1. Concorsi – Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Condizioni soggettive attribuzione punteggio – Anzianità – Solo se posseduta dal richiedente – Fattispecie
2. Concorsi – Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Condizioni soggettive attribuzione punteggio – Prova stato di disabilità – Produzione sentenza di riconoscimento indennità di accompagnamento – Inidoneità – Fattispecie
3. Concorsi – Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Attribuzione punteggio per abitazione in “alloggio sovraffollato” – Art. 6, punto b 4, l. reg. n. 54/1984 – Solo se il nucleo familiare è composto da oltre due persone – Fattispecie
1. Nell’ambito di un concorso indetto per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica legittimamente non viene attribuito il punteggio per l’anzianità ove quest’ultima sia riferita a soggetto diverso dal richiedente (nella specie, il possesso del requisito dell’anzianità era posseduto da un componente del nucleo familiare dell’istante e non dal medesimo, mentre il bando di concorso, in conformità alla normativa che regola la materia, prescriveva che l’anzianità riguardasse l’età del richiedente).
2. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la produzione da parte del richiedente di una sentenza di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in suo favore non è idonea a comprovare lo stato di disabilità del medesimo, occorrendo a tal fine una certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria attestante l’invalidità permanente nella misura indicata (nella specie, il bando di concorso richiedeva specificamente per la dimostrazione dello stato di disabilità un “certificato ASL che attesta l’invalidità permanente al 100% e/o quella uguale ai due terzi”).
3. In tema di procedura per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’attribuzione del punteggio per la condizione oggettiva di abitazione in alloggio sovraffollato, ai sensi dell’art. 6, punto b4, l. reg. n. 54/1984, richiede la presenza nel nucleo familiare di oltre due persone (nel caso delibato il Collegio ha ritenuto corretta la mancata attribuzione del punteggio in quanto il nucleo familiare era, invece, composto solo da due persone).
N. 01594/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2010, proposto da:
Giuseppe De Paro, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Carella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Andrea da Bari, n. 115;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Valla e Luisa Amoruso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;
nei confronti di
Celeste Trillo – non costituita;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“della determinazione n. 2010/02287 – 2010/120/00220 del 23/4/2010, contenente l’approvazione della graduatoria di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in locazione semplice, riservata a nuclei familiari con soggetti portatori di disabilità permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche e nuclei familiari di sfrattati che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o un diversamente abile grave o malato terminale o figli fiscalmente a carico, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa, secondo i requisiti della legge statale n. 9 del 08/02/2007, nonchè per l’occasione, ove occorra e per quanto di ragione, per l’annullamento dell’art 6, lett. a3), a6) e b4) del bando di concorso, costituente lex specialis della procedura per la formazione delle graduatorie in questione, nella parte in cui si prestano ad interpretazioni abnormi e comunque difformi rispetto a quelle che discendono dalla lettura della Legge statale 8/2/2007, n. 9 e della Legge regionale della Puglia 20/12/1984, n. 54.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Michele Carella per la parte ricorrente e l’avv. Anna Valla per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 25 e 28 giugno 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 15 luglio 2010, il sig. Giuseppe De Paro ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 2010/02287 – 2010/120/00220 del 23/4/2010, concernente l’approvazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in locazione semplice, riservata a nuclei familiari con soggetti portatori di disabilità permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche e nuclei familiari di sfrattati che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o un diversamente abile grave o malato terminale o figli fiscalmente a carico, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa, secondo i requisiti della legge statale n. 9 del 2007; ha chiesto altresì, ove occorra e per quanto di ragione, l’annullamento dell’art 6, lett. a3), a6) e b4) del relativo bando di concorso, nella parte in cui si presterebbero ad interpretazioni abnormi e comunque difformi rispetto a quelle che discendono dalla lettura della legge statale n. 9 del 2007 e della legge regionale della Puglia n. 54 del 1984.
A sostegno del gravame il sig. De Paro con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, condizioni soggettive ed oggettive, del bando di concorso per la formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale pubblica, riservato a nuclei familiari con soggetti portatori di disabilità del 2 febbraio 2009, violazione della legge statale n. 9 del 2007, violazione della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per mancanza e/o insufficienza dell’istruttoria, per irrazionale interpretazione e/o formulazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui alle lettere A3), A6) e B4).
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Bari contestando in fatto ed in diritto tutte le deduzioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 7 settembre 2010 il Presidente, su istanza della parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
In data 19 luglio 2011 parte resistente ha depositato una relazione illustrativa della Ripartizione Patrimonio/E.R.P. prot. n. 174385/INF del 15 luglio 2011.
Alla udienza pubblica del 6 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Con un unico motivo di ricorso il sig. De Paro ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione dell’art. 6, condizioni soggettive ed oggettive, del bando di concorso per la formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale pubblica, riservato a nuclei familiari con soggetti portatori di disabilità del 2 febbraio 2009, violazione della legge statale n. 9 del 2007, violazione della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per mancanza e/o insufficienza dell’istruttoria, per irrazionale interpretazione e/o formulazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui alle lettere A3), A6) e B4).
