Procedimento amministrativo – Professioni – Avvocato – Esame di abilitazione alla professione forense – Criteri generali fissati dalla Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia – Valutazione espressa dalla Sottocommissione istituita presso la Corte d’appello – Punteggio alfanumerico di netta insufficienza in tutte e tre le prove scritte – Esaustività della motivazione
Il punteggio alfanumerico di netta insufficienza in tutte e tre le prove scritte esprime di per sè un giudizio negativo esaustivo in applicazione dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale per l’esame di Avvocato istituita presso il Ministero della giustizia.
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Vedi ric. TAR 1670 – 2011
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N. 00845/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01670/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2011, proposto da:
Paolo Clemente, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Torre Tresca, n. 2/A;
contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Enrico Guidone, Alessandra Casamassima;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di nomina della II sottocommissione esaminatrice, ove occorra;
– del verbale n. 3 del giorno 1 marzo 2011 “per la revisione dei lavori relativi alle prove scritte degli esami di Avvocato”, sessione 2010, con cui la II sottocommissione per la correzione delle prove scritte per gli esami da avvocato, sessione 2010, istituita presso la Corte di Appello di Napoli che ha disposto la non ammissione dell’odierno ricorrente alla successiva prova orale per il conseguimento dell’abilitazione alla professione forense;
– del contradditorio giudizio di inidoneità conseguito nelle tre prove scritte dal ricorrente, nella sessione 2010;
– del provvedimento di ammissione alle prove orali dei candidati all’esame in questione nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente;
– del provvedimento del 12 luglio 2011 con cui la I Sottocommissione Esami Avvocato di Bari della Corte di Appello di Bari ha negato esplicitamente l’accesso agli elaborati richiesti;
– di ogni altro atto connesso o consequenziale non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Michele Perrone per la parte ricorrente; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti;
PREMESSO che il ricorrente non risulta aver impugnato il diniego dell’istanza di accesso agli atti da esso presentata;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a giustificare la necessità di una ulteriore valutazione degli elaborati del ricorrente in quanto il punteggio alfanumerico di insufficienza, (3 nette) in tutte e tre le prove scritte esprime di per sè un giudizio negativo esaustivo ed eloquente, in applicazione dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)