Giustizia e Processo – Impugnazione di ingiunzione di demolizione – Successiva presentazione di domanda di sanatoria – Improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse

Deve essere dichiarata l’improcedibilità  del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione per sopravvenuto difetto di interesse, sia a seguito di presentazione della istanza di permesso di costruire in sanatoria, che della denuncia di inizio attività  in sanatoria, risultando traslato l’interesse del ricorrente stesso sulle nuove determinazioni che il Comune dovrà  necessariamente adottare a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività  in sanatoria.

N. 01699/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Santo De Felice, rappresentato e difeso dall’avv. Ivano de Rosa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Pellicciari in Bari, via Principe Amedeo, n. 164; 

contro
Comune di Rodi Garganico, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Pizzoli, n. 8; 

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
“- dell ˜Ordinanza n. 7 del 14.12.2010 di sospensione lavori di opere edilizie eseguite in assenza di titolo (art. 27/3 DPR 380/01), emessa dal Dirigente dell’UTC di Rodi Garganico;
– della “COMUNICAZIONE” datata 25.01.11 prot. 677 a firma del Dirigente dell˜UTC di Rodi Garganico, recapitata al ricorrente con racc. a.r. in data 04.02.11, con la quale veniva reso edotto che la DIA 43/2010, pratica edilizia 14/2010 «non è più efficace» alla luce delle violazioni accertate;
– dell’Ordinanza n. 2 del 25.01.2011, avente ad oggetto: «Demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo (Art. 31, comma 2 DPR 380/2001)», notificata direttamente in mani della coniuge convivente del ricorrente in data 08.02.2011, con la quale il Direttore dell’U.T.C. di Rodi Garganico ingiungeva all’odierno ricorrente «la demolizione delle opere edilizie in premessa descritte» realizzate dallo stesso ricorrente, su terreno di sua proprietà  (meglio individuato nel NCT del Comune di Rodi Garganico al Foglio 5 p.lla 430), in:
– violazione alla normativa urbanistica, in quanto le opere descritte sono state eseguite in assenza del titolo abilitante previsto dagli Artt. 10 e ss. DPR 380/01;
– violazione al vincolo paesaggistico, in quanto le opere descritte sono state eseguite in assenza della autorizzazione paesaggistica prevista dall’Art 136 del D. Lgs. 42/2004;
– violazione del vincolo sismico di cui all’Art. 93 del DPR 380/01, in quanto le opere descritte sono state eseguite in assenza dell’attestazione di deposito del progetto da parte del Genio Civile ex Art. 62 L.R. Puglia n. 27/85;
– violazione al vincolo idro-geologico, in quanto le opere descritte sono state eseguite in assenza del nulla-osta previsto dal R.D. 3267/1923.
La stessa Ordinanza 2/11 conteneva l’Avviso che in caso di decorrenza del termine di giorni NOVANTA senza che fosse effettuata l’ingiunta demolizione, i beni e l’area di sedime restavano acquisiti di diritto, gratuitamente al patrimomo del Comune con la precisazione che l’area da acquisire è quella della particella 430 del Foglio 5 NCT Rodi Garganico. Si specifica che le opere edili contestate consistono in:
1. n. 7 manufatti in conglomerato cementizio di forma rettangolare di m. 8,7 x 6,6, costituiti da muri dello spessore di 20 cm., riempiti di terra, emergenti dal terreno con quote variabili da 0,0 cm a 50-90 cm.;
2. n. 1 manufatto in c.c. di forma rettangolare di m. 10 x 17, emergente dal terreno con quote variabili da 0,0 c.m. a 50,0 cm., con sovrastante pavimento di cls e muri di coronamento a ridosso del lato monte, con dimensioni di m. 2,0, 17,0 2,0, altezza 70,0 cm e spessore di 20,0 cm;
3. n. 3 scavi di fondazione, a sezione ristretta, da servire per la realizzazione di altrettanti manufatti con le caratteristiche di cui al punto 1;
4. movimenti di terreno a ridosso dei manufatti già  realizzati per un loro parziale interramento.”
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodi Garganico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Ivano De Rosa, per la parte ricorrente e l’avv. Vito Aurelio Pappalepore per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e considerata la manifesta improcedibilità  del gravame;
CONSIDERATO che con ricorso, notificato in data 8 aprile 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 15 aprile 2011, il sig. Santo De Felice ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Rodi Garganico n. 7 del 14 dicembre 2010 di sospensione dei lavori di opere edilizie realizzate in assenza di titolo, della comunicazione prot. 677 del 25 gennaio 2011, recapitata con racc. a.r. in data 4 febbraio 2011, con la quale veniva reso edotto dal suddetto Comune che la DIA 43/2010, pratica edilizia 14/2010, «non è più efficace» alla luce delle violazioni accertate, nonchè dell’ordinanza n. 2 del 25 gennaio 2011, notificata in data 8 febbraio 2011, con la quale l’ente locale resistente ingiungeva ad esso ricorrente la demolizione delle opere edilizie descritte nella premessa del provvedimento stesso e realizzate su terreno di sua proprietà  (meglio individuato nel NCT del Comune di Rodi Garganico al Foglio 5 p.lla 430); la medesima ordinanza n. 2/11 conteneva l’avviso che, in caso di decorrenza del termine di novanta giorni senza che fosse stata effettuata l’ingiunta demolizione, i beni e l’area di sedime restavano acquisiti di diritto, gratuitamente, al patrimonio del Comune di Rodi Garganico;
CONSIDERATO che con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22 giugno 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 29 giugno 2011, il sig. De Felice, a seguito della costituzione del Comune di Rodi Garganico, nella quale quest’ultimo aveva eccepito la tardività  del ricorso, rinunciava alla domanda di annullamento avverso l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2010 del citato Comune, riconoscendo solo per tale provvedimento, il primo specificato in epigrafe, la tardività  della relativa proposizione del ricorso;
CONSIDERATO che il Comune di Rodi Garganico ha eccepito l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto successivamente alla adozione della ordinanza di demolizione (25 gennaio 2011, notificata in data 8 febbraio 2011) il ricorrente in data 28 marzo 2011 ha presentato una denuncia di inizio attività  in riferimento alle medesime opere oggetto della suddetta ordinanza impugnata con il presente gravame;
RITENUTO che l’eccezione sollevata da parte resistente deve ritenersi fondata, alla luce della giurisprudenza già  fatta propria da questo Tribunale, condivisa dal Collegio, sia a seguito di presentazione della istanza di permesso di costruire in sanatoria che della denuncia di inizio attività  in sanatoria, come nella fattispecie oggetto di gravame, risultando traslato l’interesse del ricorrente stesso sulle nuove determinazioni che il Comune di Rodi Garganico dovrà  necessariamente adottare a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività  in sanatoria (cfr. ex multis T.A.R. Bari, Sezione II, 6 novembre 2009, n. 2646, T.A.R. Bari, Sezione III, 6 ottobre 2011, n. 1487, 10 marzo 2011 n. 431, 27 ottobre 2010, n. 3839), il cui autonomo procedimento peraltro è attualmente in fase di espletamento, come rappresentato da entrambe le parti e risultante in atti;
RITENUTO, quanto alle spese, che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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