Contratti pubblici – Appalto di servizi – Offerta di provvigioni molto ridotte da applicare nei confronti dell’ente appaltante – Previsione di compensarle con gli introiti attesi a titolo di commissioni nei confronti dei terzi –  Anomalia dell’offerta – Esclusione

àˆ legittima l’aggiudicazione di un appalto di servizi qualora la concorrente, in sede di giustificazioni sull’anomalia dell’offerta, ne dimostri la congruità  facendo riferimento agli introiti attesi a titolo di commissione nei confronti di terzi (nella specie, derivanti  dalla  gestione di manifestazioni e iniziative turistiche) così da assicurare la redditività  del rapporto con l’Ente, nonostante la misura assai ridotta della provvigione  offerta in sede di gara.
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Vedi ric. TAR n. 1712 – 2011; sentenza 6 dicembre 2012, n. 2072 – 2012
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N. 00871/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01712/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2011, proposto da Spazio Eventi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31/33; 

nei confronti di
Systemar Viaggi s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Profin Service s.r.l. ed Eventialevante s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 197; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 174 del 5 settembre 2011, in favore del raggruppamento controinteressato, nella gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione delle attività  correlate ad educational tour, manifestazioni ed iniziative a valenza turistica;
nonchè per la dichiarazione d’inefficacia del contratto di appalto ove stipulato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Systemar Viaggi s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala, Marina Altamura e Sabino Persichella;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che il raggruppamento aggiudicatario ha congruamente giustificato l’entità  del ribasso offerto (cfr. i docc. 7 e 8 depositati dalla difesa regionale) e che la commissione di gara ha motivato il giudizio di affidabilità  in modo esaustivo;
Ritenuto, in tal senso, che la misura assai ridotta della provvigione applicata alla Regione ben può essere compensata dagli introiti attesi dall’appaltatore a titolo di commissione nei confronti di terzi, così da assicurare la redditività  del rapporto con l’Ente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Regione Puglia e di Systemar Viaggi s.r.l., a ciascuna nella misura di euro 1.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)