Giustizia e processo – Eseguibilità  nei confronti della P.A. di un decreto ingiuntivo, definitivo ed esecutivo, mediante azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. – Ammissibilità  – Ragioni

E’ da ammettersi nei confronti di una P.A. l’azione di ottemperanza ex art. 112 C.P.A. per eseguire l’ordine di pagamento contenuto in un decreto ingintivo, divenuto esecutivo e definitvo ai sensi degli artt. 653 e ss C.P.C., perchè non opposto dalla P.A. ingiunta.

N. 01622/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2011, proposto dalla Cit S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Ferrante, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Maria Piscopo in Bari, piazza Moro n. 33; 

contro
Asp – Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” – Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Notaristefano, con domicilio eletto in Bari, via Francesco Crispi n. 6; 

per l’ esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1625/09 (rep. n. 2764/09), emesso dal Tribunale civile di Bari in data 7 luglio 2009, dichiarato esecutivo in data 16 luglio 2009.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” – Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Francesco Piscopo, per delega dell’avv. Tiziano Ferrante, e Giovanni Notaristefano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 1625/09 del 7 luglio 2009, il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Cit S.r.l., ingiungeva all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” di Bari il pagamento della somma di euro 130.907,15, oltre interessi, ex decreto legislativo n. 231 del 2002, ed euro 1.560,00 per spese della procedura, di cui euro 260,00 per spese, euro 768,00 per diritti ed euro 532,00 per onorari del procedimento e accessori come per legge.
Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 6 luglio 2009, è stato ritualmente notificato all’Azienda in data 23 luglio 2009 e in seguito non è stato opposto.
Nonostante la notificazione dell’atto di precetto, persistendo l’inadempimento ed essendo decorso il termine di 120 giorni dall’ultima notifica, con il ricorso in esame, la società  Cit S.r.l. ha chiesto che questo Tribunale voglia ordinare all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” di eseguire l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 1625/09 e, per l’effetto, di pagare la complessiva somma di euro 130.907,15, oltre interessi a norma del decreto legislativo 231 del 2002 e spese del giudizio monitorio, con condanna alle spese della presente procedura e nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempienza.
Si è costituita l’Azienda intimata, evidenziando che, a fronte della grave situazione economico-finanziaria, la Regione sin dal 2008 ha nominato un commissario straordinario per la gestione della Casa di riposo che sta provvedendo al ripiano della situazione debitoria e che pertanto, essendo intenzionato ad adempiere alle obbligazioni in precedenza contratte, ha avanzato una proposta di rientro con rateizzazione alla società  istante, tramite i difensori della medesima. Ciò renderebbe ingiustificata la nomina di un commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 21 settembre 2011, la parte ricorrente ha chiesto che la causa sia decisa, non avendo l’Amministrazione comunque adempiuto all’obbligo.
Ai fini della decisione non vi è motivo di discostarsi, per la fattispecie in esame, dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (formatosi già  prima dell’articolo 112, secondo comma, lettera c), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), secondo il quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c., è d’ammettersi l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031; Sez. V, 9 novembre 2004 n. 7236; Sez. IV, 3 aprile, 2006, n. 1713 Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).
Considerato che, in effetti, non risulta che l’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” abbia adempiuto al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda va accolta.
Pertanto, va ordinato all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” di Bari di pagare alla Cit S.r.l. le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 1625/09 del Tribunale civile di Bari pari a euro 130.907,15, oltre interessi a norma del decreto legislativo 231 del 2002 e spese del giudizio monitorio.
Esulano invece dal giudicato oggetto del presente giudizio i costi riconducibili alla registrazione e all’atto di precetto, in quanto somme relative ad attività  estranea all’incardinazione del presente giudizio di ottemperanza. L’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato, di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, infatti è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Lazio, Sez. I, 11 dicembre 1987 n. 1917; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, 30 aprile 2009 n. 383).
Va fissato il termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza della ASP, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dr. Francesco Montenegro, funzionario del T.A.R. di Bari, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in euro 1.000,00, è posto a carico della resistente.
Vanno altresì poste a carico dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” di Bari le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Casa di Riposo R.S.A. “Vittorio Emanuele II” di Bari di dare integrale esecuzione all’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 1625/09 del Tribunale Civile di Bari e di pagare le somme sopra specificate in favore della Cit S.r.l., nel termine ivi indicato.
Nomina quale commissario ad acta il dr. Francesco Montenegro, funzionario del T.A.R. di Bari, il quale provvederà  all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di 30 giorni.
Condanna l’anzidetta Azienda pubblica di servizi alla persona di Bari al pagamento di euro 3.000,00, più CU, CPI e IVA, per spese di giudizio, in favore della Cit S.r.l., oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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