1. Pubblica sicurezza – Cittadinanza italiana – Istanza – Silenzio Ministero dell’Interno per oltre due anni – Illegittimità – Possibilità diniego successivo – Trascorso biennio ex art. 8, comma 2, L. n. 91/1992 – Non sussiste
2. Risarcimento del danno – Art. 2 bis, L. n. 241/1990 – Ritardo nella conclusione procedimento amministrativo – Dimostrazione elementi costitutivi art. 2043 c.c. – Necessità
3. Risarcimento del danno – Art. 2 bis, L. n. 241/1990 – Ritardo P.A. – Non dimostra ex se danno nè colpa P.A.
1. A fronte di un’istanza tesa alla concessione della cittadinanza italiana, il Ministero dell’Interno non può esercitare potere di diniego per motivi di sicurezza ex art. 6, L. n. 91/1992 se siano trascorsi due anni dal deposito dell’istanza suddetta ai sensi dell’art. 8 comma 2, L. n. 91/1992.
2. Il fatto che la norma dell’art. 2 bis, L. n. 241/1990 contempli espressamente il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo quale fonte di responsabilità per l’amministrazione, non esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c..
3. Il ritardo dell’azione amministrativa non dimostra, di per sè, l’esistenza ontologica di un danno ad esso collegato, nè la colpa dell’amministrazione.
N. 01673/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01507/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2011, proposto da:
Manjola Shkoza, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
a) per l’accertamento:
– dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura – U.T.G. di Bari in ordine all’istanza presentata nel mese di aprile 2008, volta ad ottenere la cittadinanza italiana da parte della sig.ra Manjola Shkoza e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con il suddetto silenzio inadempimento/rifiuto;
b) per l’emanazione:
– dell’ordine immediato di provvedere all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;
c) e per la condanna:
– della Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di giorni 30, ex art. 31 D.Lgs. n. 104/2010, con richiesta di provvedere, ex art. 117, co. 3 del D.Lgs. n. 104/2010, alla nomina di un Commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;
d) e per la condanna
– al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, per l’illegittimità dell’azione posta in essere dalle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. T. Sangiovanni e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente con il ricorso in epigrafe indicato di aver presentato istanza volta alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 L. 91/92, in quanto coniugata con cittadino italiano.
Nel giugno 2008, dopo una istruttoria preliminare, la Prefettura inoltrava l’istanza al Ministero dell’Interno, dal quale la ricorrente non riceveva più alcuna notizia.
Trascorso il termine di 730 giorni, fissato dall’art. 3 del D.P.R. 362/94 per la conclusione del procedimento, senza che nel frattempo fosse adottato alcun provvedimento, la ricorrente ha introdotto il ricorso di cui in epigrafe, a mezzo del quale ha chiesto accertarsi l’ illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero nonchè, ai sensi dell’art. 117 D. L.vo 104/2010, il diritto a conseguire la cittadinanza italiana, con condanna della Amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di 30 giorni.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno insistendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato a decisione.
Esso merita di essere accolto sia sull’obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso, sia sulla domanda di accertamento della fondatezza della pretesa.
A tale ultimo proposito va rilevato che il Ministero dell’Interno non potrebbe oggi più opporre un eventuale diniego alla istanza della ricorrente, stante l’avvenuto decorso del termine di due anni dal deposito della istanza stessa. Infatti, ancorchè l’art. 6 della L. 91/92 attribuisca al Ministero la possibilità di negare la cittadinanza italiana per comprovati motivi di sicurezza, l’art. 8 comma 2 della L. 91/92, applicabile ratione temporis al caso di specie, è chiaro nel precludere l’esercizio di detto potere di diniego una volto trascorso il sopra indicato termine biennale.
Sussistono pertanto gli estremi per affermare, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., che l’istanza presentata dalla ricorrente, finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, meriti di essere accolta.
Al contrario, alla stato deve essere rigettata la domanda risarcitoria, che la ricorrente ha formulato con riferimento al ritardo del Ministero nel provvedere.
Il fatto che l’art. 2 bis L. 241/90 contempli il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo quale fonte di responsabilità per l’Amministrazione, non esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.: in particolare il ritardo della azione amministrativa non dimostra, di per sè, l’esistenza ontologica di un danno collegato ad esso ritardo nè la colpa della Amministrazione.
Orbene, da una parte devesi rilevare che la ricorrente nulla allega in ordine agli eventuali problemi incontrati per effetto del mancato riscontro alla domanda di concessione della cittadinanza italiana; d’altra parte nulla si sa in ordine alle ragioni che hanno provocato questo ritardo, e quindi la colpa dell’Amministrazione, che deve essere provata dal danneggiato, non può essere presunta.
Il ricorso va conseguentemente accolto nei limiti dell’obbligo, per il Ministero, di provvedere con provvedimento espresso e dell’accertamento della fondatezza della pretesa.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
1) accerta e dichiara l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero dell’Interno sulla istanza presentata dalla ricorrente all’Ufficio Territoriale del Governo di Bari in data 5 ottobre 2007 al n. R/10/C/252939, e per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno di evadere l’istanza stessa entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
2) visto l’art. 117 c.p.a., accerta e dichiara che il Ministero dell’Interno non può, ai sensi dell’art. 8 comma 2 L. 91/92, opporre alcun diniego alla richiesta presentata dalla ricorrente di concessione della cittadinanza italiana;
3) nomina sin d’ora commissario ad acta, per il caso di mancato adempimento da parte del Ministero, il Prefetto della Provincia di Roma, al quale assegna per provvedere termine di ulteriori giorni 30 decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero.
Riserva di liquidare i compensi per l’eventuale attività del commissario ad acta con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)