1. Contratti pubblici – Lex specialis – Clausola di esclusione – Legittimo affidamento – Divieto di interpretazione estensiva o analogica


2. Contratti pubblici – Dichiarazione assenza condanne penali – Rese nell’interesse dell’impresa concorrente – Dichiarazione amministratore anche per collaboratori – Legittimità  


3. Contratti pubblici – Lex specialis – Mancata dichiarazione di assenza di condanne penali del responsabile tecnico –  Irrilevanza

1. Le fattispecie di esclusione sono tassative e non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico, dovendosi perciò dare prevalenza alle espressioni letterali contenute nel bando di gara onde non vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio e l’esigenza della più ampia partecipazione. Nell’ipotesi di equivocità  delle prescrizioni del bando, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede.


2. Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese nell’interesse dell’impresa concorrente, sicchè è possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri collaboratori. 


3. La figura del responsabile tecnico peraltro è del tutto distinta rispetto a quella del direttore tecnico, essendo soltanto quest’ultima espressamente menzionata dalla norma dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla dichiarazione sui requisiti morali.
* * * 
Vedi, Cons. di Stato, sez. V, sentenza  11 gennaio 2012, n. 83 ; ric. n. 7971 – 2011                                                       
* * *  

 
N. 01495/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01639/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2011, proposto da Antinia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Pinto e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto in Bari, corso Trieste, 27; 

nei confronti di
Teorema s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Nicola Veronico s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia, 161; 

per l’annullamento
– del provvedimento recante l’aggiudicazione al r.t.i. Teorema s.p.a. – Nicola Veronico s.r.l. della procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento dei rifiuti prodotti presso le diverse sedi di A.R.P.A. Puglia, comunicato alla ricorrente con nota prot. 0034418 ricevuta a mezzo fax in data 8 luglio 2011;
– di tutti gli atti della procedura, ivi inclusi i verbali di gara;
– ove occorra, del disciplinare di gara, qualora si interpreti nel senso che non sia indispensabile, ai fini dell’ammissione in gara, l’indicazione da parte delle imprese concorrenti del responsabile tecnico e la sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, delle dichiarazioni prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia e di Teorema s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Laura Marasco, Bice Annalisa Pasqualone;
Avvisate le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e ritenuto di poter decidere in forma semplificata, trattandosi di controversia vertente su unica questione;
 

Ritenuto che l’a.t.i. aggiudicataria ha correttamente compilato l’istanza di partecipazione, completa di tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara e dall’Allegato n. 2: in particolare, i legali rappresentati delle imprese facenti parte del raggruppamento hanno attestato, con formula ampia ed onnicomprensiva, che “¦ a proprio carico e nei confronti dell’impresa non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione”, ai sensi dell’art. 38, primo comma, del d. lgs. n. 163 del 2006;
Ritenuto, in via di principio, che:
– la figura del responsabile tecnico è del tutto distinta rispetto a quella del direttore tecnico, essendo quest’ultima tipica negli appalti di lavori pubblici ed espressamente menzionata nell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla dichiarazione sui requisiti di moralità  (cfr., su fattispecie identica: TAR Campania, Napoli, sez., I, 18 marzo 2011 n. 1498);
– le fattispecie di esclusione sono tassative e non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico, poichè le imprese devono essere messe in condizione di conoscere con certezza quali sono gli adempimenti occorrenti a soddisfare le prescrizioni previste per legge, dovendosi perciò dare prevalenza alle espressioni letterali contenute nei bando di gara, onde non vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio e l’esigenza della più ampia partecipazione (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005 n. 5194);
– nelle ipotesi di equivocità  delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire, attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà  della stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta (cfr. in tal senso: Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009 n. 3320; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842);
– questa Sezione ha avuto modo di affermare che le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese non nel proprio interesse, bensì nell’interesse dell’impresa (ovvero dell’intera a.t.i.) concorrente, sicchè è possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 (TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 n. 399; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3916);
Ritenuto che, sotto tale profilo, il disciplinare di gara (impugnato in via subordinata dalla ricorrente) è legittimo, nella parte in cui non prescrive che i concorrenti menzionino, nella dichiarazione sui requisiti morali, il nominativo del responsabile tecnico, fermo restando il generale potere di verifica successiva in capo alla stazione appaltante;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere il ricorso, con condanna della società  ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Antinia s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia e di Teorema s.p.a., a ciascuna nella misura di euro 5.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge, se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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