1. Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero – Istanza di emersione del lavoro irregolare – Rigetto per aver riportato condanna di immigrazione clandestina – Revoca in autotutela a seguito dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2011 – Legittimità 


2. Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero – Istanza di emersione del lavoro irregolare – Rigetto per aver riportato condanna di immigrazione clandestina – A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE – Illegittimità 


3. Pubblica sicurezza – Condizione giuridica dello straniero – Istanza di emersione del lavoro irregolare – Rigetto per aver riportato condanna di immigrazione clandestina – A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE – Retroattività  dell’abolizione del reato previsto dall’14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998 – Effetti

1. àˆ legittima la revoca
in autotutela del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal
lavoro irregolare adottato dalla p.A. a seguito della decisione dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2011 che ha definitivamente escluso che
possa considerarsi reato ostativo alla sanatoria la condanna per il reato di
cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998. 


2. L’entrata in vigore della Direttiva
2008/115/CE ha prodotto l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, comma
5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha
effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti
penali (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato, n. 7/2011).

3. La retroattività  dell’abolizione del
reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 produce i suoi effetti
sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare,
adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto dall’ordinamento
come reato (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato, n. 7/2011).  

 
N. 01523/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01509/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2011, proposto da: 
Goutam Saha, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Napoli n.138; 

contro
Ministero dell’Interno; U.T.G. – Prefettura di Bari e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
-del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, in data 3.11.2010, portato a conoscenza del ricorrente solo in data 25.05.2011 a seguito del deposito operato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella Cancelleria del TAR Puglia -Sede di Bari- unitamente al fascicolo di parte nel procedimento iscritto al n. R.G. 805/2011, già  definito con sentenza n. 982/2011;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa e in particolare l’istanza prodotta in data 22.9.2011;
Visto l’art.34, ult. comma, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. T. Sangiovanni e l’avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

-considerato che con il gravame in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, in data 3.11.2010, portato a conoscenza del ricorrente solo in data 25.05.2011 a seguito del deposito operato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
-rilevato che è intervenuta -medio tempore- la revoca in autotutela del provvedimento di rigetto in questione fondata sulla sopravvenuta decisione dell’Adunanza plenaria del C.d.S. n.7/2011 che ha definitivamente escluso che possa considerarsi reato ostativo alla sanatoria la condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/98 e che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto dallo stesso ricorrente con istanza prodotta in data 22.9.2011;
-ritenuto tuttavia di non accogliere l’istanza stessa nella parte in cui si chiede la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione giacchè prima della menzionata decisione la materia era avvolta da molteplici incertezze interpretative e ha dato luogo a pronunce giurisprudenziali contrastanti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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