1. Giustizia e processo – Contratti pubblici – Procedura d’asta pubblica – Impugnazione esiti della procedura – Eccezione di tardività  – Decorrenza del termine per l’impugnazione – Dalla piena conoscenza della indizione della gara – Fondatezza
2. Giustizia e processo – Contratti pubblici – Procedura d’asta pubblica – Impugnazione esiti della procedura – Eccezione di tardività  – Richiesta di remissione in termini ex art. 37 c.p.a. – Necessaria presenza di oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimento di fatto – Conseguenze

1. E’ fondata l’eccezione di tardività  dell’impugnazione proposta avverso una procedura d’asta pubblica finalizzata all’aggiudicazione di una rivendita di generi di monopolio, qualora sia provato in giudizio che il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’indizione della suddetta gara già  in epoca antecedente alla comunicazione di avvenuto svolgimento della stessa.
2. L’errore scusabile è configurabile soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o da grave impedimento. Non è pertanto accoglibile la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. qualora non ricorrano i suddetti presupposti.

 
 
N. 01521/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2011, proposto da: 
Anna Cortese, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Pasculli, con domicilio eletto presso l’avv. Edgardo Francesco Leo in Bari, alla via Roberto Da Bari n.112; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97; Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ufficio Regionale della Puglia;

per l’annullamento, pervia sospensiva,
a) dell’asta indetta per il giorno 1.2.2011 relativa all’appalto di una rivendita autorizzata di generi di monopolio nel Comune di Bitonto (Ba) di nuova istituzione;
b) della nota n. 61901 del 26.11.2010 mai comunicata e/o notificata alla ricorrente e solo di recente conosciuta, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) comunicava, in via definitiva, l’avviso della suddetta asta;
c) di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello espressamente impugnato, comunque lesivo degli interessi della ricorrente – ancorchè non cognito per illegittimità  diretta ed indiretta;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. M. Pasculli e avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe la sig.ra Cortese ha impugnato la determinazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di indire un’asta per il giorno 1.2.2011 ai fini dell’aggiudicazione di una rivendita di generi di monopolio di nuova istituzione, in territorio comunale di Bitonto, ubicata a soli dieci metri dalla rivendita dalla stessa gestita all’interno dell’esercizio commerciale “American bar” alla via Durazzo n.20, in virtù di patentino recentemente rinnovato fino al dicembre 2012.
Assumeva la stessa ricorrente di aver avuto conoscenza della determinazione di indire la gara per l’assegnazione della nuova rivendita soltanto in data 22 aprile 2011, quando con nota n.19291 l’Amministrazione in questione avrebbe formalmente confermato l’avvenuto svolgimento dell’asta. Senonchè, costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha prodotto in copia una nota datata 31 marzo 2011, sottoscritta anche dall’interessata, dalla quale è emerso che la stessa era a conoscenza della gara in questione già  a quella data. Ciò sarebbe stato sufficiente a far ritenere tardivo il gravame notificato soltanto il 3 giugno successivo.
Ma dal tenore della nota in questione è emersa anche la conoscenza -a quella data- della precedente nota dell’Amministrazione del 25 marzo 2011, prot. n.13848, cui la nota del 31 marzo ha in effetti inteso dare riscontro, ritrasmessa all’interessata l’8 aprile 2011 come emerge dalla documentazione agli atti.
Tale nota del 25 marzo contiene a sua volta un esplicito riferimento all’indizione della contestata gara.
Con ordinanza istruttoria di questa Sezione n.1034 del 7 luglio 2011 è stato intimato all’Amministrazione resistente di esibire copia conforme della nota del 31 marzo in questione; la stessa vi ha provveduto in data 28 luglio 2011 sicchè il Collegio ha potuto verificarne l’autenticità .
In estrema sintesi, dunque, deve certamente ritenersi provato che alla data del 31 marzo 2011 l’interessata era a conoscenza della determinazione dell’Amministrazione resistente di indire una gara per affidare la contestata rivendita nelle immediate adiacenze della sua attività ; sicchè tardivo deve essere dichiarato il gravame proposto soltanto il 3 giugno successivo.
Nè è possibile accogliere la richiesta di rimessione in termini formulata dalla difesa di parte ricorrente poichè -ai sensi e per gli effetti dell’art.37 c.p.a.- l’errore scusabile può configurarsi soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto; e nè l’una nè l’altra evenienza ricorrono nella fattispecie.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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