Giustizia e processo – Pubblico impiego – Avviso Pubblico tirocini formativi – Ricorso avverso giudizio di non idoneità  – Difetto di giurisdizione giudice amministrativo 

L’Avviso Pubblico per una selezione  concernente un “tirocinio formativo” consistente in “un percorso formativo individuale presso un’azienda” non può ritenersi assimilabile ad una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione. Pertanto per le  controversie riguardanti l’impugnativa del giudizio di non idoneità  di un  candidato non può trovare applicazione la clausola di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per le controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Di conseguenza deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo, la giurisdizione, al giudice ordinario.

N. 01700/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2011, proposto da: 
Letizia Pica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Christian Petrilli e Luciana Iliceto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Maria Riccardi in Bari, piazza Umberto I, n. 32; 

contro
Comune di Lucera – non costituito; 

nei confronti di
Filomena Luigia Altieri – non costituita; 

per l’annullamento,
previa l’emanazione di idonea misura cautelare,
“1) del provvedimento del 02/05/2011, recante Prot. n. 18381, avente ad oggetto: “Avviso Pubblico FG/07/10- Tirocini informativi. Esito selezione” del Segretario Generale, dott. Filippo RE, con il quale lo stesso giudicava la ricorrente non idonea comunicando “..che a seguito di selezione dell’Avviso Pubblico FG/07/10 “Europrogetta per Lucera” è stata dichiarata “Idonea” la dott.ssa Maria Filomena Altieri”;
2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorchè non cognito, con particolare riferimento alla comunicazione inviata alla dott.ssa ALTIERI Maria Filomena, allo stato non conosciuta, con la quale quest’ultima veniva dichiarata vincitrice della procedura di selezione, alla comunicazione dell’11/04/2911, recante protocollo n. 15737, ricevuta in data 6 maggio 2011, sempre a firma del Segretario Generale, dott. Filippo RE, avente ad oggetto: “Avviso Pubblico FG/07/10. “Europrogetta per Lucera”. Tirocini formativi. Procedure di selezione. Convocazione”, con la quale la sig.ra Pica, unitamente agli altri convocati, ai fini della selezione del candidato da ammettere, veniva convocata per le ore 10,00 del giorno 28.04.2011 presso la Sede Municipale – Sala Giunta – Corso Garibaldi, 84 – Lucera.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Christian Petrilli;
Sentita la stessa parte ricorrente ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

RITENUTO che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 5 luglio 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 1° agosto 2011, la sig.ra Letizia Pica ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 18381 del 2 maggio 2011, avente ad oggetto: “Avviso Pubblico FG/07/10- Tirocini informativi. Esito selezione”, con il quale il Comune di Lucera aveva giudicato essa ricorrente non idonea, comunicandole “..che a seguito di selezione dell’Avviso Pubblico FG/07/10 “Europrogetta per Lucera” è stata dichiarata “Idonea” la dott.ssa Maria Filomena Altieri”; parte ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 la causa è stata rinviata per consentire alla parte ricorrente di depositare il suddetto avviso pubblico concernente la selezione oggetto della presente controversia;
CONSIDERATO che nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima nella camera di consiglio stessa, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo il difensore di parte ricorrente, unico presente nella medesima camera di consiglio, ad argomentare sul profilo di difetto di giurisdizione, dandone atto a verbale;
RILEVATO che la selezione di cui al provvedimento impugnato con l’odierno gravame concerne un “tirocinio formativo” consistente in “un percorso formativo individuale presso un’azienda e consente un contatto diretto tra il tirocinante e la realtà  lavorativa del soggetto ospitante”, come espressamente previsto dall’Avviso Pubblico FG/07/10 P.O. Puglia 2007-2013 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 Asse II – Occupabilità  – Tirocini Formativi” e, pertanto, non trattasi di procedura concorsuale finalizzata all’assunzione;
RITENUTO che nella fattispecie oggetto di gravame non possa trovare applicazione la clausola di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per le controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;
RITENUTO, conseguentemente, che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001, che devolve a tale giudice, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO, quanto alle spese, che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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