Giustizia e processo – Accesso  – Provvedimento negativo che segue diniego di accesso non impugnato – Atto meramente confermativo – Non è impugnabile – Sopravvenienza di fatti nuovi – Necessità 

La mancata impugnazione del diniego all’accesso agli atti e all’attività  amministrativa nel termine decadenziale di trenta giorni  previsto all’art.116 del D.Lgs. n. 104/2010, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità  dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l’interessato reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante (Consiglio Stato , sez. V, 2 febbraio 2010, n. 442). 

N. 01676/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2011, proposto da Antonio Ferdinando D’Angelo, difeso in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Piazza Massari; 
contro
Comando Regione Carabinieri Puglia S.M. Ufficio Personale; Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
delle note prot. 1/247 – 1/2011 NRP del 19.4.2011 e prot. 1/262 – 3/2011 del 13.05.2011 del Comando Legione Carabinieri Puglia contenenti diniego accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi Antonio Ferdinando D’Angelo e l’avvocato dello Stato Valter Campanile per l’Amministrazione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone il ricorrente di avere ricevuto in data 7 febbraio 2011 il provvedimento di servizio provvisorio senza oneri n. 22/13 con il quale egli veniva trasferito dalla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera alla stazione dei Carabinieri di Lucera per esigenze di servizio con decorrenza 8.2.2011 e per la durata di 29 giorni.
In data 22.2.2011 riceveva la comunicazione di avvio del procedimento con la quale veniva informato della possibilità  di un trasferimento ad altro reparto per motivi di incompatibilità  ambientale.
Il 25.2.2011 il ricorrente chiedeva l’accesso agli atti del procedimento al Comando Legione Carabinieri Puglia.
Il 21.03.2011 chiedeva alla Procura della Repubblica di Lucera e alla Procura generale di Bari copia di documenti. La Procura di Lucera si dichiarava incompetente e inviava l’istanza di accesso al Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.
Il 31.3.2011 il ricorrente veniva ammesso a prendere visione ed estrarre copia delle note:
n. 318/2 datata 7.2.2011 del Comando provinciale di Foggia;
n. 8/11 Div. Gab. Prot. Ris datata 10.02.2011 della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari (nulla osta per il trasferimento per incompatibilità  ambientale).
Il 19.4.2011, l’ufficio relazioni con il pubblico del Comando Legione Carabinieri di Bari inviava al ricorrente una raccomandata, da lui ricevuta il 30 aprile 2011, con la quale opponeva diniego alla richiesta di accesso agli atti in quanto:
il Comando Compagnia Carabinieri di Lucera aveva comunicato di detenere documentazione che, in ragione del carattere di riservatezza, era sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 24 della L. 241 del 1990;
non era in possesso del Nulla osta relativo al servizio provvisorio del ricorrente;
il Comando provinciale Carabinieri di Foggia, in relazione alle istanze di accesso formulate alla Procura della Repubblica di Lucera, aveva comunicato di detenere unicamente la nota 342 prot/riservato datata 31.1.2011 della Procura di Lucera che, in ragione del carattere di riservatezza, è sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L. 241 del 1990, mentre la nota prot. 8/11 datata 10.02.2011 era già  stata acquisita dal ricorrente in sede di esercizio del diritto di accesso presso la sede di Bari in data 31.3.2011.
In data 18.4.2011 il ricorrente, in relazione alle precedenti risposte negative ricevute, reiterava la richiesta di accesso chiedendo in particolare:
copia della nota n. 342 prot. Ris. del 31.1.2011 della Procura di Lucera, menzionata negli elementi d’informazione redatti sul suo conto dal Procuratore della Repubblica di Lucera il 3.2.2011;
copia della documentazione detenuta dal Comando Compagnia Carabinieri di Lucera relativa all’esito delle informazioni richieste dal Procuratore della Repubblica di Lucera e ricevute dal predetto Comando Arma;
ribadiva che non tutti i documenti richiamati nelle istanze di accesso erano stati menzionati nelle risposte di cui ai fogli in riferimento.
