1. Procedimento amministrativo – Vizio di competenza – Assenza del presupposto della natura vincolata del provvedimento amministrativo – Applicabilità dell’art.21-octies, comma 2, della L. n.241/1990 – Non sussiste
2. Giustizia e processo – Impugnazione diniego di rilascio della concessione edilizia – Sopravvenuto difetto di interesse per mutamento disciplina urbanistica – Persistenzza dell’interesse alla decisione ai fini del risarcimento del danno – Sussiste
1. La possibilità astratta che il procedimento amministrativo (nella specie, finalizzato al rilascio del permesso di costruire) si concluda con un provvedimento di esito diverso rispetto a quello (illegittimo) adottato dalla p.A., preclude l’applicabilità della sanatoria prevista dall’art.21-octies, comma 2, della L. n.241/1990, rendendo rilevante, ai fini della pronuncia di annullamento, la violazione della competenza dedotta dalla parte ricorrente.
2. Il sopravvenire di uno strumento urbanistico generale che, modificando l’assetto originario, escluda la vocazione edificatoria del suolo non fa venir meno l’interesse alla declaratoria di illegittimità del diniego al rilascio della concessione edilizia allorchè il ricorrente possa ottenere tutela risarcitoria.
N. 01631/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02094/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2001, proposto da:
Capone Giuseppe e Dellomastro Benito, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Consiglio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso l’avv.Vito Aurelio Pappalepore in Bari, alla via Pizzoli n.8;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto in Bari, alla via Melo n.141 presso l’avv. Cerabino; Dirig.Ripartizione VI Sett.Edilizia Privata Comune di Foggia;
per l’annullamento, previa sospensiva,
-del diniego di rilascio della concessione edilizia relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale a completamento dell’isolato compreso tra via G. Matteotti, Vico Viola, Via P. Scrocco e Via E. Petrone;
-del parere non favorevole della Commissione tecnica comunale 6.9.2001, comunicato con nota 11.9.2001, prot. n. 6092 successivamente notificata, a firma del funzionario responsabile del Settore edilizia privata;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare, ove occorra, dell’art. 54 del Regolamento edilizio;
e con MOTIVI AGGIUNTI:
-della nota 5.3.2002 prot. n.U.T. 2160 a firma del Responsabile del Settore Edilizia privata;
-della nota 23.9.2002 prot. n.7505, a firma del geom. Gustavo Del Duca, del Settore Edilizia privata;
-dell’avviso, a firma del Sindaco, di avvenuto deposito del PRG nel palazzo comunale del 27.9.2001, ove allo stesso si attribuisca valore provvedi mentale di atto con il quale si è inteso attribuire immediata efficacia ad un PRG ancora in itinere;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la relazione istruttoria di accompagnamento al progetto esaminato dalla Commissione edilizia il 6.9.2001, richiamata nella nota prot. n.7505/2002 e non altrimenti conosciuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. V. A. Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato due successivi dinieghi opposti dall’Amministrazione resistente alla richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato residenziale a completamento dell’isolato compreso tra via Matteotti, vico Viola, via P. Scrocco e via E. Petrone.
Le ragioni delle determinazioni negative si fondavano originariamente sul -presunto- contrasto tra il progetto in questione e l’art.54 del regolamento edilizio annesso al cd. piano Rutelli (quello più risalente), che avrebbe prescritto un altezza minima utile dei boxes di m.3.50; motivazione successivamente integrata -nel secondo diniego impugnato con motivi aggiunti- con il richiamo ad ulteriori e diverse incompatibilità , più precisamente con gli artt.58 e 35 del regolamento Rutelli stesso.
Con sentenza interlocutoria n.564/2011 questa Sezione, superate le eccezioni di inammissibilità e tardività dei motivi aggiunti formulate dall’Amministrazione resistente, esclusa la configurabilità dell’asserito contrasto del progetto per cui è causa con gli artt.54 e 58 alla stregua dell’iter argomentativo ivi esplicitato al quale si rinvia e sospesa ogni determinazione in ordine alla censura di incompetenza dedotta con i motivi aggiunti stessi, aveva subordinato la decisione del gravame all’esito dell’istruttoria contestualmente disposta, tesa a verificare l’eventuale contrasto del progetto stesso con l’ultima delle disposizioni su riportate; ovvero l’art.35 del regolamento edilizio vigente all’epoca del cd. piano Rutelli e, più specificamente, con la disciplina dei risvolti.
L’istruttoria ha condotto ad escludere la configurabilità di tale contrasto; sicchè i dinieghi gravati appaiono -all’esito dell’istruttoria stessa- destituiti di ogni fondamento.
Considerato pertanto che il procedimento avrebbe potuto avere in astratto un esito diverso, non può trovare applicazione l’art.21 octies comma 2 della legge n.241/90 con riferimento alla censura di incompetenza formulata con i motivi aggiunti avverso il secondo diniego, invero adottato dal Responsabile dell’istruttoria in luogo del Dirigente dell’U.T.C..
Anche tale censura si rivela pertanto viziante.
Allo stato, tuttavia, non può configurarsi in capo ai ricorrenti alcun interesse all’annullamento degli atti gravati, poichè nel corso del giudizio è intervenuta l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale che ha sottratto alle aree in questione ogni capacità edificatoria.
Ciò stante può pervenirsi soltanto alla declaratoria di illegittimità degli impugnati dinieghi ai soli fini dell’interesse al risarcimento ex art. 34, comma 3, c.p.a..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accertato il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla richiesta pronunzia di annullamento degli atti gravati, ne dichiara l’illegittimità ai soli fini risarcitori, ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 3°, c.p.a.. Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidandole in €2000,00 (duemila/00) per ognuno nonchè al pagamento del compenso del verificatore liquidato in complessivi €2.500,00 (duemilacinquecento/00), comprensivi dell’acconto, con obbligo di restituzione ai ricorrenti di quanto dagli stessi anticipato a tale titolo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)