1. Pubblico impiego – Patologia dipendente da causa di servizio – Azione di accertamento – Omessa impugnazione provvedimento di mancato riconoscimento – Inammissibilità – Questione rilevata d’ufficio
2. Pubblico impiego – Patologia dipendente da causa di servizio – Equo indennizzo – Omessa richiesta in sede amministrativa – Inammissibilità
1. E’ inammissibile il ricorso per l’accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio se non sia stato impugnato il provvedimento che ne ha decretato il mancato riconoscimento, trattandosi di atto avente pacificamente natura autoritativa, immediatamente ed autonomamente impugnabile. La relativa questione è, peraltro, rilevabile d’ufficio dal giudice.
2. E’ inammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione all’erogazione dell’equo indennizzo se nell’istanza amministrativa sia stato chiesto esclusivamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
N. 01696/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2009, proposto da:
Michele Macchia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco L. de Cesare, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dalmazia, n. 179;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
“per l’accertamento
e la declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio delle patologie affliggenti il ricorrente “carvicoartrosi con discopatia C3-C7 a media incidenza funzionale” e relativa
condanna
dei resistenti all’erogazione dell’equo indennizzo di legge, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Mariano Alterio, su delega dell’avv. Francesco L. de Cesare; nessuno è comparso per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 5 e 9 marzo 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 31 marzo 2009, il sig. Michele Macchia, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto l’accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio delle patologie di cui è affetto: “carvicoartrosi con discopatia C3-C7 a media incidenza funzionale”, nonchè la condanna dell’Amministrazione resistente all’erogazione dell’equo indennizzo, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto l’infondatezza dei presupposti di fatto e di medicina legale posti dall’Amministrazione a suffragio del proprio diniego; ha chiesto, in via istruttoria, che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla udienza pubblica del 20 ottobre 2011 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di inammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio, per omessa impugnazione del provvedimento di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui alla relativa istanza prodotta dal ricorrente, ha indicato la questione medesima in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo il delegato del difensore di parte ricorrente, unico presente all’udienza stessa, ad argomentare su tale profilo di inammissibilità , dandone atto a verbale.
Alla medesima udienza pubblica del 20 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per omessa impugnazione da parte del sig. Macchia del provvedimento del 13 novembre 2008, notificato l’8 gennaio 2009, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha decretato il mancato riconoscimento nei suoi confronti della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “carvicoartrosi con discopatia C3-C7 a media incidenza funzionale”, richiesta con domanda presentata da esso ricorrente in data 11 maggio 2000, in quanto atto avente pacificamente natura autoritativa, immediatamente ed autonomamente impugnabile.
Parte ricorrente, infatti, pur avendo presentato il ricorso nel termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica del suddetto decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria adottato in data 13 novembre 2008, che peraltro recava espressamente l’indicazione del termine e dell’autorità alla quale ricorrere, come previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge), non ne ha chiesto l’annullamento.
Il sig. Macchia non ha quindi proposto, come avrebbe dovuto, una azione impugnatoria, ma solo una azione di accertamento ed ha chiesto la declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio delle patologie che lo affliggono “carvicoartrosi con discopatia C3-C7 a media incidenza funzionale” e la condanna dell’Amministrazione resistente all’erogazione dell’equo indennizzo, mentre nella domanda presentata da esso ricorrente in data 11 maggio 2000, depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente, non risulta anche la richiesta di concessione dell’equo indennizzo, contrariamente da quanto riferito in ricorso in punto di fatto; nè parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a comprovare l’avvenuta presentazione della domanda suddetta.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)