Giustizia e processo – Giudizio di accertamento sul silenzio-rifiuto – Obbligo della P.A. di provvedere se l’interessato è titolare di un interesse differenziato – E’ tale la posizione del privato in merito all’esercizio del potere di ripianificazione urbanistica – Illegittimità  del silenzio

Presupposto del giudizio di accertamento dell’illegittimità  del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art 117 del vigente Codice del processo amministrativo è la sussistenza in capo all’Amministrazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di soggetto titolare di interesse differenziato e qualificato al bene della vita per il cui conseguimento invoca l’esercizio del potere amministrativo, quale quello della ritipizzazione urbanistica di un’area.

N. 01573/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 c.2 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2011, proposto da: 
“Nefhti” s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 
contro
Comune di Andria in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, 147; 
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Andria sulla istanza motivata ex l.241/90 presentata dalla società  ricorrente in data 5 marzo 2010 volta alla tipizzazione urbanistica dei beni immobili in proprietà , riportati in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria particelle 84 (sub da 1 a 7) – 300 – 962 in coerenza con il territorio contermine e con quanto già  previsto nel P.d.F. attribuendo alle relative aree la seguente naturale destinazione “Zona B 3-4 di completamento” in tessuto edificato
nonchè per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio medesimo in rapporto all’obbligo imposto dall’art 2 l.241/90 di conclusione esplicita del procedimento amministrativo apertosi con la detta istanza motivata di tipizzazione urbanistica
e la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento stesso con l’adozione di un provvedimento espresso ex art 117 c.p.a. entro un termine non superiore a trenta giorni con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia della PA.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Francesco Bruno per la parte ricorrente; l’avv. Giuseppe De Candia per la parte resistente.;
Visto l’art. 117 c. 2 c. p. a. secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che la società  odierna ricorrente risulta proprietaria di immobile ubicato nella contrada di Andria alla via Lecce n.1 angolo Viale Venezia, contraddistinto catastalmente al Fg.30/F p.lle 84 (sub da 1 a 7) – 300 – 962 tipizzato quale zona “A3 – edifici sparsi di valore storico ambientale” in base allo strumento urbanistico generale;
– che con sentenza di questo T.A.R. n.1719/2000, passata in giudicato, è stato annullata la suddetta previsione per difetto di motivazione, sull’esplicito presupposto della non rinvenibilità  di testimonianze storiche;
– che in data 5 marzo 2010, la ricorrente inoltrava istanza all’Amministrazione comunale di ritipizzazione delle areede quo in coerenza con il territorio contermine e con quanto già  previsto nel P.d.F., richiedendo l’attribuzione della naturale destinazione “Zona B 3-4 di completamento” in tessuto edificato;
– che a fronte dell’inerzia serbata dall’Amminsitrazione nei confronti della suddetta istanza, i ricorrenti proponevano ricorso contra silentium ai sensi dell’art. 117 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, invocando la violazione dell’obbligo giuridico di ritipizzazione derivante dal giudicato di cui alla sent. 1719/2000, unitamente alla fondatezza della pretesa ad ottenere la destinazione a zona B 3-4 di completamento;
– che l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità  o improcedibilità  del gravame, sia per essere l’istanza della ricorrente rivolta ad ottenere una tipizzazione ad hoc, sia perchè volta ad introdurre nel presente giudizio la tutela di una posizione soggettiva priva di consistenza di interesse legittimo; evidenziava poi la difesa comunale che sono da tempo in corso le operazioni per l’adozione della variante per la revisione delle zone A2 ed A3;
CONSIDERATO:
– che nei giudizi di accertamento della illegittimità  del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art 117 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, non diversamente dal previgente art 21-bis l. 1034/1971, costituisce presupposto la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del privato (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez VIII 27 maggio 2009 n.2971, Consiglio di Stato sez. IV 14 maggio 2010 n.3024) il quale sussiste oltre che ove il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, allorquando in generale l’interessato sia titolare di interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento si renda indispensabile l’esercizio del potere amministrativo (ex multisT.A.R. Lazio Roma sez III, 1 marzo 2011, n.1862, TAR Puglia Lecce sez II 11 febbraio 2010);