Il ricorrente lamenta che, in base al bando di concorso, alla normativa ed alle condizioni soggettive ed oggettive debitamente documentate, al nucleo familiare, formato da esso istante e dalla madre Margherita Grandolfo, illegittimamente non sarebbero stati attribuiti complessivamente quattro punti; specificatamente un punto per l’anzianità della madre in quanto ultrasessantacinquenne (come risulterebbe dalla documentazione depositata), due punti per soggetti disabili (entrambi sarebbero disabili come risulterebbe dal certificato della ASL Bari 4 e dalla sentenza di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di esso ricorrente), un punto per alloggio sovraffollato in quanto abiterebbero in un alloggio in locazione di circa 20 mq. inadeguato per le esigenze di due soggetti, secondo lo standard abitativo indicato nel terzo comma dell’art. 1 della legge n. 392 del 1978 (come risulterebbe dalla documentazione depositata).
In riferimento al primo punto di cui il sig. De Paro lamenta la mancata attribuzione, concernente l’anzianità della madre in quanto ultrasessantacinquenne (come risulterebbe dalla documentazione depositata), il Collegio, concordando con quanto sostenuto da parte resistente, deve evidenziare che l’art. 6 del bando di concorso recante “Formazione delle graduatorie”, tra le condizioni soggettive richieste per l’attribuzione di un punto indica espressamente “anzianità richiedente: (60 anni compiuti¦..), articolo conforme alla normativa nazionale e regionale che il ricorrente assume essere stata violata.
Considerato che nella fattispecie oggetto di gravame il richiedente è il sig. Giuseppe De Paro che, come da lui stesso dichiarato nella domanda di partecipazione, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e come risultante dalla sua carta d’identità , versate in atti, è nato il 22 settembre 1962 e, quindi, non ha ancora compiuto 60 anni, il punteggio relativo all’anzianità legittimamente non gli è stato attribuito.
Per quanto riguarda i due punti per soggetti disabili che, ad avviso del ricorrente, gli sarebbero spettati in quanto sia la mamma sia esso ricorrente sarebbero disabili, come risulterebbe rispettivamente dal certificato della ASL Bari 4 e dalla sentenza di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, il Collegio ritiene le censure dedotte prive di pregio.
Devesi infatti rilevare che dall’analisi della suddetta documentazione solo il certificato della ASL Bari 4 dal quale risulta espressamente che la sig.ra Margherita Grandolfo, madre del ricorrente, è “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. n. 124/98 e L. n. 509/88) nella misura del 100%.”, è conforme al bando.
La sentenza del 13 giugno 2006 di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento pronunciata nei confronti del sig. De Paro dal Pretore della Pretura Circondariale di Bari deve ritenersi prodotta in violazione da quanto previsto dal bando che, all’art. 4 – documenti da allegare – lettera c), richiedeva specificatamente, per quello che in questa sede interessa, la produzione del “Certificato ASL che attesta l’invalidità permanente al 100% e/o quella uguale ai due terzi;”.
Alla luce di quanto sopra non può che concludersi che legittimamente non siano stati attribuiti i due punti richiesti in quanto, sebbene per la sig.ra Grandolfo la documentazione era conforme alla prescrizione del bando, tuttavia il suo stato di disabilità al 100% è stato correttamente ritenuto quale requisito di partecipazione al concorso da parte del sig. De Paro, il cui possesso ha consentito a quest’ultimo di essere ammesso alla selezione per cui è causa, requisito peraltro indicato come tale anche dal medesimo ricorrente che nella prima pagina della domanda di partecipazione ha barrato con una croce la relativa casella.
Occorre, infine, valutare le doglianze in merito al un punto per alloggio sovraffollato del quale il sig. De Paro lamenta la mancata attribuzione in quanto esso ricorrente e la madre abiterebbero in un alloggio in locazione di circa 20 mq., inadeguato per le esigenze di due soggetti secondo lo standard abitativo indicato nel terzo comma dell’art. 1 della legge n. 392 del 1978 (come risulterebbe dalla documentazione depositata).
Si ritiene opportuno precisare che dalla domanda di partecipazione versata in atti non si evince che il ricorrente abbia chiesto tale punteggio mentre in atti risulta depositata una mera dichiarazione priva di data nella quale il ricorrente rappresenta di risiedere insieme alla madre in una abitazione in locazione di circa 20 mq, come richiesto dal punto b4) dell’art. 6 del bando; tale dichiarazione non è stata invece prodotta in giudizio dal Comune resistente tra la copia della documentazione presentata in allegato alla domanda, diversamente da tutti gli altri documenti.
Al riguardo il Collegio, concordando con la prospettazione dell’amministrazione comunale, ritiene che il punteggio richiesto legittimamente non sia stato attribuito.
Infatti il punto b4) dell’art. 6 del bando, conformemente al punto b4) dell’art. 6 della legge regionale n. 54 del 1984, ai fini dell’attribuzione di un punto richiede la presenza di oltre due persone rispetto allo standard abitativo definito al precedente art. 2, lettera c), requisito mancante nella fattispecie oggetto di gravame in quanto il nucleo familiare dell’istante risulta composto da solo due persone e, quindi, il punto richiesto non spetta al ricorrente indipendentemente dalla metratura dell’alloggio ove risiede solo con la madre.
Il Collegio, alla luce di tali risolutive conclusioni, ritiene infondate le censure dedotte e, conseguentemente, che il presente ricorso debba essere respinto.
Quanto alle spese, alla luce della natura della causa e della qualità delle parti, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)