con verbale n. 4 del 21.6.2011;
– ove stipulato, del contratto di appalto del quale si chiede anche la declaratoria d’inefficacia;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ancorchè non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, gli atti inditivi della procedura, con particolare riferimento al disciplinare di gara, nella parte in cui circoscrive i criteri di massima cui attenersi per la verifica dell’anomalia delle offerte,
nonchè previa declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto,
per il risarcimento in forma specifica mercè aggiudicazione della gara d’appalto de qua in favore della odierna ricorrente e condanna alla conseguenziale stipulazione del contratto o, in subordine, ove non fosse possibile disporre nei termini anzidetti, per il risarcimento per equivalente da liquidarsi nella misura del 5 % dell’offerta presentata in gara, oltre ai costi sostenuti per la partecipazione al procedimento concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e della A.T.I. Garibaldi S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo approvato con il decreto 2 luglio 2010 n. 104;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Luigi D’Ambrosio, per delega dell’avv. Chiara Marvulli, Gaetano Prudente e Francesco Paolo Bello;
Considerato che il ricorso riguarda un appalto integrato d’aggiudicare con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ex articolo 82, comma secondo, del decreto legislativo 163/2006 (base d’asta a € 11.245.436,13, oltre iva);
Considerato che l’istante aveva offerto un ribasso del 52,94%, ma l’offerta è stata ritenuta anomala;
Considerato che “Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale¦[e] deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2010 n. 1414)” (T.A.R. Puglia, Bari, I Sezione, 29 luglio 2011 n. 1194);
Considerato che l’Università (che si è avvalsa di una specifica commissione tecnica) ha sollevato una rilevante serie di rilievi (riportati in sintesi nello schema allegato al verbale n. 5 del 5 luglio 2011), come, per esempio, incongruenze sul costo del pavimento di mattonelle di cemento colorato (variamente corrette, in ultimo con la nota del fornitore del 29 luglio 2011, successiva all’ultima verifica in contraddittorio del 22 luglio 2011), assenza di listini, mancato impegno a mantenere fisso il prezzo per i contratti riguardanti materiali in rame e lamiere in acciaio (mentre tale impegno era imposto dal bando per tutti gli articoli), numerose sottostime sulle ore di lavorazione che raggiungono il 90%;
Considerato al proposito che il prospetto delle ore scaturente dall’intesa tra l’Associazione nazionale costruttori edili e le sigle sindacali, invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi, sembra non pertinente, perchè in quest’intesa viene chiaramente dichiarato che le percentuali d’incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera lì calcolate valgono solo ai fini della procedura di emersione del lavoro sommerso, mentre non possono essere utilizzate per altri fini e comunque (espressamente) non “quali indicatori per i prezzi degli appalti”;
Considerato pertanto che, già sotto l’aspetto del fumus boni iuris, non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00, per ognuna delle parti costituite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)