1. Giustizia e processo – Giudizio accertamento illegittimità silenzio-rifiuto – Art. 117, D.Lgs. n. 104/2010 – Presupposto – Obbligo giuridico di provvedere in capo a P.A. su istanza privato – Necessaria sussistenza
2. Giustizia e processo – Giudizio su silenzio – Art. 117 c.p.a. – Insussistenza obbligo provvedere in presenza di istanze manifestamente infondate o inammissibili – Conseguenze sul ricorso contra silentium
3. Edilizia e urbanistica – Espropriazione per P.U. – Retrocessione parziale – Espropriato titolare interesse legittimo ad accertamento inservibilità aree espropriate e non interamente utilizzate – Azione accertamento illegittimità silenzio-rifiuto – Ammissibilità
4. Edilizia e urbanistica – Espropriazione per P.U. – Sopravvenuto decreto esproprio – “Inutiliter datur” se bene già trasferito a patrimonio P.A. per occupazione acquisitiva, accertata ex art 2909 c.c. con autorità di giudicato
5. Edilizia e urbanistica – Espropriazione per P.U. – Radicale incompatibilità tra “occupazione acquisitiva” e retrocessione parziale – Sussiste
1. Nei giudizi di accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 117 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, non diversamente dal previgente art 21-bis L. 1034/1971, costituisce presupposto la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del privato; detto obbligo sussiste se il diritto d’iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge nonchè nell’ipotesi in cui l’interessato sia titolare di uninteresse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento si renda indispensabile l’esercizio del potere amministrativo.
2. Va negata la sussistenza dell’obbligo di provvedere in presenza di istanze manifestamente infondate o inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso contra silentium per difetto di interesse.
3. In ipotesi di retrocessione parziale e non totale del bene, il soggetto espropriato vanta interesse legittimo all’accertamento dell’inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate, tutelabile mediante azione di accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto in caso di inerzia sulla relativa istanza.
4. Il sopravvenuto decreto di esproprio risulta “inutiliter datur” se riguarda un bene già trasferito al patrimonio dell’Amministrazione in virtù dell’occupazione acquisitiva, come definitivamente accertato ex art 2909 c.c. con autorità di giudicato.
5. Sussiste radicale incompatibilità tra l’istituto di matrice giurisprudenziale della “occupazione acquisitiva”, presupponente tra l’altro l’irreversibile trasformazione del fondo, e l’istituto della retrocessione parziale, richiedente al contrario proprio la parziale mancata esecuzione dell’opera oggetto della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazioni).
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 24 maggio 2013, n. 2825 – 2013; ric. n. 276 – 2012
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N. 01496/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 c.2 c. p.. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2011, proposto da:
Salvatore Fratepietro, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
contro
Comune di Cerignola in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Paradiso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente datata 5 maggio 2011 finalizzata alla retrocessione parziale di bene espropriato
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla suindicata istanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Chiara Caggiano e Angela Paradiso;
Visto l’art. 117 c. 2 c. p. a. secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che l’odierno ricorrente risultava proprietario di terreno contraddistinto catastalmente al Fg. 203 p.lle 535, 537 e 539, interessato da procedimento espropriativo avviato dal Comune di Cerignola con del. C.C. 206 del 29 ottobre 1982 di approvazione del progetto di costruzione della sede del Palazzo di Giustizia, non concluso mediante emanazione del decreto di esproprio entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ;
– che la particella 539, a seguito di frazionamento, venne suddivisa in due particelle, di cui una sempre al n.539 e la seconda censita al n.922;
– che a seguito di azione promossa dal ricorrente, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n.480/1988 passata in giudicato, condannava il Comune odierno resistente al pagamento del risarcimento del danno per la perdita dei predetti terreni oltre interessi, rivalutazione ed indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima (15 gennaio 1984 – 14 gennaio 1989);
– che con decreto n.6/2010, il Dirigente del Settore Patrimonio comunale disponeva l’espropriazione dei suoli censiti alle particelle n. 922 e 1608, e che con sentenza n.774/2011 questa Sezione dichiarava l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso proposto dall’odierno ricorrente avente ad oggetto l’impugnativa del suddetto decreto, avendo il medesimo “richiesto ottenuto e accettato l’intero risarcimento della perdita di beni di sua proprietà “;
– che sul presupposto di una discordanza tra decreto di occupazione, nuovo piano particellare di esproprio e decreto di esproprio e di un effettivo mancato utilizzo di una piccola porzione del suolo espropriato, il ricorrente in data 11 marzo 2011 inoltrava istanza al Comune di Cerignola per la retrocessione parziale del bene, dietro disponibilità al pagamento del corrispettivo dovuto;
