1. Tutela beni culturali  – Bene archeologico – Vincolo di tutela c.d. indiretta – Finalità 
 
2. Tutela beni culturali  – Vincolo di tutela indiretta – Estensione e limiti
 
3. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Immobile sottoposto a vincolo di tutela indiretta – Vincolo di inedificabilità  assoluta – Inconfigurabilità 

1. Il vincolo di tutela indiretta (ora disciplinato dagli artt. 45 e segg. del D.Lgs. n. 42/2004) ha la finalità  di assicurare adeguata tutela al bene archeologico o architettonico oggetto di tutela diretta, determinando misure e cautele (ad es. una fascia di rispetto), atte ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità  dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, ovvero che ne siano alterate le condizioni ambientali  e di decoro.
 
2. Il vincolo di tutela indiretta, consistente in particolare in  una fascia di rispetto posta a presidio di un bene archeologico, va ascritto ai vincoli di inedificabilità  c.d. relativa e, quindi, non comporta l’assoluta immodificabilità  dell’area cui inerisce, ma impone che ogni intervento edilizio debba essere autorizzato dall’Autorità  preposta alla gestione del vincolo stesso, che ne deve valutare la compatibilità  con la salvaguardia del bene direttamente vincolato.
 
3. L’esistenza di un vincolo di tutela indiretta su una determinata area non preclude ex se il rilascio del titolo edilizio a sanatoria (condono), ma impone – giusta disposto dell’art. 32 della l. n. 47/1985 – che debba essere acquisita l’autorizzazione dell’Autorità  amministrativa preposta alla gestione del vincolo.
 
                                               * * *
 
Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ric. n. 2591 – 2012; ricorso n. 3160 – 2012, ordinanza 23 maggio 2012 n. 1971 – 2012 , sentenza 30 marzo 2015, n. 1642 – 2015
 
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N. 01513/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01981/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2009, proposto da:
Sanrocco Carburanti Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Emilio Bonelli in Bari, Segreteria Tar-p.zza Massari 6;
per l’annullamento
– del provvedimento di diniego di istanza di condono edilizio n. 400/rs prot. n. 6846 del 28.02.1985 ai sensi della l. n. 724/94;
– del contestuale ordine di demolizione delle opere oggetto di istanza di condono;
– di ogni ulteriore atto e provvedimento comunque connesso, consequenziale e presupposto rispetto a quello impugnato, ancorchè non conosciuto;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti S. Profeta e E. Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con ricorso passato alla notifica il 26 novembre 2009 la società  ricorrente, premettendo di essere titolare di un impianto per la distribuzione carburanti ubicato in Comune di Altamura; di aver ivi realizzato, nel 1986, opere edilizie non assistite dal necessario titolo; di aver presentato, nel 1986, domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85, che veniva negato per la presenza di un vincolo archeologico che interessava una parte delle opere oggetto di condono; che nel corso dell’anno 1995 la ricorrente ripresentava la domanda di condono edilizio ai sensi della L. 724/94, sulla quale la Soprintendenza dava parere favorevole con prescrizioni; tanto premesso impugna il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale il Comune di Altamura ha respinto la domanda di condono del 28 febbraio 1995 motivandola in ragione della esistenza del vincolo archeologico, della mancanza di autonomìa funzionale delle opere non insistenti sulla zona gravata dal vincolo, ed infine sulla avvenuta “incorporazione nel lotto di una strada di proprietà  comunale.
