1. Giustizia e processo – Giurisdizione – Controversia avente ad oggetto la salvaguardia di effetti giuridici ed economici di contratto di lavoro sottoscritto con la P.A. e successivamente dichiarato invalido dalla stessa Amministrazione – Giurisdizione del giudice ordinario


2. Giustizia e processo – Giurisdizione – Controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima sospensione dell’attività  lavorativa – Giurisdizione del giudice ordinario

1. La controversia il cui petitum sostanziale è rappresentato dalla salvaguardia degli effetti giuridici ed economici di un contratto di lavoro sottoscritto e successivamente dichiarato invalido dalla P.A. rientra nell’alveo di attribuzioni del giudice ordinario. Trattasi, infatti, di controversia relativa ad un rapporto di lavoro già  instaurato alle dipendenze di una Amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del medesimo Decreto, è devoluta alla giurisdizione dell’A.G.O..
 
2. La controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima sospensione dell’attività  lavorativa rientra nell’alveo di attribuzioni del giudice ordinario. La sottoscrizione del contratto di lavoro, infatti, segna il sicuro discrimine tra la giurisdizione del giudice amministrativo (limitata alle controversia di cui al primo comma dell’art. 63 del D. Lgs.  n. 165/2001) e quella del giudice ordinario.

N. 01698/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Ignazio Panunzio, Lorenzo Rana, Angelo Valente, Saverio Cilli e Pasquale Porta rappresentati e difesi, anche disgiuntivamente, dagli avv.ti Rosaria Gadaleta e Davide de Gennaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, n. 166/5;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari (ASL BA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Digirolamo ed Edvige Trotta con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della ASL BA in Bari, Lungomare Starita, n. 6;
Provincia di Bari – non costituita; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
“- della deliberazione del direttore Generale della ASL BA n. 955 del 10 aprile 2009 avente ad oggetto: “Invalidità  della delibera n. 459/07 e dei contratti di lavoro stipulati alla stregua della medesima”;
– della nota del Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane del 16 aprile 2009, prot. n. 7328/I, pervenuta agli interessati in data 22-23 aprile 2009, avente ad oggetto la comunicazione della predetta deliberazione n. 955/09 e ordine di cessazione immediata dell’attività  lavorativa;
– di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
per la condanna
della ASL BA al risarcimento del danno commisurato alla mancata corresponsione della retribuzione per il periodo di illegittima sospensione del’attività  lavorativa e del danno esistenziale subito a causa della condotta della Amministrazione, da liquidarsi anche in via equitativa.”
 

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 novembre 2009:
“- dell’avviso pubblico per n. 15 tirocini formativi nella qualifica di commesso e n. 46 tirocini formativi nella qualifica di ausiliario, riservati a disabili psichici iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, ex art. 8 della legge n. 68/99, pubblicati sul B.U.R.P. n. 113 del 23.7.2009, in esecuzione della deliberazione di D.G. n. 1532 del 1° luglio 2009, non direttamente conosciuta dai ricorrenti;
– della delibera di D.G. n. 1532 dell’1.7.2009, avente ad oggetto l’indizione delle predette selezioni, nella parte in cui, non tenendo conto del diritto alla conservazione del posto, maturato in capo ai ricorrenti a seguito della procedura di stabilizzazione di cui alla delibera di D.G. n. 4591 del 28.11.2007, considera vacanti i posti già  ad essi assegnati;
– di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto;”
 

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 ottobre 2010:
“- della deliberazione del Direttore Generale n. 1087 del 1° giugno 2010, comunicata agli interessati con nota del 15.6.2010, prot. 117716, avente ad oggetto: “Procedimento di riesame dispositivo della delibera del Direttore Generale n. 2674 del 15.12.2009. Provvedimenti;
– di ogni altro atto al predetto comunque connesso, presupposto o consequenziale
e per la condanna
della ASL BA al risarcimento del danno derivante dalla sospensione della prestazione lavorativa a carattere subordinato, commisurato alla retribuzione mensile non percepita, oltre accessori, come per legge.”