– che a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nei confronti della suddetta istanza, reiterata il 5 maggio 2011, il ricorrente proponeva ricorso contra silentium ai sensi degli art 31 e117 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, invocando la violazione dell’obbligo giuridico di conclusione del procedimento, con domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e condanna a provvedere;
– che il Comune di Cerignola si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del gravame, sia per carenza dei presupposti per la retrocessione, prospettando l’applicazione alla fattispecie per cui è causa dell’art 60 l. 2359/1865 in luogo dell’art 47 del t.u. espropriazioni, sia comunque per la radicale infondatezza della pretesa di retrocessione parziale, avendo il giudicato civile accertato definitivamente l’intervenuta perdita della proprietà del bene mediante l’istituto della “occupazione acquisitiva”;
– che alla camera di Consiglio del 22 settembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione
RITENUTO:
– che in ipotesi di retrocessione parziale e non totale, il soggetto espropriato vanta interesse legittimo all’accertamento della inservibilità delle aree espropriate ma non interamente utilizzate, tutelabile mediante azione di accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto in caso di inerzia sulla relativa istanza (ex multis Consiglio di Stato sez IV 19 febbraio 2007 n.874);
– che nei giudizi di accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art 117 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, non diversamente dal previgente art 21-bis l. 1034/1971, costituisce presupposto la sussistenza in capo all’Amministrazione di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del privato (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez VIII 27 maggio 2009 n.2971, Consiglio di Stato sez. IV 14 maggio 2010 n.3024) il quale sussiste oltre che ove il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, allorquando in generale l’interessato sia titolare di interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento si renda indispensabile l’esercizio del potere amministrativo (ex multisT.A.R. Lazio Roma sez III, 1 marzo 2011, n.1862, TAR Puglia Lecce sez II 11 febbraio 2010);
– che per giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato sez V 8 marzo 2001 n.1354, T.A.R. Sicilia Catania sez I 29 maggio 2003 n.903, T.A.R. Piemonte 27 marzo 2007 n.1369, T.A.R. Lazio Roma sez I 28 gennaio 1998, n.457) va negata la sussistenza dell’obbligo di provvedere in presenza di istanze manifestamente infondate o inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso contra silentium per difetto di interesse (Consiglio di Stato sez V 8 marzo 2001 n.1354) non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del gravame;
– che come peraltro già accertato con sentenza di questa Sezione n.774 del 25 maggio 2011, risulta interessata dall’occupazione posta in essere dall’Amministrazione comunale anche la particella n.922 di originaria proprietà del ricorrente, essendo anch’essa ricompresa nella domanda di risarcimento del danno datata 8 luglio 1988 proposta dal ricorrente inanzi al G.O. e accolta dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n.480/1998 passata in giudicato;
– che per effetto del suddetto giudicato, il Comune di Cerignola odierno resistente è stato condannato al risarcimento del danno pari al valore del bene, sul presupposto logico-giuridico dell’intervenuta perdita del diritto di proprietà da parte del Fratepietro per intervenuta “occupazione acquisitiva”, fatto materiale che la giurisprudenza civile considerava (e considera invero tutt’oggi) idoneo al trasferimento della proprietà (Cassazione Sezioni Unite 31 maggio 2011, n.11963, id. 19 dicembre 2007, n.26732);
– che il sopravvenuto decreto di esproprio n.6/2010 risulta “inutiliter datur” riguardando bene già trasferito al patrimonio dell’Amministrazione in virtù dell’occupazione acquisitiva, come definitivamente accertato ex art 2909 c.c. con autorità di giudicato;
– che come condivisibilmente osservato dalla difesa comunale, sussiste radicale incompatibilità tra l’istituto di matrice giurisprudenziale della “occupazione acquisitiva”, presupponente tra l’altro la irreversibile trasformazione del fondo, e l’istituto della retrocessione parziale, richiedente al contrario proprio la parziale mancata esecuzione dell’opera oggetto della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art 47 d.p.r. 327/2001 (t.u. espropriazioni);
– che pertanto, in disparte la questione dell’applicabilità o meno ratione temporis del citato art 47, è evidente l’assorbente difetto di legittimazione del ricorrente alla retrocessione parziale o, comunque, la manifesta infondatezza della pretesa al bene della vita invocato, con conseguente inammissibilità del gravame per difetto di interesse, atteso che l’Autorità espropriante non potrebbe in ipotesi che negare la richiesta retrocessione;
– che le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Cerignola, quantificate in 3.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)