A sostegno del ricorso sono stati articolati i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90, eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua, eccesso di potere per difetto di attività  istruttoria, in relazione alla mancata considerazione del contenuto delle osservazioni presentate dalla interessata nel corso del procedimento;
II) eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, violazione e falsa applicazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Bari n. 207/99, violazione e falsa applicazione del d.m. 11.12.1961, violazione e falsa applicazione dell’art. 33 L. 47/85, contraddittorietà , per non avere il Comune considerato che nel caso di specie, al contrario di quanto avvenuto a seguito della domanda di condono del 1986, sussisteva un parere favorevole della Soprintendenza che il Comune ha, in sostanza, disapplicato; inoltre il Comune ha interpretato il vincolo archeologico di che trattasi come vincolo comportante inedificabilità  assoluta, allorchè nel corso del procedimento avviato con la prima istanza di condono l’aveva trattato come vincolo a inedificabilità  relativa;
III) eccesso di potere e travisamento dei presupposti in fatto e diritto, in relazione alla affermazione, contenuta nel diniego impugnato, secondo la quale la domanda di condono del 28 marzo 1998 non afferisce a tutte le opere abusive realizzate nel tempo ma solo ad un ampliamento di quelle per le quali era stato richiesto il condono nel 1986;
IV) eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 142 D. L.vo 42/2004, in relazione alla affermazione, contenuta nel diniego impugnato, secondo la quale l’area interessata dalle opere abusive è soggetta anche a vincolo paesaggistico, che comunque di per sè non giustificava il diniego di condono;
V) eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per attività  istruttoria incongrua, motivazione insufficiente e perplessa, in relazione alla affermazione secondo la quale alcune porzioni dell’area un tempo costituivano, probabilmente, una sede viaria, di proprietà  comunale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura insistendo per la reiezione del ricorso, eccependo l’inammissibilità  del ricorso in relazione alla portata assoluta del vincolo di inedificabilità  imposto con il d.m. 11.12.1961, nonchè la circostanza che parte delle opere oggetto di condono sono state realizzate, per ammissione del tecnico di parte ricorrente, su sedime di proprietà  comunale, laddove un tempo esisteva la strada “la Carrera” e la via Vecchia Buoncammino.
Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2010 il Collegio, rilevato che il d.m. 11.12.1961, istitutivo del vincolo archeologico, era di dubbia interpretazione e soprattutto non risultava essere stato notificato all’interessato se non dopo la realizzazione delle opere abusive, sospendeva il diniego impugnato e disponeva verificazione allo scopo di accertare la natura delle opere oggetto della domanda di condono del 28 marzo 1995.
Il verificatore depositava il proprio elaborato il 1° aprile 2011.
Il ricorso è stato pertanto introitato a decisione alla pubblica udienza del 19 maggio 2011.
DIRITTO
1. Ai fini del decidere è opportuno, preliminarmente, chiarire quanto segue in punto di fatto.
1.1. La ricorrente è proprietaria, in Comune di Altamura, di un terreno censito al catasto terreni del Comune di Altamura al Foglio 160, mappale 143 adibito ad impianto di distribuzione carburanti.
Il fondo di che trattasi risulta essere stato sottoposto a vincolo indiretto a tutela del complesso monumentale costituito dalle mura megalitiche: il decreto istitutivo del vincolo ha in particolare stabilito: “è fatto divieto di ogni costruzione, anche provvisoria, nonchè di impianto di palificazioni o simili a distanza inferiore a m. 50 dal limite esterno delle mura megalitiche. Qualsiasi progetto di lavoro che comunque possa alterare l’attuale stato dell’immobile soggetto alle prescrizioni dovrà  essere inviato alla Soprintendenza per l’approvazione¦.”.
Il Comune ha eccepito che il decreto di che trattasi è stato trascritto nei registri immobiliari il 18 febbraio 1962, e tale circostanza, seppure non corroborata da documenti, trova conferma nel tenore della nota n. 11669/OV del 17 luglio 1996, a mezzo della quale la Soprintendenza archeologica per la Puglia comunicava parere sfavorevole alla domanda di condono presentata dalla ricorrente il 29 marzo 1986.
Orbene, tra i documenti allegati alla relazione di verificazione vi è il decreto del Prefetto della provincia di Bari n. 7612/1.7D.8 del 5 dicembre 1985. Da esso si evince che l’impianto di distribuzione carburanti esistente in loco era stato originariamente autorizzato (con decreto prefettizio n. 6007 del 14.11.72) a favore di tale ditta Moramarco Rosa , e che solo con decreti prefettizi nn. 5908 dell’11.12.75 e n. 256 del 7.04.81 la titolarità  della suddetta concessione veniva volturata alla F.lli Sanrocco S.d.F. di Sanrocco Michele & C.. Di conseguenza si deve presumere che la società  ricorrente sia divenuta proprietaria dell’impianto e del relativo terreno intorno al 1975, comunque in epoca posteriore alla trascrizione del decreto impositivo del vincolo archeologico.
