Rinnovabili – Vincoli del PUTT/P della Regione Puglia – Necessità  della preventiva autorizzazione paesaggistica dell’intervento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – Ragioni

Alla luce della previsione contenuta al punto 1.07 dell’art. 5.02 delle n.t.a. del PUTT/P della Regione Puglia,  le opere dichiarate indifferibili ed urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali sono esentate dall’autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 12, comma 1 d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387, gli interventi per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile sono considerati ex lege opere di pubblica utilità , indifferibili e urgenti  solo dopo avere conseguito l’autorizzazione unica.
Di conseguenza, nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione  unica, l’intervento proposto dal privato, proprio in quanto ancora privo di autorizzazione  e conseguentemente del carattere di pubblica utilità , indifferibilità  ed urgenza, non è esentato dal conseguire la previa autorizzazione paesaggistica.
 
Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 7 dicembre 2011, n. 5378; ric. 9115 – 2012. Ric. TAR 1602 – 2011
 

 

N. 00838/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01602/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Leonessa Energia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni D’Innella, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 136;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede regionale in Bari, via Nazario Sauro, 31-33;

per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– del diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. 275 del 4.1.2011 del Dirigente del III Settore del Comune di Altamura (comunicato in data 7.11.2011);
– ove occorra, del presupposto parere della competente Commissione comunale per il paesaggio;
– della successiva conferma prot. n. 17312 dell’11.4.2011 di diniego di autorizzazione paesaggistica del pregresso diniego prot. n. 275 del 4.1.2011;
– ove occorra, del presupposto verbale della Commissione locale del paesaggio del Comune di Altamura del 4.3.2011;
– nonchè, ove occorra ed in parte qua, del PUTT/P della Regione Puglia approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000 pubblicato in BURP n. 6 dell’11.6.2001;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.9.2011, per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– del provvedimento prot. n. AOO_159/5/7/2011 – 8651 dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia della Regione Puglia, recante la comunicazione di conclusione con esito negativo del procedimento ex art. 12 dlgs n. 387/2003 relativo ad un impianto di produzione di energia fotovoltaica in Altamura;
– di ogni provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 6474/2011, recante il preavviso di diniego di autorizzazione unica;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione ai sensi dell’art. 10, comma 1 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 della Leonessa Energia s.r.l. depositato in data 12 settembre 2011;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e della Regione Puglia;
Vista la domanda di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente sia nell’atto introduttivo che nel ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Adriano Esposito, su delega dell’avv. Giovanni D’Innella, e Anna Bucci;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, le censure contenute nel ricorso introduttivo appaino fondarsi sulla asserita violazione, da parte del gravato diniego di autorizzazione paesaggistica (prot. n. 275 del 4.1.2011), dell’art. 3.13.1 delle NTA del PUTT/P, disposizione cui non viene operato alcun riferimento nel suddetto provvedimento;
Considerato, altresì, che secondo il punto 1.07 dell’art. 5.02 del PUTT/P le opere dichiarate indifferibili ed urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali sono esentate dall’autorizzazione paesaggistica; che, tuttavia, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 gli interventi per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile sono considerati ex lege opere di pubblica utilità , indifferibilità  ed urgenza solo se autorizzate ai sensi del comma 3 della norma da ultimo citata;
Ritenuto che in base al menzionato punto 1.07 dell’art. 5.02 del PUTT/P l’intervento in contestazione, in quanto privo di autorizzazione unica e conseguentemente del carattere di pubblica utilità , indifferibilità  ed urgenza, non è esentato dalla autorizzazione paesaggistica;
Considerato, infine, quanto al ricorso per motivi aggiunti, che ai sensi dell’art. 12, comma 3 dlgs n. 387/2003 l’autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio; che conseguentemente il diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune di Altamura è ostativo al rilascio della autorizzazione unica da parte della Regione;
Ritenuto in conclusione che non sussiste il presupposto del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente Leonessa Energia s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Altamura, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Leonessa Energia s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)