Pubblica sicurezza – Straniero – Istanza di regolarizzazione ex Legge 3 agosto 2009, n. 102 – Rigetto – Reato di violazione all’ordine di espulsione dal territorio nazionale ex art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98 – Illegittimità  per incompatibilità  con disciplina comunitaria

L’avvenuta condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione dal territorio nazionale, previsto dall’art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98, non è idoneo a giustificare il rigetto della domanda di regolarizzazione presentata dallo straniero. Devono trovare, infatti, applicazione le decisioni dell’Adunanza Plenaria (n. 7 e 8/2011), a mente delle quali non può considerarsi ostativa al provvedimento di emersione la condanna dello straniero per il reato di cui all’art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98, in quanto la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.

 
N. 01538/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02027/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2010, proposto da: 
Vincenza Napolitano, Rachid Birouch, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio La Forgia, Alessandro Mori, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Per L’Immigrazione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso cui è per legge domiciliata in via Melo 97; 

per l’annullamento
del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari del 22.09.2010 con il quale è stato disposto il respingimento dell’istanza di regolarizzazione presentata dalla sig.ra Napoletano Vincenza in favore del cittadino marocchino Birouch Rachid nonchè di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari del 22.09.2010 con il quale è stata respinta l’istanza di regolarizzazione presentata dalla sig.ra Napoletano Vincenza in favore del cittadino marocchino Birouch Rachid.
Il suddetto provvedimento adduce a sostegno del diniego che il sig. Birouch Rachid risulta penalmente condannato per il reato di violazione all’ordine di espulsione dal territorio nazionale previsto dall’art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98.
Orbene tale circostanza non è più idonea singolarmente considerata a giustificare il diniego della domanda di regolarizzazione presentata dalla ricorrente in favore del suddetto cittadino marocchino extracomunitario.
Infatti -come si evince dal provvedimento impugnato- non risulta che il sig. Birouch Rachid abbia fornito false generalità  nell’ambito della vicenda penale, in cui è stato coinvolto.
Nella fattispecie in esame trova pertanto applicazione la recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria (decisioni n. 7 e 8/2011), che non considera ostativa al provvedimento di emersione la condanna dello straniero per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, in quanto la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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