Il 23.5.2011 perveniva al ricorrente la nota n. 1/1277 – 4/2011 datata 13.5.2011 con la quale egli veniva informato che l’unità  organizzativa competente aveva:
a) definito il procedimento per l’accesso ai documenti amministrativi, accogliendo l’istanza del ricorrente del 3.4.2011 nella sola forma della visione trattandosi di procedimento disciplinare non ancora concluso;
b) posto a disposizione la relativa documentazione, fatta eccezione per quella sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L. 241 del 1990.
Proponeva quindi ricorso con il quale impugnava la nota prot. 1/247 – 1/2011 NRP del 19.4.2011 e la nota 1/262 – 3/2011 del 13.05.2011 deducendo articolate censure riconducibili all’eccesso di potere ed alla violazione di legge sotto diversi profili.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 22.8.2011 il ricorrente depositava memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 7.9.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
La risoluzione della controversia all’attenzione del Collegio deve essere preceduta da una puntuale ricostruzione in fatto.
Il ricorrente ha impugnato provvedimenti amministrativi che non definiscono le sue istanze con un rigetto. L’Amministrazione con la nota 1/247 – 1/2011 NRP del 19.4.2011 ha, più semplicemente, comunicato che le richieste erano già  state riscontrate con le note:
a) 173/34 – 36/2011 AV in data 22.3.2011 dell’Ufficio personale legionale;
b) n. 1/171 – 2/2011 NRP in data 25.3.2011 del Comando Regione Carabinieri Puglia Nucleo Relazioni con il pubblico;
c) n. 1/205 – 6/2011 NRP in data 8.4.2011 del Comando Regione Carabinieri Puglia Nucleo Relazioni con il pubblico;
d) n. 1/205 – 7/2011 NRP in data 8.4.2011 del Comando Regione Carabinieri Puglia Nucleo Relazioni con il pubblico.
La nota prot. 1/262 – 3/2011 del 13 maggio 2011 non contiene alcun diniego ma solo la comunicazione che la Compagnia di Lucera “non detiene nè ha originato alcun atto”.
In definitiva, il ricorrente ha presentato più volte istanza di accesso agli atti ottenendo sempre riscontro.
L’istanza datata 25.2.2011 è stata riscontrata dall’Amministrazione in data 25.3.2011 con nota 1/171 – 2/2011 che ha accolto la stessa specificando:
di aver posto a disposizione la relativa documentazione;
di non detenere il fascicolo personale nè le “note e/o richieste riservate volte ad attingere informazioni personali sul suo conto e dei suoi familiari”.
L’istanza in data 1.3.2011 rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera e alla Procura presso la Corte d’appello di Bari è stata riscontrata dall’Amministrazione in data 18.3.2011 con nota prot. 578. L’Amministrazione ha dichiarato la propria incompetenza a soddisfare l’istanza del ricorrente rimettendo gli atti al Comando provinciale Carabinieri di Foggia.
Il Comando provinciale di Foggia con nota prot. 360/2 del 31 marzo 2011 comunicava al Comandante della Compagnia Carabinieri di Lucera e al Comando Regione Carabinieri Puglia Nucleo relazioni con il pubblico che la richiesta nota prot. 342 prot. ris. datata 31.1.2011 fosse da sottrarre all’accesso in virtù del suo carattere riservato e rimetteva la decisione, sui restanti atti, alla Compagnia Carabineri di Lucera che, con nota prot. 150/3 del 25.3.2011, comunicava che:
non deteneva alcun fascicolo personale del richiedente;
in ordine alla richiesta di ottenere copia della nota inviata alla stessa Compagnia è già  stata consegnata copia all’interessato;
in ordine alla richiesta del nulla osta relativo al servizio provvisorio del militare di non essere in possesso di tale documentazione;
in relazione alle richieste sul conto del militare e dei suoi familiari, di detenere documentazione riservata sottratta all’accesso ex art. 24, L. 241 del 1990.
In relazione alla istanza del 3.3.2011 inviata al Comando Compagnia Carabinieri di Lucera la stessa veniva riscontrata con nota prot. 173/34 – 36/2011 AV del 22 marzo 2011 e respinta in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
Quello che risulta pacifico, quindi, è che il ricorrente ha formulato numerose istanze di accesso agli atti tutte riscontrate dall’Amministrazione.
Il 18.4.2011 reiterava l’istanza di accesso e, ricevuto anche in questo caso il riscontro, proponeva il presente ricorso.
