1. Giustizia e processo – Ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità
2. Giustizia e processo – Ottemperanza – Omessa preventiva notifica dell’atto di diffida e messa in mora – Irrilevanza
1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (recepito dall’articolo 112, secondo comma, lettera c, del codice del processo amministrativo), è ammissibile l’azione di ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c..
2. Ai sensi dell’art. 114 c.p.a., non è più necessaria la preventiva notifica dell’atto di diffida e messa in mora per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
N. 01689/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2011, proposto da Nicola Tambasco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Pascià e Angela M. P. De Cata, con domicilio eletto in Bari, via Nizza 80;
contro
Comune di Foggia;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Foggia in data 11.3.2010, dichiarata esecutiva in data 22.4.2010 e notificata il 13.5.2010;
del decreto ingiuntivo n. 1120/10 emesso dal Tribunale di Foggia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e udita per il ricorrente l’avv. Paola Bascià ;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Nicola Tambasco riferisce di aver concesso in locazione al Comune di Foggia un locale sito in via Concetto Marchesi n. 42 di cui è proprietario il figlio dello stesso sig. Tambasco che agisce in qualità di suo procuratore speciale.
L’Ente è risultato moroso nel pagamento del canone di locazione, cosicchè il locatore, per realizzare il proprio credito, è stato costretto ad intimare lo sfratto, richiedendo il pagamento di quanto dovuto. Hanno fatto seguito, nel procedimento promosso dinnanzi al Tribunale di Foggia (iscritto al n. 477/2010 del R.G.), la convalida di sfratto e, con separato decreto 1120/2010, ai sensi dell’articolo 664 del codice di procedura civile, l’ingiunzione di pagamento delle seguenti somme: euro 12.400,00, più le spese per la procedura monitoria liquidate complessivamente in € 517,50 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e CAP.
Il Comune di Foggia provvedeva a liberare l’immobile in data 23.2.2011.
L’Amministrazione non ha, invece, provveduto a liquidare il dovuto. A tal fine l’istante ha notificato l’atto di precetto in data 18 giugno 2010 e, data la persistente inerzia dell’Ente, ha agito in questa sede ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, per ottenere l’integrale esecuzione dell’ingiunzione.
Ai fini della decisione non vi è motivo di discostarsi, per la fattispecie in esame, dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del codice di procedura civile, è ammessa l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).
Non rileva nella vicenda la circostanza che manchi il formale atto di diffida e messa in mora, ex art. 90 del R.D. 642 del 1907, visto che tale formalità non è più necessaria a norma dell’articolo 114, primo comma, del codice del processo amministrativo.
In definitiva, considerato che, in effetti, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Foggia al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda va accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’Amministrazione resistente di pagare al signor Tambasco le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1120/2010 del Tribunale civile di Foggia, e, precisamente, la somma capitale di euro a euro 12.400,00, oltre interessi legali e spese.
Va fissato il termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Foggia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia o di un suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in euro 1.000,00, è posto a carico del Comune di Foggia.
Vanno altresì poste a carico dell’Amministrazione municipale le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Foggia di dare integrale esecuzione all’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 1120/2010 del Tribunale civile di Foggia e di pagare le somme sopra specificate in favore del signor Nicola Tambasco, nel termine indicato.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Foggia o un suo delegato, il quale provvederà all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di 30 giorni.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00) più CU, CPI e IVA, per spese di giudizio, in favore del signor Nicola Tambasco, oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)