Procedimento amministrativo – Professioni – Avvocato – Esami di abilitazione – Nel caso di ritrovamento postumo di un elaborato – Ammissione con riserva alle prove orali del candidato  – Necessità  – Fattispecie

Nel caso di ritrovamento postumo di un elaborato, nelle more della necessaria correzione dello stesso, va ammesso con riserva a sostenere le prove orali il candidato che abbia già  conseguito il punteggio di 91 a seguito della  correzione degli altri due elaborati, dunque superiore a quello minimo di 90 previsto dall’art. 17-bis del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.


* * * 
Vedi ric. Tar n. 1626 – 2011; sentenza n.1936 – 2012


* * * 

 
N. 00829/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01626/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2011, proposto da:

Giuseppina Marotta, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti con cui la Commissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte d’Appello di Napoli per la sessione 2010, non ha proceduto alla valutazione dell’elaborato di diritto civile della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità  a sostenere le prove orali;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 22.03.11 n. 3 della Sottocommissione, presso la Corte di Appello di Napoli, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente; nonchè, ove occorra, del provvedimento 29.7.11 con cui la Commissione Esami Avvocato sessione 2010, presso la Corte di Appello di Bari, ha rigettato le istanze 18.7.11 e 19.7.11 proposte dalla ricorrente al fine di ottenere: con la prima, copia del verbale delle operazioni di abbinamento elaborati – candidato effettuate dalla Commissione medesima e, con la seconda, l˜ammìssione alle prove orali, nonchè ancora del verbale 22.8.11 con cui la Commissione
Esami Avvocato sessione 2010. presso la Corte di Appello di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza in merito all’istanza 19.7.2011 avanzata dalla ricorrente e finalizzata alla ammissione alle prove orali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott. Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Francesco Meo, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Filippo Patella, per le Amministrazioni statali resistenti;
 

– CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, alla luce della palese violazione dell’art. 23, comma 5, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che recita: “La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell’articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell’articolo 17-bis”, come risultante dal verbale della Sottommissione di concorso presso la Corte di Appello di Napoli;
RITENUTO che il ritrovamento dell’elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la dott.ssa Giuseppina Marotta aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dall’art. 17-bis del suddetto R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 già  dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della presente fase cautelare, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l’effetto ordina alla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli di valutare l’elaborato di diritto civile ritrovato dalla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed ordina altresì a quest’ultima di ammettere con riserva la dott.ssa Giuseppina Marotta a sostenere le relative prove orali;
Fissa l’udienza pubblica del 22 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Posted in Senza categoria | Tagged