Giustizia e processo – Mancata formulazione dell’ordinaria domanda cautelare collegiale – Istanza di misure cautelari monocratiche – Inammissibile
Ai sensi dell’art. 56 C.P.A., la domanda di misure cautelari monocratiche ha come suo presupposto necessario un’ordinaria domanda cautelare collegiale.
N. 00854/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01798/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2011, proposto da:
Prima Vera S.p.A., in proprio e quale capogruppo della costituenda a.t.i. con Panta Medical S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n. 165;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari;
nei confronti di
T.E.A. S.r.l.;
per l’esecuzione
della decisione del T.a.r. Puglia – sede di Bari – I Sezione – n. 476/11, resa pubblica in data 24 marzo 2011 e notificata in data 29 luglio 2011;
nonchè per la dichiarazione di nullità degli atti specificamente indicati in ricorso; per l’adozione in via diretta dall’adito Tribunale il provvedimento conclusivo del procedimento; per il risarcimento dei danni meglio indicati in ricorso e per la condanna di ciascuna delle controparti al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, a norma della disposizione ora citata, la domanda di misure cautelari monocratiche ha come suo presupposto necessario un’ordinaria domanda cautelare, nel caso di specie non prodotta;
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 24 ottobre 2011.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 25/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)