– che parte ricorrente è titolare di una posizione qualificata e differenziata in merito all’esercizio del potere di ripianificazione urbanistica, a seguito del giudicato di annullamento di cui alla sent. n.1719/2000, ragion per cui il silenzio serbato dall’Amministrazione appare del tutto ingiustificato alla luce del generale disposto di cui all’art 2 l.241/90 e s.m., pacificamente applicabile anche agli atti amministrativi di carattere generale e di pianificazione urbanistica (exmultis T.A.R. Puglia Bari sez I, 6 maggio 2008, n.1079, id. sez III 25 febbraio 2010 n.688, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3265);
– che sul punto nessuna rilevanza deve riconoscersi alla nota a firma del Dirigente comunale prot 14557 del 14 febbraio 2001 depositata in giudizio, trattandosi di atto a contenuto interlocutorio endo-procedimentale, del tutto inidonea quindi a eliminare lo stato di inerzia ed assicurare al privato una decisione che investa l’accoglimento o meno della relativa pretesa (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6892);
– che come già  questo Tribunale ha avuto occasione di precisare (sent. 6 marzo 2009 n. 464) la possibilità  per il G.A. di estendere in sede di rito speciale sul silenzio la propria cognizione alla fondatezza della pretesa sostanziale azionata è delimitata dalla ricorrenza di più presupposti, in relazione sia al principio di separazione dei poteri che alla specialità  del rito camerale di cui all’art 21-bis l.n.1034/1971 (oggi art 117 c.p.a.) ed in particolare, alla natura vincolata dell’attività  amministrativa e alla maturità  della controversia sotto il profilo documentale e istruttorio (T.A.R. Lazio 2007 n.9948), id est alla manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa (T.A.R. Campania Napoli 31maggio 2007 n.5863);
– che la controversia introdotta con il ricorso in epigrafe, postula l’esercizio da parte dell’Autorità  comunale del potere di pianificazione urbanistica generale, rientrante nella più ampia discrezionalità  amministrativa del Consiglio comunale, unitamente all’approvazione da parte della Regione;
– che l’asserita intervenuta urbanizzazione delle aree circostanti, se da un lato può dirsi parzialmente sostitutiva della pianificazione attuativa ai fini del rilascio dei titoli edilizi relativi ad aree edificabili alla stregua dello strumento generale – pur se entro limiti rigorosi secondo la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez IV, 10 giugno 2010, n.3699) non può fungere da parametro equipollente del PRG ai fini del preteso ius aedificandi, a meno di non voler impropriamente del tutto parificare la edificabilità  di fatto a quella di diritto;
– che il giudicato di annullamento di cui alla sentenza n.1719/2000, pur conformando il potere dell’Autorità  comunale secondo i limiti di cui in motivazione, non elide la discrezionalità  amministrativa propria delle scelte di pianificazione, nè comporta la reviviscenza del precedente strumento urbanistico generale;
– che, d’altronde, la locuzione “pùò conoscere della fondatezza dell’istanza” utilizzato dal legislatore sta a significare proprio la necessità  di una attenta verifica da parte del G.A. circa la possibilità , caso per caso, di estendere o meno la propria cognizione anche al rapporto amministrativo dedotto in giudizio dal ricorrente;
– che per i suesposti motivi, la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa non può essere accolta, mentre va invece dichiarato l’obbligo del Comune di Andria di provvedere in ordine alla ritipizzazione urbanistica, in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 5 marzo 2010, entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, nominando sin d’ora per l’ipotesi di inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Responsabile UTC Comune di Giovinazzo, il quale dovrà  a sua volta provvedere nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra;
Le spese seguono la soccombenza secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto:
– dichiara illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Andria sulla istanza presentata dalla ricorrente ;
– ordina al Comune di Andria nella persona del Sindaco pro tempore di provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza, entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
– nomina sin d’ora, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile UTC Comune di Giovinazzo, che dovrà  provvedere nel termine di cui in motivazione.
– respinge la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa azionata.
Condanna il Comune di Andria nella persona del Sindaco pro tempore alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in 2.500,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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