La richiesta di cui alla nota del 18.4.2011 non fa altro che ripetere le precedenti istanze chiedendo, in particolare, copia della nota 342 prot. ris. del 31.1.2011 della Procura di Lucera e copia della documentazione detenuta dal Comando Compagnia Carabinieri di Lucera relativa all’esito delle informazioni richieste dal Procuratore della Repubblica di Lucera e ricevute dal Comando Arma dei Carabinieri (che contengono notizie riferite esclusivamente al ricorrente e ai suoi familiari).
Il Comando Regione Carabinieri della Puglia riscontrava la richiesta con nota 1/277 – 4/2011 nei termini che seguono:
“il Reparto operativo in indirizzo, quale Unità  organizzativa competente ha definito il procedimento per l’accesso ai documenti amministrativi, accogliendo l’istanza prodotta dalla S.V. in data 3.4.2011, nella sola forma della visione trattandosi di procedimento disciplinare non ancora concluso (d.P.R. n. 90/2010 art. 1050 comma 1 lettera l); posto a disposizione la relativa documentazione, fatta eccezione per quella sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L. 241 del 1990”. Svolte le precedenti considerazioni in fatto la controversia risulta di agevole soluzione.
Il ricorso è, difatti, inammissibile.
Come è chiaramente desumibile dalla ricostruzione effettuata, buona parte delle istanze prodotte dal ricorrente sono state riscontrate con esito positivo.
Per ciò che concerne, invece, la domanda proposta con la nota del 18.4.2011, con la quale venivano reiterate le istanze precedenti chiedendo copia della nota 342 prot. Ris. del 31.1.2011 della Procura di Lucera e copia della documentazione detenuta dal Comando Compagnia Carabinieri di Lucera relativi all’esito delle informazioni richieste dal Procuratore della Repubblica di Lucera e ricevute dal Comando Arma dei Carabinieri, è pacifico che, sul punto, l’atto impugnato è meramente confermativo del diniego già  opposto in data 8 aprile 2011 con nota prot. 1/205 – 6 /2011 dal Comando Legione Carabinieri Puglia Nucleo Relazioni con il Pubblico (che trova il suo presupposto nella nota 150/3 del 24.3.2011 della Compagnia Carabinieri di Lucera).
La nota prot. 1/205 – 6/2011 (ricevuta dal ricorrente in data 13.4.2011, come risulta dalla stessa domanda di accesso del 18.4.2011 che cita la predetta nota indicando la data di avvenuta conoscenza) che già  recava esplicito diniego alla richiesta di accedere alla nota n. 342 prot. riservato, in quanto atto sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L. 241 del 1990, non è stata tempestivamente impugnata dal ricorrente.
La mancata impugnazione del diniego all’accesso agli atti e all’attività  amministrativa, nel termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità  dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l’interessato reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante (Consiglio Stato , sez. V, 2 febbraio 2010, n. 442).
Non è consentito, in definitiva, superare il regime decadenziale previsto dall’art. 116 del d.lgs. 104 del 2010, reiterando l’istanza di accesso a fronte della mancata impugnazione del rigetto già  opposto dall’Amministrazione se il successivo provvedimento di diniego ha natura meramente confermativa del primo.
In relazione a quella parte della domanda di accesso che riguarda notizie attinenti al Maresciallo Di Flumeri Antonio va invece rilevata, da un lato, la mancata tempestiva impugnazione del diniego all’accesso formulato con nota prot. 173/34 – 36/2011 del 22 marzo 2011, dall’altro la mancata notifica del ricorso al suddetto controinteressato ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo.
Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile poichè le istanze di accesso agli atti del Maresciallo D’Angelo sono state positivamente riscontrate fatta eccezione per:
a) il diniego opposto alla domanda di accesso con nota prot. 1/205 – 6/2011 dell’8 aprile 2011 che egli ha ricevuto in data 13.4.2011 e che non ha tempestivamente impugnato;
b) il diniego opposto con nota 173/34 – 36/2011 del 22 marzo 2011 che egli ha ricevuto in data 5.4.2011 e che non ha tempestivamente impugnato (e riguardante soggetto controinteressato cui il ricorso doveva essere notificato).
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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