1. Giustizia e processo – Giurisdizione – Pubblico impiego – Ricorso avverso graduatoria insegnamento scuola primaria relativa all’anno scolastico 2011/2012 – Diniego di riconoscimento attribuzione punti – Difetto di giurisdizione giudice amministrativo
2. Giustizia e processo – Difetto di giurisdizione – Traslatio iudicii – Salvaguardia effetti sostanziali e processuali della domanda – Necessità
1. Le controversie relative alla mancata attribuzione di punti nella graduatoria degli insegnanti per la scuola primaria rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie ed in assenza di un procedura concorsuale “in senso stretto”, cioè strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego. Pertanto sulla cognizione di tali controversie sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come recentemente affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 12 luglio 2011 n.11 che ha escluso essere ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63, c. 4, d.lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall’art. 401 d.lg. 297/1994, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti e dall’assenza di un bando.
2. In caso di difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. ai sensi dell’art 63 del D.Lgs. n.165/2001 ed alla conseguente traslatio iudicii, occorre applicare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione, nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 c.p.a..
N. 01702/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01605/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2011, proposto da:
Michele Balducci, rappresentato e difeso dall’avv. F. Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B;
contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari;
nei confronti di
Grazia Murro;
per l’annullamento
previa sospensiva
– della “graduatoria provinciale definitiva scuola primaria” nella quale il ricorrente si è collocato al 29° posto con 164 punti;
– del decreto 9/8/11 prot.2923 approvativo la ridetta graduatoria e disponente la pubblicazione della stessa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente – comunque lesivo – ancorchè non conosciuto ed in particolare, ove intervenuti, dei provvedimenti di nomina/assunzione degli altri docenti;
– ove occorra della graduatoria provvisoria pubblicata il 17/7/11 olte al Decreo del MIUR n.44/11;
nonchè per l’accertamento del diritto
del ricorrente ad essere risarcito per il danno ingiusto da questi patito con
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate all’attribuzione del “giusto” punteggio” in favore del ricorrente (con relativa diversa e migliore collocazione in graduatoria) nonchè a corrispondergli lo spettante risarcimento danni che sarà liquidato in corso di causa anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Francesco Silvio Dodaro, per la parte ricorrente; nessuno è comparso per l’Ufficio statale resistente.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c. p. a. in merito alla decisione in forma semplificata del presente giudizio
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che l’odierno ricorrente in qualità di insegnante precario abilitato all’insegnamento presso la scuola primaria, impugna gli atti in epigrafe indicati aventi ad oggetto la graduatoria relativa all’anno scolastico 2011/2012, lamentando la mancata attribuzione di 12 punti per mancata considerazione del servizio civile prestato, deducendo motivi di violazione di legge (art 485 c. 7 d.lgs. 297/94) nonchè di eccesso di potere sotto diverso profilo (travisamento, erroneità di presupposto, motivazione perplessa e apparente);
– che in prossimità della Camera di Consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, la difesa del ricorrente con atto depositato il 17 ottobre 2011 chiedeva la cancellazione dell’istanza cautelare dal ruolo, unitamente a celere fissazione dell’udienza pubblica per l’esame del merito;
– che si costituiva l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione trattandosi di controversie inerenti la lesione di una posizione sostanziale di diritto soggettivo ricadenti nella naturale giurisdizione del G.O. in funzione di giudice del lavoro, e chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito;
– che alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011 il Presidente informava la difesa di parte ricorrente circa la manifesta fondatezza dell’eccezione di giurisdizione, alla luce di recenti pronunce sia delle Sezioni Unite della Cassazione che della stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con conseguente riserva del Collegio di decisione del ricorso in forma semplificata ex art 60 c.p.a.; la difesa di parte ricorrente, pur avendo contezza delle suesposte pronunce, insisteva per la giurisdizione del G.A.;
RITENUTO:
– che la controversia per cui è causa verte sulla “giusta posizione” del ricorrente nella graduatoria degli insegnanti e che la giurisprudenza sia della Cassazione che del G.A. è oggi consolidata nell’individuare la giurisdizione in capo al G.O. quale giudice del lavoro, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie ed in assenza di un procedura concorsuale “in senso stretto”, cioè strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego;
– che infatti, di recente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 12 luglio 2011 n.11) mutando invero il proprio precedente orientamento (decisione 24 maggio 2007 n.8) ha escluso essere ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63, c. 4, d.lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall’art. 401 d.lg. 297/1994, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi a esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; che infatti, secondo la Plenaria, “l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall’ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all’assunzione”;
– che tale orientamento – peraltro costantemente seguito dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex multis sent 25 maggio 2011, n.802) – risultava sostanzialmente già anticipato dal giudice della giurisdizione (Cassazione civile, Sez. Un., 08 febbraio 2011, n. 3032, id. 20 ottobre 2009 n. 22159, id.13 febbraio 2008 n. 3399) confermandosi quindi una nozione ristretta, ai fini della giurisdizione, di “procedura concorsuale per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” di cui al citato d.lgs. 165/2011 c.4;
– che, pertanto, per le suesposte ragioni va affermato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. ai sensi dell’art 63 del d.lgs. n.165/2001 e s.m. non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal suesposto orientamento; quanto alla conseguente traslatio iudicii, occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art 11 c.p.a.
– che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. avanti il quale il gravame dovrà proseguire nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)