Per tale ragione il vincolo è opponibile alla società  ricorrente, avente causa dal precedente proprietario, ancorchè il decreto impositivo del vincolo non risulti essere stato ad essa notificato(il decreto impositivo del vincolo risulta infatti essere stato notificato solo al sig. Giuseppe Sanrocco, a mani della moglie, non si sa in quale qualità  e comunque presso un indirizzo non specificato, e quindi presumibilmente presso la di lui residenza): l’obbligo di notificare il provvedimento impositivo di un vincolo sussiste infatti, a carico dell’Amministrazione, solo nei confronti di colui che risulti essere proprietario del bene al momento in cui il vincolo viene istituito, mentre la trascrizione costituisce una misura di pubblicità  idonea a determinarne l’opponibilità  nei confronti dei successivi aventi causa..
1.2. Orbene, il 29 marzo 1986 la Sanrocco Michele & C. s.n.c. presentava domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85. Tale domanda aveva ad oggetto un “complesso edilizio per uso deposito e commercializzazione carburanti e lubrificanti comprendente: 1) locale per vendita lubrificanti (corpo A); 2) locale deposito attrezzi minuti (corpo B); deposito lubrificanti (corpo C); 4) locale con colonnina di distribuzione kerosene (corpo D); 5) tettoia (corpo E); 6) serbatoio esterno (corpo F); 7) locale cabina pesa (corpo G); 8) edificio costituito da piano seminterrato e piano rialzato ad uso ufficio (corpo H), per un superficie complessiva di mq. 336,32”.
Per parte di tali opere la società  evidenziava essere state realizzate in area di proprietà  comunale, un tempo occupata dalla strada vicinale “La Carrera”; pertanto, contestualmente alla domanda di condono la società  presentava domanda finalizzata all’acquisto di tale sedime ovvero ad ottenerne la concessione d’uso.
1.5. La pratica veniva trasmessa alla Soprintendenza, la quale con la sopra citata nota 11669/OV del 17 giugno 1996 esprimeva parere negativo sul presupposto che nello specifico era prevista “¦la conservazione di una fascia di rispetto per la cinta muraria megalitica larga m. 50, nella quale è fatto divieto di ogni costruzione. Considerato che le opere abusive realizzate da Codesta società  distano poco più di 15 metri dalle mura e che la presenza di serbatoio i quant’altro impedisce la visione dei resti archeologici, alterando vistosamente le condizioni ambientali, questo Ufficio non ritiene di concedere parere favorevole.”.
Orbene, ad avviso del Collegio tale motivazione denuncia che il vincolo in esame non comporta l’inedificabilità  assoluta dell’area assoggettata ad esso.
A tal proposito va sottolineato che il decreto, quantunque abbia ordinato il divieto di costruzioni in una fascia di 50 metri dal limite esterno delle mura megalitiche, tuttavia afferma, nella frase successiva, la necessità  di sottoporre a preventiva approvazione della Soprintendenza qualunque progetto di costruzione “che possa alterare l’attuale stato dell’immobile soggetto alle predette prescrizioni¦”. Si deve del resto considerare che la finalità  perseguita dal vincolo di che trattasi, puntualmente rammentata nel succitato parere negativo della Soprintendenza, non sembra richiedere un divieto assoluto di costruzione: di tanto si trae conferma proprio nel parere negativo di cui sopra, a mezzo del quale la Soprintendenza, anzichè arrestarsi alla constatazione che le costruzioni abusive erano situate nella fascia di rispetto, è scesa nell’esame del merito del progetto.
