Giustizia e processo – Ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Può costituire oggetto di ottemperanza ex art.112, co.2, lett. c) CPA
Il decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi della norma dell’art.112, co.2, lett. c) del CPA, rientra tra “gli altri provvedimenti” equiparati alle sentenze passate in giudicato passibili di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
N. 01557/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2011, proposto da:
Ferrazzano Michele s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Centola, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;
contro
Comune di Foggia;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 703/2008 emesso in data 22.9.2008 dal Tribunale di Foggia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile;
Nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 nessun difensore è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 703 del 22 settembre 2008, il Tribunale di Foggia, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dalla Ferrazzano Michele s.n.c., ingiungeva al Comune di Foggia il pagamento della somma di € 81.416,48, oltre interessi al tasso ex art. 5 dlgs n. 231/2002 con la decorrenza di cui all’art. 4 dlgs cit. e sino al saldo, nonchè le spese della procedura liquidate in € 258,00 per spese, € 439,00 per diritti ed € 450,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato al Comune di Foggia in data 3 ottobre 2008 e, non essendo stato opposto dalla amministrazione comunale, in data 11 febbraio – 12 febbraio 2009 è stato dichiarato esecutivo. Quindi è stato rinotificato in data 11 settembre 2009 munito della formula esecutiva.
In data 22 luglio 2010 veniva notificato al Comune di Foggia atto di precetto.
Perdurando l’inadempimento del Comune di Foggia, con il ricorso in esame, la Ferrazzano Michele s.n.c. ha chiesto che questo Tribunale voglia ordinare al Comune di Foggia di eseguire l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 703/2008 e, per l’effetto, di pagare la somma di € 81.416,48 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e spese legali, con condanna alle spese della presente procedura e nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempienza.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Ai fini della decisione giova rilevare che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: ¦ c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; ¦”.
Nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto, dovendosi confermare sul punto la giurisprudenza amministrativa formatasi sotto la vigenza della precedente normativa.
Considerato che, in effetti, nella specie, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Foggia al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Foggia di pagare alla Ferrazzano Michele s.n.c. le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 703/2008 del Tribunale civile di Foggia, e, precisamente, la somma di € 81.416,48 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e spese legali e del presente procedimento.
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Foggia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia o di un suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in € 1.000,00, è posto a carico del Comune di Foggia.
Vanno altresì poste a carico del Comune di Foggia le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Foggia di dare integrale esecuzione alla ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto monitorio n. 703/2008 del Tribunale civile di Foggia e di pagare le somme sopra specificate in favore della Ferrazzano Michele s.n.c., nel termine ivi indicato.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Foggia o un suo delegato, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente Ferrazzano Michele s.n.c., somma da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)