Pubblico impiego – Guardia di Finanza – Trasferimento su domanda a seguito di interpello – Indennità di trasferimento ex lege n. 100/1987 – Diniego – Legittimità – Insussistenza del diritto all’indennità per assenza del prevalente interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio
Nel caso di trasferimento di militari appartenenti alla Guardia di Finanza disposto a seguito della loro adesione a interpelli dell’Amministrazione, manifestata mediante presentazione di specifiche istanze in tal senso ovvero di apposite dichiarazioni di gradimento, deve escludersi il diritto alla relativa indennità ex lege n. 100/1987, con conseguente legittimità del diniego, ove non emerga che il predetto trasferimento sia preordinato a garantire, in via prevalente rispetto all’aspirazione dei dipendenti al tramutamento di sede, l’interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio: unico interesse che legittima la corresponsione dell’indennità de qua in presenza di trasferimento su domanda.
N. 01666/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2005, proposto da Barrea Bernardo, Del Prete Giovanni, Grisanti Vito, Lusito Gaetano, Matarrese Pietro e Scappaticci Fabio, rappresentati e difesi dall’avv. Carmelo Stefanelli, con domicilio eletto in Bari, Corso Alcide De Gasperi, 310;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Guardia di Finanza di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 3254 dell’8.2.2005 della Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia, Ufficio Amministrazione Conti e Cassa Trattamento Economico, comunicato nello stesso mese di febbraio 2005, a firma del Comandante R.T.L.A. Col. Luciano Garzia;
– nonchè di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale;
e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a beneficiare: a) del trattamento economico previsto dall’art. 1 legge n. 100/1987, ovvero (per i trasferimenti successivi al 31.12.2000) dall’art. 1 legge n. 86/2001, a far data dal trasferimento indicato in atti per ciascun militare; b) dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 8, comma 4 d.p.r. n. 164 del 18.6.2002;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Guardia di Finanza di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Carmelo Stefanelli e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti Barrea Bernardo, Del Prete Giovanni, Grisanti Vito, Lusito Gaetano, Matarrese Pietro e Scappaticci Fabio sono tutti militari appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Regionale di Bari ove sono stati trasferiti in virtù di adesione agli interpelli diffusi dall’Amministrazione militare con radiomessaggi.
Gli stessi contestano in questa sede il provvedimento che nega loro la corresponsione dell’indennità di trasferimentoex legge 10 marzo 1987, n. 100.
Il gravato diniego si fonda sulle seguenti considerazioni: tutti i militari hanno aderito ai diversi interpelli diffusi con radiomessaggi nei quali veniva riportata la dicitura “trasferimento a domanda”; alcuni ricorrenti hanno presentato specifiche istanze di trasferimento ed altri apposite dichiarazioni di gradimento; il giudicato amministrativo favorevole riguardante casi analoghi non è estensibile ai sensi dell’art. 23 legge 28 dicembre 2001, n. 448.
I ricorrenti chiedono, altresì, accertarsi il proprio diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento.
Rilevano gli odierni deducenti che ai fini della maturazione del diritto all’indennità ex legge n. 100/1987 il trasferimento su domanda dell’interessato deve qualificarsi come trasferimento d’autorità se vi è un interesse pubblico prevalente all’assegnazione del dipendente (i.e. funzionalità dell’ufficio); che il trasferimento d’autorità oggetto del presente giudizio è connotato dalla prevalenza dell’interesse pubblico sulle aspirazioni del dipendente, per cui il gradimento di quest’ultimo si configura quale mero assenso alla determinazione dell’amministrazione.
Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, nell’ipotesi in esame dal tenore dei radiomessaggi di interpello, delle domande di trasferimento, delle dichiarazioni di gradimento e del provvedimento impugnato non emerge alcun interesse pubblico prevalente al trasferimento dei suddetti militari per garantire la funzionalità dell’ufficio, interesse che solo legittima – in base alla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 332) – la corresponsione della indennità de qua in caso di trasferimento su domanda.
Conseguentemente gli odierni istanti non hanno diritto al pagamento dell’indennità di cui alla legge n. 100/1987.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)