Il Collegio ritiene pertanto che il vincolo in esame comporti, in realtà , solo l’ obbligatoria assunzione del preventivo parere della Soprintendenza relativamente ad ogni costruzione realizzata nell’ambito della fascia di rispetto.
Va precisato, infine, che la sentenza di questo Tribunale n. 207/99 non contraddice minimamente a tale conclusione, che,. anzi , ivi trova un riscontro nella misura in cui tale pronunciamento, rilevando la natura discrezionale – e perciò non sindacabile in sede di legittimità  – del parere raccolto sulla domanda di condono del 28 marzo 1986, ha affermato implicitamente che tale parere negativo non costituiva un atto dovuto, come invece avrebbe dovuto essere in conseguenza della asserita inedificabilità  assoluta del sito conseguente alla imposizione del vincolo.
1.6. Al parere negativo della Soprintendenza seguiva, il 13 novembre 1996, il rigetto della domanda di condono presentata il 29 marzo 1986: la legittimità  di detto provvedimento veniva confermata da questo Tribunale con sentenza n. 207/99.
1.7. Nel frattempo, il 28 febbraio 1995, la ricorrente società  presentava una nuova domanda di condono edilizio ai sensi della L. 724/94.
La verificazione espletata in corso di causa ha consentito di acclarare che questa seconda domanda aveva ad oggetto opere diverse da quelle oggetto della prima domanda di condono: in particolare essa aveva ad oggetto solo un ampliamento del corpo A avente una superficie di mq. 191,44. L’oblazione, in coerenza con ciò, è stata calcolata sulla base di detta superficie: tale particolare è significativo per la ragione che, ove la domanda di condono si fosse estesa a tutte le opere abusive la società  ricorrente avrebbe dovuto quantificare l’oblazione sulla base della superficie totale degli abusi (336,32 + 191,44), deducendo gli importi già  versati in occasione della prima domanda di condono. Invece così non ha fatto, e ciò dimostra che la domanda del 28 febbraio 1995 aveva ad oggetto solo l’ampliamento.
1.8. Con nota 2958 del 9 febbraio 2000 la Soprintendenza “valutata positivamente la proposta di creare all’esterno della recinzione una barriera verde continua per attenuare l’impatto visivo in zona sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 21 della L. 1089/39, ritiene di poter concedere parere favorevole a condizione: che la fascia da demolire sia larga mt. 2,50 lungo tutto il fronte prospiciente via delle Mura megalitiche; che tale area fosse sistemata a verde; che il verde fosse costituito da essenze esclusivamente locali.”.
Scrive il verificatore, a pag. 9: “Il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Taranto in data 09/02/2000, a seguito della proposta presentata dalla società  “F.lli Sanrocco s.n.c.” il 06/12/1999, prevede la demolizione lungo tutto il fronte prospiciente via Murma megalitiche di una fascia larga Ml. 2,50, a comprendere sia le opere abusive di cui alla domanda di condono del 28/02/1995 che quelle di cui alla domanda del 28/03/1986¦.”.
Di conseguenza si può affermare che il parere del 9 febbraio 2000, oltre che confermare la natura “relativa” del vincolo archeologico di che trattasi, ha avuto ad oggetto tutte le opere abusive, e non solo l’ampliamento.
1.9. Ai fini del decidere va ancora precisato che nel corso della causa civile n. 983/06 R.G. Tribunale di Bari, pendente tra la società  ricorrente ed il Comune di Altamura, veniva espletata una consulenza tecnica al fine di “accertare e descrivere l’eventuale esistenza, la natura giuridica e le caratteristiche della diramazione stradale che corre in adiacenza alla p.lla 143 del Foglio 160/B di proprietà  della società  Sanrocco ed unisce la via Mura Megalitiche alla via Vecchia Buoncammino avuto riguardo alle rilevazioni catastali, al P.R.G., alle delibere comunali adottate in sede di adeguamento dello stesso, all’effettivo uso fattone negli ultimi cinquant’anni (ovvero se tale diramazione esiste quale strada effettivamente praticata dalla cittadinanza e quindi se tale diramazione sia destinata ad uso pubblico), agli elenchi delle strade vicinali o delle strade comunali, alle planimetrìe esistenti del centro abitato del Comune di Altamura.”.
