1. Giustizia e processo – Accesso – Legittimazione
ed interesse al ricorso – Piano della segnaletica su strade provinciali, grafici e rilievi
tecnici – Operatore economico del settore – Sussistenza
2.
Accesso – Piano della segnaletica su strade provinciali, grafici e
rilievi tecnici – Mancata ostensione – Riferimento art. 24, comma 1, lett. c)
L. n. 241/1990 – Natura di atto infraprocedimentale – Non è tale –
Illegittimità 

1. Deve ritenersi
sussistente l’interesse e la legittimazione all’ostensione del piano della
segnaletica stradale sulle strade provinciali in capo ad una società  che operi
nel settore delle affissioni e dell’impiantistica pubblicitaria.
2. E’ da considerarsi illegittimo, il diniego opposto
dall’Amministrazione alla ostensione del piano della segnaletica sulle strade
provinciali, anche laddove, in giudizio, abbia fatto riferimento all’art. 24,
comma 1, lett. c) L. n. 241/1990, che si riferisce, invece, a tutti gli atti
infraprocedimentali diretti all’emanazione degli “atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e programmazione”.

N. 01686/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2011, proposto dalla Studiocinque Outdoor S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso l’avv. Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36; 

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cianciola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Garruba, 24; 

per l’annullamento
dei provvedimenti impliciti di diniego all’accesso al “piano della segnaletica” apposta sulle strade provinciali 237, 80, 125, 240, 54 e 112 (nei pressi dei cartelli/impianti della ricorrente), “corredato dei grafici e rilievi tecnici afferenti alla segnaletica in argomento, nonchè l’eventuale provvedimento dirigenziale di approvazione ai sensi del codice della strada”;
nonchè degli atti relativi alle pratiche nn. 325/CP/2003, 268/CP/2002, 324/CP/2003, 258/CP/2002, 269/CP/2002 e 65/268/CP/1995, compresi gli atti presupposti, pregressi, successivi e/o comunque collegati a quelli gravati, se lesivi degli interessi della ricorrente,
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto detto accesso
e per il conseguente ordine
alla Provincia di Bari di esibire gli atti tutti indicati nelle istanze presentate dalla Studiocinque Outdoor S.r.l.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Libera Valla, per delega dell’avv. Carmelina Di Tifico, e Giuseppe Cianciola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Studiocinque Outdoor S.r.l. opera nel settore delle affissioni e dell’impiantistica pubblicitaria. àˆ titolare di varie autorizzazioni all’installazione lungo le strade provinciali. Per la maggioranza delle stesse non ha ottenuto il rinnovo dei permessi, avendo la Provincia di Bari ritenuto il loro posizionamento in contrasto con il codice della strada.
Secondo quanto riferito dalla società  e rimasto incontestato in giudizio, tali atti sono stati impugnati dinanzi a questo Tribunale.
Con istanze datate 25 maggio 2011 ha chiesto all’Ente l’accesso al “piano della segnaletica” apposta sulle strade provinciali 237, 80, 125, 240, 54 e il 112, corredato dei relativi grafici e rilievi tecnici, nonchè all’eventuale provvedimento dirigenziale di approvazione ai sensi del codice della strada.
L’Amministrazione non ha risposto. Al fine di difendersi nei contenziosi sopra accennati, la società  ha allora prodotto ricorso ex art. 116 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Si è costituita la Provincia di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
L’azione è fondata.
Occorre premettere che le domande avanzate dalla Studiocinque Outdoor S.r.l. alla Provincia riguardavano esclusivamente il “piano della segnaletica”, sicchè è in questi limiti che dev’essere inteso il thema decidendum.
Ciò chiarito, è evidente la sussistenza dell’interesse e della legittimazione della ricorrente all’ostensione, visti i giudizi pendenti e considerato che, rispetto alla natura dell’atto di cui si pretende l’ostensione, già  la stessa qualifica di operatore economico del settore costituirebbe idoneo fondamento all’azione.
Sul piano oggettivo, infatti, non possono insorgere dubbi sulle caratteristiche e sulla funzione del piano, destinato alla più ampia pubblicità  possibile, a norma dell’articolo 77 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Esso costituisce uno specifico progetto dell’ente proprietario della strada che inquadra “Le informazioni da fornire agli utenti¦, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità  della circolazione pedonale e veicolare”.
La Provincia, che non fornisce in concreto alcun’informazione riguardante il documento, si oppone all’accesso alla stregua di argomenti che non possono condividersi.
L’Ente giustifica il mancato rilascio del piano di segnaletica invocando l’articolo 24, primo comma, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241; esso non si avvede però che la norma esclude il diritto d’accesso non con riguardo agli “atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione”, bensì a tutti gli atti infraprocedimentali diretti all’emanazione dei primi. La previsione (non pertinentemente richiamata), come noto, si lega all’articolo 13 della stessa legge, regolante la partecipazione in tali casi, per i quali fu eliminata, nel testo definitivo della legge sul procedimento, l’originaria formulazione della “commissione Nigro”, tendente a introdurre l’istruttoria pubblica.
A ciò consegue l’ordine di ostensione.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Bari di esibire e rilasciare la documentazione richiesta, entro 30 giorni.
Condanna la Provincia di Bari al pagamento delle spese processuali in favore della Studiocinque Outdoor S.r.l., nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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