 

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visti i due ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 423 del 7 luglio 2009 di accoglimento, ai fini del riesame, dell’istanza incidentale di sospensione cautelare proposta con il ricorso introduttivo;
Vista l’ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 5039 del 12 ottobre 2009, di rigetto dell’appello proposto avverso la citata ordinanza di questo T.A.R.;
Vista l’istanza per l’esecuzione della ordinanza cautelare n. 423 del 7 luglio 2009, depositata dal ricorrente in data 29 ottobre 2009;
Vista l’ordinanza n. 256 del 18 novembre 2009 di accoglimento dell’istanza per l’esecuzione della ordinanza cautelare n. 423 del 7 luglio 2009 e di contestuale nomina di un commissario ad acta;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Rosaria Gadaleta, per la parte ricorrente e l’avv. Gaetano Caputo, su delega dell’avv. Edvige Trotta, per l’ASL resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 22 giugno 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 27 giugno 2009, i sig.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Ignazio Panunzio, Lorenzo Rana, Angelo Valente, Saverio Cilli e Pasquale Porta hanno chiesto l’annullamento della deliberazione della ASL BA n. 955 del 10 aprile 2009 avente ad oggetto: “Invalidità  della delibera n. 459/07 e dei contratti di lavoro stipulati alla stregua della medesima” e della nota del Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane del 16 aprile 2009, prot. n. 7328/I, pervenuta agli interessati in data 22-23 aprile 2009, avente ad oggetto la comunicazione della predetta deliberazione n. 955/09 e l’ordine di cessazione immediata dell’attività  lavorativa; hanno chiesto altresì la condanna della ASL BA al risarcimento del danno commisurato alla mancata corresponsione della retribuzione, a far data dal 23 aprile 2009, per il periodo di illegittima sospensione del’attività  lavorativa e del danno esistenziale subito a causa della condotta della Amministrazione, da liquidarsi anche in via equitativa.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita a resistere in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Bari chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2009, con ordinanza n. 423, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare, ai fini del riesame.
Con ordinanza n. 5039 del 12 ottobre 2009, la Sezione V del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto avverso la citata ordinanza di questo T.A.R..
Parte ricorrente con istanza depositata in data 29 ottobre 2009 ha chiesto l’esecuzione della suddetta ordinanza cautelare n. 423 del 7 luglio 2009.
Questa Sezione, con ordinanza n. 256 del 18 novembre 2009, ha accolto la citata istanza per l’esecuzione della ordinanza cautelare n. 423 del 7 luglio 2009 e contestualmente ha nominato quale commissario ad acta il Direttore amministrativo della ASL Bari.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 e 6 novembre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 19 novembre 2009 i sigg.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Ignazio Panunzio, Lorenzo Rana, Angelo Valente, Saverio Cilli e Pasquale Porta hanno chiesto l’annullamento dell’avviso pubblico per n. 15 tirocini formativi nella qualifica di commesso e n. 46 tirocini formativi nella qualifica di ausiliario, riservati a disabili psichici iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, ex art. 8 della legge n. 68 del 1999, pubblicati sul B.U.R.P. n. 113 del 23 luglio 2009, in esecuzione della deliberazione di D.G. n. 1532 dell’1 luglio 2009, non direttamente conosciuta dai ricorrenti, nonchè della stessa delibera di D.G. n. 1532 dell’1 luglio 2009, avente ad oggetto l’indizione delle predette selezioni, nella parte in cui, non tenendo conto del diritto alla conservazione del posto, maturato in capo ai ricorrenti a seguito della procedura di stabilizzazione di cui alla delibera di D.G. n. 4591 del 28 novembre 2007, considera vacanti i posti già  ad essi assegnati.
Avverso i suddetti atti i ricorrenti oltre a riproporre in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo, hanno dedotto profili di illegittimità  propria; con un ulteriore motivo di ricorso hanno dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della legge n. 68 del 1999, eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, sviamento.