Dall’elaborato peritale risulta che: a) non esiste traccia della esistenza di qualsiasi strada, di qualunque sagoma, dimensione o natura nè è dato sapere se tale strada sia mai esistita; b) il lotto occupato dalla società  ricorrente ha una superficie effettivamente superiore a quella risultante dalle planimetrìe catastali, segno di uno effettivo sconfinamento; c) che a catasto c’è un’area effettivamente accatastata come “strada vicinale Carrera”, la quale, tuttavia, non risulta essere mai stata inserita nello stradario comunale o provinciale.
Tenuto conto del fatto che le strade vicinali non sono di proprietà  pubblica ma sono strade private soggette ad uso da parte di più proprietari e, quando colleghino tra loro strade pubbliche e siano inserite nello stradario comunale, si presume siano soggette anche a servitù di uso pubblico; considerato pertanto che il sedime di tali strade non è demaniale ed è quindi possibile che la relativa proprietà  venga acquisita da terzi in forza di usucapione; considerato, infine, che lo sconfinamento sul sedime della presunta “strada vicinale Carrera” è stato realizzato in concomitanza con la realizzazione delle opere oggetto della prima domanda di condono, in ordine alle quali è stata allegata la realizzazione come in data anteriore al 1972; di tutto ciò tenuto conto il Collegio ritiene che allo stato non solo non esista alcuna prova concreta di una proprietà  comunale del sedime della “strada vicinale Carrera”, ma anzi ritiene che plurimi elementi inducano a ritenere che tale sedime sia ormai acquisito in proprietà  alla società  ricorrente in forza di possesso continuato per vent’anni.
1.10. Pur a fronte di detto parere il Comune di Altamura, con ordinanza 8 ottobre 2009 n. 194 ha negato il condono edilizio sulla base dei seguenti motivi: a) le opere oggetto della domanda di condono del 28 marzo 1986 non sono state condonate; b) le opere oggetto della domanda di condono del 28 febbraio 1995 non hanno autonomìa funzionale rispetto quelle precedentemente realizzate e non condonate; c) il terreno è gravato da vincolo di inedificabilità  assoluta ai sensi dell’art. 33 L. 47/85; d) parte delle opere abusive “probabilmente” è stata realizzata su proprietà  comunale, afferente alla “strada vicinale Carrera” ed alla strada via Vecchia Buoncammino.
Contestualmente il Comune di Altamura ha ingiunto alla società  ricorrente la demolizione delle “opere abusivamente realizzate in via Vecchia Buoncammino”.
2. Tanto sopra premesso in punto di fatto è ora possibile procedere all’esame del merito del ricorso.
2.1. L’ordinanza impugnata è erronea ed è viziata da travisamento laddove afferma che il terreno sul quale sono state realizzate le opere abusive è gravato da vincolo di inedificabilità  assoluta ai sensi dell’at. 33 L. 47/85: si è visto infatti, al precedente paragrafo 1.5., che si tratta di un vincolo che comporta, semplicemente, l’obbligo di chiedere il preventivo parere della Soprintendenza relativamente ad ogni costruzione da realizzarsi all’interno della fascia di rispetto.
Conseguentemente è anche infondata l’eccezione di inammissibilità , per difetto di interesse, sollevata dal Comune: infatti il diniego impugnato non poteva fondarsi sulla mera constatazione del vincolo di che trattasi, proprio perchè non comportante inedificabilità  assoluta.
2.2. L’ordinanza impugnata è ugualmente erronea e viziata da travisamento laddove si fonda sulla circostanza che parte delle opere abusive insiste “probabilmente” su aree di proprietà  comunale.
Per le ragioni esplicate al precedente paragrafo 1.9. l’unico indizio che depone per l’esistenza della “strada vicinale Carrera” , e cioè l’intestazione catastale, perde di ogni consistenza a fronte del fatto che la strada non risulta essere mai esistita, nè inserita nello stradario comunale o provinciale.
