1. Ambiente ed ecologia – Servizio raccolta e trasporto rifiuti – Istanza variazione categoria d’iscrizione Albo nazionale gestori ambientali – Art. 9, comma 2, D.M. n. 406/1988 – Riferimento al numero degli utenti serviti nel complesso per lo svolgimento dello specifico servizio – Non alla popolazione dei singoli enti locali di riferimento
2. Procedimento amministrativo – Servizio raccolta e trasporto rifiuti – Irrogazione sanzioni alla ditta affidataria per l’insufficienza della categoria d’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali – Legittimità – Successiva presentazione di istanza per incremento della categoria d’iscrizione all’Albo – Irrilevanza
3. Giustizia e processo – Chiamata in causa Ministero – Mancata impugnazione atti ministeriali – Inammissibile
1. In merito ai criteri per ottenere l’iscrizione nelle categorie all’Albo nazionale gestori ambientali, il parametro normativo della “popolazione complessivamente servita” di cui all’art. 9, comma 2, D.M. n. 406/1988, indica il numero di abitanti serviti nel complesso, cioè la sommatoria della popolazione di tutti gli Enti locali presso i quali l’impresa gestisce il servizio, non rilevando, viceversa, la popolazione dei singoli Enti locali di riferimento (nella specie, tre Comuni).
2. L’Amministrazione ha il potere di irrogare sanzioni alla ditta affidataria del servizio di RSU per l’insufficienza della categoria di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, anche nel caso in cui l’impresa abbia successivamente presentato domanda per il passaggio alla categoria superiore, manifestando l’intento di sanare la violazione, giacchè la regolarizzazione per il futuro non consente di elidere la violazione già commessa.
3. E’ inammissibile la chiamata in causa di un Ministero nel caso in cui non vengano impugnati nel giudizio atti ministeriali.
N. 01671/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2011, proposto dalla Soc. Cave Marra Ecologia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Medina, Marco Vitone e Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Albo Nazione Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 15974/2011, datato 23.6.2011, notificato alla società ricorrente il successivo 27.7.2011, a firma del Presidente e del Segretario dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia, recante la “sospensione” della stessa ricorrente dall'”Albo Nazionale Gestori Ambientali” per giorni novanta, a decorrere dal novantunesimo giorno dalla notifica all’interessata del detto provvedimento;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. n. 19948 del 27.10.2010, avente ad oggetto “Inizio procedimento disciplinare con contestazione di addebiti ex art. 18 del D.M. 406/1998”, a firma del Segretario della Sezione Regionale della Puglia del detto Albo Nazionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Albo Nazione Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia;
Vista l’istanza di sospensiva depositata in data 3 ottobre 2011;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Marco Vitone;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Cave Marra Ecologia s.r.l., società esercente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Galatone, San Donato di Lecce e Neviano, veniva sanzionata con il gravato provvedimento prot. n. 15974 del 23.6.2011 di sospensione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per giorni novanta a decorrere dal novantunesimo giorno dalla notifica.
Il suddetto provvedimento sanzionatorio era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 19948 del 27.10.2010 ove si evidenzia che la stessa società è munita di iscrizione alla categoria 1 – classe E (relativa ad imprese che operano in territori con una popolazione nel complesso inferiore a 20.000 abitanti), mentre la popolazione effettivamente servita dalla Soc. Cave Marra Ecologia s.r.l. è superiore ai 20.000 abitanti (numero che impone l’appartenenza alla classe D).
In data 5.8.2010 l’odierna ricorrente presentava istanza di variazione dalla categoria 1 – classe E alla categoria 1 – classe D; con provvedimento prot. n. 2857 del 7.3.2011 otteneva l’iscrizione nella classe D.
L’impugnato provvedimento sottolinea come la popolazione dei Comuni presso i quali l’azienda effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani si attesta complessivamente sulle 27.256 unità e quindi su di un dato numerico di gran lunga superiore rispetto a quello previsto per l’iscrizione di cui la stessa impresa era originariamente in possesso (categoria 1 – classe E).
Rileva parte ricorrente che l’art. 9, comma 2 d.m. 28 aprile 1998, n. 406 contempla la suddivisione della categoria 1 in sei classi tra cui la classe D (popolazione “complessivamente servita” inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000) e la classe E (popolazione “complessivamente servita” inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000); che il riferimento normativo alla “popolazione complessivamente servita” è relativo al numero di abitanti di ogni singolo ente locale; che nessuno dei Comuni serviti (i.e. Galatone, Neviano e San Donato di Lecce), singolarmente valutato, conta una popolazione superiore a 20.000 unità ; che detta soglia è, viceversa, superata se si considerano – erroneamente secondo la prospettazione di parte ricorrente – in modo complessivo e unitario le popolazioni dei singoli Comuni interessati, sommandole.
Evidenzia, altresì, la Soc. Cave Marra Ecologia s.r.l. che in forza del disposto di cui all’art. 16 d.m. citato il provvedimento di sospensione assegna un termine non superiore a dodici mesi entro il quale l’impresa deve conformare l’attività svolta ed i suoi effetti alla normativa vigente; che ai sensi dell’art. 18 d.m. n. 406/1998, prima dell’adozione del provvedimento di sospensione, la Sezione Regionale può assegnare all’interessato un termine non superiore a sessanta giorni per conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente; che al momento (23.6.2011) dell’adozione del provvedimento di sospensione gravato in questa sede l’iscrizione della ricorrente nella classe D era già stata ottenuta in quanto risaliva al 7.3.2011; che, conseguentemente, l’azione amministrativa è, nel caso di specie, caratterizzata da contraddittorietà e illogicità .
Si costituiva l’Amministrazione resistente, opponendosi al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto poichè manifestamente infondato.
Invero, parte ricorrente evoca in giudizio anche il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Lo stesso è, tuttavia, privo di legittimazione passiva al ricorso, non essendo stati impugnati atti ministeriali. Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente dichiarato inammissibile.
Per il resto il ricorso è infondato poichè, seppure al momento (23.6.2011) dell’adozione del gravato provvedimento sanzionatorio di sospensione l’iscrizione della Soc. Cave Marra Ecologia s.r.l. nella classe D era già stata ottenuta, tuttavia per un determinato arco temporale la stessa, originariamente iscritta alla classe E (la quale avrebbe consentito di servire sino a 20.000 abitanti), ha in concreto soddisfatto le esigenze di una popolazione complessiva ben superiore a detta soglia e quindi ha agito in violazione delle prescrizioni contenute nel d.m. n. 406/1998. Ne consegue la legittimità dell’impugnato provvedimento sanzionatorio.
A tal riguardo, invero, va evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il riferimento normativo alla “popolazione complessivamente servita” di cui all’art. 9, comma 2 d.m. n. 406/1998 non reca alcun collegamento all’Ente locale al quale detta popolazione può appartenere; esso, pertanto, è inteso ad indicare il numero di abitanti servito nel suo complesso ovvero la sommatoria della popolazione di tutti gli enti locali presso cui l’impresa gestisce il servizio. Un differente ragionamento comporterebbe l’elusione della previsione normativa de qua e vanificherebbe completamente la suddivisione in classi per numero di abitanti.
Inoltre, si deve ritenere che l’Amministrazione abbia il potere di irrogare sanzioni anche se l’impresa ha presentato in una fase successiva domanda per il passaggio alla categoria superiore, in quanto la regolarizzazione per il futuro non vale ad elidere la violazione precedentemente commessa.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità in parte e la reiezione per il resto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge.
Condanna la ricorrente Soc. Cave Marra Ecologia s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)