In data 15 dicembre 2009 è stato depositato il provvedimento n. 1 del 26 novembre 2009 con il quale il Direttore amministrativo della ASL Bari, in qualità  di commissario ad acta nominato da questo Tribunale per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 423 del 7 luglio 2009, con riferimento alla avvenuta sospensione della prestazione lavorativa dei ricorrenti ha disposto che l’Area Gestione Risorse Umane provvedesse alla predisposizione entro e non oltre il 12 dicembre 2009 alla loro cautelativa reintegrazione nel posto di lavoro nonchè degli altri soggetti che si trovassero in situazione analoga con la più ampia salvezza – dell’esito del procedimento amministrativo inerente il controllo sulla legittimità  delle modalità  di reclutamento e dell’eventuale adozione di ogni ulteriore consequenziale provvedimento, nonchè in ordine alla verifica dell’eventuale nullità  radicale degli atti impugnati e dei conseguenti contratti di lavoro sottoscritti, anche in relazione alla ipotesi di violazione degli artt. 3 e 97, comma 3, della Cost., – dei giudizi instaurati ed eventualmente ad instaurarsi culminati nella assunzione ed a quelli contrattuali inerenti la successiva fase della sottoscrizione del contratto di lavoro; con riferimento al riesame del provvedimento ha disposto altresì la notifica, a cura dell’Area Gestione Risorse Umane, in coordinamento con la Struttura Burocratica Legale, dell’avvio del procedimento relativo sia alla verifica della legittimità  degli atti impugnati e del sottostante contratto di assunzione, sia dei profili di eventuale nullità  di detti atti e contratti, anche per violazione degli artt. 3 e 97, comma 3, della Cost..
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 settembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 7 ottobre 2010 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 1087 del 1° giugno 2010, comunicata agli interessati con nota prot. 117716 del 15 giugno 2010, avente ad oggetto: “Procedimento di riesame dispositivo della delibera del Direttore Generale n. 2674 del 15 dicembre 2009. Provvedimenti”; hanno chiesto altresì la condanna della ASL BA al risarcimento del danno derivante dalla sospensione della prestazione lavorativa a carattere subordinato, commisurato alla retribuzione mensile non percepita, oltre accessori, come per legge.
Avverso il suddetto provvedimento di riesame i ricorrenti, oltre a riproporre in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo, in quanto il provvedimento da ultimo impugnato avrebbe confermato quanto disposto con la delibera n. 955 del 10 aprile 2009, impugnata con il ricorso introduttivo, hanno dedotto profili di illegittimità  propria; con un ulteriore motivo di ricorso hanno dedotto le seguenti censure: errore e carente motivazione, erronea presupposizione, sviamento.
In data 8 gennaio 2011 parte ricorrente, considerato che i sigg.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Ignazio Panunzio, Lorenzo Rana, Angelo Valente, Saverio Cilli e Pasquale Porta avevano partecipato alle procedure selettive di cui al primo ricorso per motivi aggiunti, relativamente all’avviso pubblico per n. 15 tirocini formativi nella qualifica di commesso e n. 46 tirocini formativi nella qualifica di ausiliario e si erano utilmente collocati nelle graduatorie di merito, ma che solo dall’esito favorevole del tirocinio previsto dalla procedura stessa sarebbe conseguita l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto il rinvio della causa fissata per l’udienza pubblica del 10 marzo 2011 in quanto la suddetta definizione poteva avere rilevanza ai fini della permanenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio intrapreso dai ricorrenti.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2011 la causa è stata rinviata.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Parte ricorrente in data 7 settembre 2011 ha depositato la deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1112 del 10 giugno 2011 e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1379 del 21 luglio 2011 di assunzione a tempo indeterminato presso la ASL BA e di inquadramento in ruolo rispettivamente di tutti i 46 tirocinanti nel profilo di ausiliario specializzato addetto ai servizi tecnico – economali e di 14 tirocinanti nel profilo di commesso (al posto di 15 a causa di un rinunciatario), di cui alle citate procedure selettive.