Quanto all’occupazione di porzione della via Vecchia Buoncammino il Collegio rileva che dalle planimetrie in atti non risulta che alcun manufatto oggetto di condono insista su detta porzione: difatti lo sconfinamento verso via Vecchia Buoncammino è stato realizzato solo mediante apposizione della recinzione e del cancello, i quali non costituiscono oggetto di alcuna domanda di condono ed all’occorrenza possono essere facilmente retrocessi. Pertanto non v’era ragione per negare il condono sulla base di tale sconfinamento.
2.3. Peraltro non si può sottacere che il Comune non ha allegato alcuna ragione plausibile per negare la concessione in uso di detto suolo alla ricorrente o la vendita del medesimo, per il che il provvedimento impugnato è, in parte qua, viziato anche da insufficiente motivazione.
2.4. E poi vero che le opere oggetto della prima domanda di condono non sono state sanate, che la domanda del 28 febbraio 1995 non si riferiva anche ad esse e che perciò l’eventuale accoglimento di tale domanda si estenderebbe solo all’ampliamento del corpo A: tuttavia tale constatazione non giustificava di per sè il diniego impugnato.
Anzitutto per la ragione che non vi è prova dell’asserita mancanza di autonomìa funzionale dell’ampliamento del corpo A, che magari potrebbe essere ottenuta previa qualche opera di completamento.
Ma va soprattutto considerato il fatto che le considerazioni sovra esposte sulla relatività  del vincolo archeologico esistente, sulla mancanza di prova della proprietà  comunale della “strada vicinale Carrera” ed infine sulla irrilevanza dello sconfinamento verso via Vecchia Buoncammino, unitamente al parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza il 9 febbraio 2000, giustificavano e giustificherebbero ampliamente un annullamento, in via di autotutela, del diniego sulla domanda di condono del 28 marzo 1986, previa richiesta di annullamento , da parte della Soprintendenza, del parere 14 giugno 1996.
Si deve tra l’altro considerare che al momento in cui la ricorrente presentava la domanda del 28 febbraio 1995 il Comune di Altamura non si era ancora pronunciato sulla domanda del 28 marzo 1986, sul cui accoglimento la ricorrente può darsi abbia fatto affidamento a distanza di quasi dieci anni. Ciò giustifica, in parte, il comportamento poco avveduto che la ricorrente ha tenuto omettendo di inserire nella domanda di condono del 1995 tutte le opere abusive.
Ma proprio per tale ragione il Comune avrebbe dovuto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, porsi il problema di riaprire l’esame della prima domanda di condono prima di pronunciarsi con un diniego definitivo sulla seconda.
2.5. Del tutto inconsistente è infine il richiamo, effettuato nella ordinanza n. 194 dell’8 ottobre 2009, alla sussistenza di un vincolo paesaggistico, che è contestata dalla ricorrente e che non è stata dimostrata dal Comune nel corso del giudizio.
3. Le sovra esposte considerazioni danno ragione della illegittimità  dell’atto impugnato per travisamento di fatto e diritto nonchè per difetto di motivazione, vizi riconducibili al secondo, terzo e quarto dei motivi di ricorso.
4. Va conseguentemente disposto l’annullamento dell’ordinanza n. 194 dell’8 ottobre 2009, con cui è stato espresso diniego definitivo sulla domanda di condono del 28 febbraio 1995, nonchè del diniego preliminare di cui alla nota del 17 giugno 2009 n. 0032074.
5. Stimasi equo disporre la compensazione delle spese, dal momento che le istanze della ricorrente allo stato trovano solo parziale soddisfazione in considerazione dell’oggetto limitato della domanda di condono del 28 febbraio 1985.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 194 dell’8 ottobre 2009 nonchè il diniego preliminare di cui alla nota del 17 giugno 2009 n. 0032074 a firma del Dirigente III Settore del Comune di Altamura.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 19 maggio e 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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