Giustizia e processo – Ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (recepito dall’articolo 112, secondo comma, lettera c, del codice del processo amministrativo), è ammissibile l’azione di ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c..
N. 01688/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2011, proposto dalla Banca Ifis S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Conti e Flavio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo 31;
contro
Azienda sanitaria locale di Bari;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1722/10, emesso dal Tribunale civile di Bari in data 3-26 agosto 2010, dichiarato esecutivo in data 14 gennaio 2011 e rinotificato il 20 gennaio 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Flavio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 1722/10 del 3-26 agosto 2010, il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Banca Ifis S.p.a., ingiungeva all’Azienda sanitaria locale di Bari il pagamento della somma di euro 663.030,91, oltre interessi, ex decreto legislativo n. 231 del 2002, ed euro 2.600,00 per spese della procedura, di cui euro 570,00 per spese, euro 1.008,00 per diritti ed euro 1.022,00 per onorari del procedimento, e accessori come per legge.
Il decreto ingiuntivo non opposto, munito di formula esecutiva in data 14 gennaio 2011, è stato poi notificato all’Azienda il 20 gennaio 2011.
Nonostante la notificazione dell’apposita diffida, visto che l’Amministrazione aveva adempiuto solo parzialmente, con il ricorso in esame, la Banca Ifis S.p.a. ha chiesto che questo Tribunale voglia ordinare all’Azienda sanitaria locale di Bari di eseguire integralmente l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 1722/10 e, per l’effetto (in considerazione dell’intervenuta liquidazione, con successivi, distinti versamenti, di parte della somma), di pagare euro 32.054,19, oltre interessi a norma del decreto legislativo 231 del 2002 (quantificati dalla ricorrente nella memoria del 15 ottobre 2011) e spese del giudizio monitorio, con condanna alle spese della presente procedura e nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempienza.
Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011, la parte ricorrente ha chiesto che la causa sia decisa, non avendo l’Amministrazione comunque provveduto.
Ai fini della decisione non vi è motivo di discostarsi, per la fattispecie in esame, dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (formatosi già prima dell’articolo 112, secondo comma, lettera c), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), secondo il quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c., è d’ammettersi l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031; Sez. V, 9 novembre 2004 n. 7236; Sez. IV, 3 aprile, 2006, n. 1713 Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).
Considerato che, in effetti, non risulta che l’Azienda sanitaria locale di Bari abbia ottemperato al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, nonostante fosse anche decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo divenuto esecutivo, la domanda va accolta.
Pertanto, va ordinato alla detta Azienda sanitaria di pagare alla Banca Ifis S.p.a. la residua somma di cui al decreto ingiuntivo n. 1722/10 del Tribunale civile di Bari, pari a euro 32.054,19, oltre interessi a norma del decreto legislativo 231 del 2002 e spese del procedimento monitorio.
Deve peraltro ribadirsi che, al contrario di quanto argomentato nella memoria del 15 ottobre 2011, esulano invece dal giudicato i costi riconducibili alla registrazione ed eventualmente all’atto di precetto, in quanto somme relative ad attività estranea all’incardinazione del presente giudizio di ottemperanza. L’uso di strumenti volti all’esecuzione con modalità diverse dall’ottemperanza al giudicato, di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, infatti è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Lazio, Sez. I, 11 dicembre 1987 n. 1917; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, 30 aprile 2009 n. 383).
Parimenti non spettano rimborsi o compensi correlati con la diffida ad adempiere la cui previa notificazione all’amministrazione non è più prescritta dal decreto legislativo n. 104/2010.
Va dunque fissato il termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate da parte dell’Amministrazione intimata.
Per il caso di persistente inadempienza dell’Azienda sanitaria locale di Bari, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dott. Francesco Montenegro, funzionario del T.A.R. di Bari, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in euro 1.000,00, è posto a carico della resistente.
Vanno altresì poste a carico dell’Azienda sanitaria le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda sanitaria locale di Bari di dare integrale esecuzione all’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 1722/10 del Tribunale Civile di Bari e di pagare le somme sopra specificate in favore della Banca Ifis S.p.a., nel termine ivi indicato.
Nomina quale commissario ad acta il dott. Francesco Montenegro, funzionario del T.A.R. di Bari, il quale provvederà all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di 30 giorni.
Condanna l’anzidetta Azienda sanitaria locale di Bari al pagamento di euro 2.000,00, più CU, CPI e IVA e rimborso del 12,5%, a titolo di spese di lite, in favore della Banca Ifis S.p.a., oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)