Nella memoria depositata il 19 settembre 2011 i sigg.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Ignazio Panunzio, Lorenzo Rana, Angelo Valente, Saverio Cilli e Pasquale Porta hanno evidenziato che solo dopo la delibera del commissario ad acta, nominato da questo Tribunale, la ASL BA aveva riammesso in servizio essi ricorrenti, a decorrere dall’1 gennaio 2010, ed aveva loro assegnato un termine per la formulazione delle osservazioni, ma con la delibera di D.G. n. 1087 dell’1 giugno 2010, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, oltre a confermare la precedente determinazione, aveva nuovamente interrotto il loro rapporto di lavoro prevedendo tuttavia la loro permanenza in servizio con contratto di tirocinio formativo per quattro mesi con retribuzione di € 500,00 a titolo di rimborso spese.
I ricorrenti hanno altresì rappresentato che a seguito del superamento delle suddette procedure selettive i sig.ri Pasquale Porta, Angelo Valente e Ignazio Panunzio avevano superato la selezione per ausiliari, avevano prestato servizio a far data dal 15 marzo 2011 per l’ulteriore periodo di tirocinio previsto dall’avviso pubblico e, a decorrere dal 15 luglio 2011, erano stati assunti a tempo indeterminato; i sig.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Lorenzo Rana e Saverio Cilli avevano superato la selezione per commessi, avevano prestato servizio a far data dall’1 marzo 2011 per l’ulteriore periodo di tirocinio e, a decorrere dall’1 luglio 2011, erano stati assunti a tempo indeterminato.
Parte ricorrente ha evidenziato inoltre che la suddetta situazione, superamento della nuova selezione e stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, non farebbero venir meno l’interesse al ricorso in quanto l’annullamento della deliberazione di D.G. n. 955 del 10 aprile 2009 e degli altri atti consequenziali determinerebbe la salvaguardia degli effetti giuridici ed economici derivanti dal contratto di lavoro sottoscritto in data 23 dicembre 2008 con efficacia a partire dal 1° gennaio 2009; inoltre sussisterebbe la responsabilità  dell’amministrazione per il danno economico ed esistenziale subito nonchè per la perdita stipendiale verificatasi a far data dal 16 aprile 2009 (data di comunicazione della cessazione dal servizio) sino alla nuova immissione in ruolo a far data dall’1 luglio 2011 per i sig.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Lorenzo Rana e Saverio Cilli e dal 15 luglio 2011 per i sig.ri Pasquale Porta, Angelo Valente e Ignazio Panunzio.
Infine ha sostenuto la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in quanto il procedimento che ha dato luogo all’inserimento dei disabili nell’organico della ASL BA sarebbe avvenuto alla luce del combinato disposto dell’art. 9, comma 4 della legge n. 68 del 1999 e del successivo art. 11, sulla base della stipula di una convenzione tra la Provincia di Bari – Servizio Politiche del Lavoro per le Categorie Protette e Vertenze Collettive, ora Ufficio Collocamento Obbligatorio e la suddetta ASL BA, convenzione che rientrerebbe nell’ambito della categoria degli accordi integrativi di provvedimento, disciplinati dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990, accordi per i quali sarebbe prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Parte resistente nella memoria depositata in data 8 ottobre 2011 ha eccepito il difetto di questo adito giudice; ha richiamato la giurisprudenza che afferma la giurisdizione del giudice ordinario per i provvedimenti di assunzione che hanno il loro fondamento nel collocamento obbligatorio ed in considerazione della causa petendi.
Alla udienza pubblica del 20 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve innanzitutto dichiarare l’improcedibilità  del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
Infatti, a seguito del ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 423 del 7 luglio 2009, con la quale questa Sezione aveva accolto ai fini del riesame la domanda incidentale di sospensione proposta con il ricorso introduttivo, e dopo l’adozione del provvedimento n. 1 del 26 novembre 2009 da parte del Direttore amministrativo della ASL Bari, in qualità  di commissario ad acta, la ASL BA ha adottato la deliberazione n. 1087 del 1° giugno 2010, comunicata agli interessati con nota prot. 117716 del 15 giugno 2010, avente ad oggetto: “Procedimento di riesame dispositivo della delibera del Direttore Generale n. 2674 del 15 dicembre 2009. Provvedimenti”, atti entrambi impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti,
Con tale deliberazione la ASL BA ha dato atto che con delibera n. 2674 del 15 dicembre 2009 era stato attivato il procedimento di riesame avente ad oggetto la revisione della delibera n. 4591/2007 e dei contratti stipulati in esecuzione della medesima, in contraddittorio con i destinatari della delibera ed i sottoscrittori dei contratti, al fine di pervenire alla eliminazione delle illegittimità  in cui erano incorsi, già  dedotte nella delibera n. 955/2009 (oggetto di impugnazione del ricorso introduttivo) riverificando l’effettività  della sussistenza di dette illegittimità , ma ha ritenuto di confermare la delibera n. 955 del 10 aprile 2009 e di disporre, conseguentemente, con effetto immediato, la cessazione dell’attività  lavorativa dei soggetti reintegrati.
Il Collegio deve quindi passare ad analizzare il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti tenendo presente la circostanza, rilevante anche ai fini della giurisdizione, vista anche l’eccezione sul punto sollevata da parte resistente, che nel frattempo i ricorrenti sono stati assunti a tempo a tempo indeterminato a seguito del superamento delle sopra menzionate procedure selettive bandite dalla ASL BA e specificatamente i sig.ri Pasquale Porta, Angelo Valente e Ignazio Panunzio nel profilo di ausiliari, hanno prestato servizio a far data dal 15 marzo 2011 per l’ulteriore periodo di tirocinio previsto dall’avviso pubblico e a decorrere dal 15 luglio 2011 sono stati assunti a tempo indeterminato ed i sig.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Lorenzo Rana e Saverio Cilli nel profilo di commessi, hanno prestato servizio a far data dall’1 marzo 2011 per l’ulteriore periodo di tirocinio e a decorrere dall’1 luglio 2011 sono stati assunti a tempo indeterminato.
Alla luce di quanto sopra, come specificato peraltro dagli stessi ricorrenti nella memoria depositata in data 19 settembre 2009, il loro interesse al ricorso è volto solo alla salvaguardia degli effetti giuridici ed economici derivanti dal contratto di lavoro sottoscritto in data 23 dicembre 2008 con efficacia a partire dal 1° gennaio 2009 e alla condanna dell’amministrazione al danno economico ed esistenziale subito nonchè per la perdita stipendiale verificatasi a far data dal 16 aprile 2009 (data di comunicazione della cessazione dal servizio) sino alla nuova immissione in ruolo a far data dall’1 luglio 2011 per i sig.ri Anna Margherita Muratori, Francesco Marzocca, Lorenzo Rana e Saverio Cilli e dal 15 luglio 2011 per i sig.ri Pasquale Porta, Angelo Valente e Ignazio Panunzio.
Se quanto sopra è vero, ritenendo il Collegio di fare applicazione, ai fini del riparto di giuridizione, del criterio del petitum sostanziale, in cui la domanda riceve la sua specifica e univoca qualificazione dalla causa petendi, ossia dalla ragione sostanziale della pretesa fatta valere, ormai limitata alle ragioni giuridiche ed economiche specificate nella soprarichiamata memoria da parte ricorrente, una volta assunti i ricorrenti e stipulati i relativi contratti, non può che concludersi che la controversia concerne un rapporto di lavoro già  instaurato alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001 che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del medesimo decreto legislativo, è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; pertanto deve ritenersi fondata l’eccezione in tal senso sollevata da parte resistente.
Più specificatamente la controversia concerne la gestione del rapporto di lavoro non potendo più trovare applicazione nella fattispecie oggetto di gravame la clausola di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dell’art. 63 per le controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, tenuto conto altresì che la citata devoluzione al giudice ordinario di cui al comma 1 dell’art. 63 include “le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità  dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità  di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti” ed alla luce della espressa previsione dello stesso comma: “Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.”
Conclusivamente deve essere dichiarata l’improcedibilità  del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, nonchè il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La riproposizione delle domande di cui ai due ricorsi per motivi aggiunti è disciplinata dall’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara l’improcedibilità  del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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