1. Giustizia e processo – Rito avverso silenzio della P.A. – Condizioni di  ammissibilità 


2. Rinnovabili – Richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 – Inutile decorso dei termini  – Silenzio p.A. – Illegittimità  


3. Rinnovabili – Assoggettabilità  a v.i.a. – Istanza di verifica – Inutile decorso dei termini – Silenzio P.A. – Illegittimità 

1. Costituiscono condizioni di ammissibilità  del giudizio avverso il silenzio della P.A. intimata (art. 31, comma 1, 2 e 3 c.p.a): la titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e il decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo con conseguente formazione del silenzio.


2. E’ illegittimo il silenzio della P.A. sull’istanza volta al rilascio della autorizzazione unica relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili,  stante l’obbligo della conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003.


3. E’ illegittimo il silenzio della P.A. sull’istanza di  verifica di assoggettabilità  a v.i.a. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, per la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento nel termine di cui all’art.16, co.7, legge Regione Puglia n. 11/2001.

N. 01457/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2011, proposto da:
Società  Idroelettrica del Carpino 2 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Campanile e Corrado Mastropierro, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Campanile in Bari, via Putignani, 50;
contro
Regione Puglia;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità 
del silenzio serbato dalla Regione Puglia in ordine:
a) all’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003, presentata dalla ricorrente in data 4.4.2007, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi nel territorio del Comune di Bovino (FG), località  “Cologna”;
b) all’istanza di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001, relativa al predetto impianto, presentata dalla ricorrente in data 4.4.2007;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 per la parte ricorrente i difensori avv.ti Corrado Mastropierro e Giuseppe Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente Società  Idroelettrica del Carpino 2 s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza, presentata in data 4.4.2007, al fine di ottenere l’autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi nel territorio del Comune di Bovino (FG), alla località  “Cologna”.
Chiede, altresì, accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001, relativa al predetto impianto, presentata dalla ricorrente in data 4.4.2007.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, dell’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003, nonchè dell’art. 16, comma 7 legge Regione Puglia n. 11/2001, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro i termini previsti dalla normativa da ultimo menzionata.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 27 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003 e del procedimento di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001 relativi alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi nel territorio del Comune di Bovino (FG), alla località  “Cologna”.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di autorizzazione unica è sottoposta al termine di cui all’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003, mentre la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (VIA) è sottoposta al termine di cui all’art. 16, comma 7 legge Regione Puglia n. 11/2001.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso dei predetti termini senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sulle istanze de quibus.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulle istanze presentate dalla società  ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio della autorizzazione unica ed all’istanza di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (VIA) per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi nel territorio del Comune di Bovino (FG), alla località  “Cologna”.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Società  Idroelettrica del Carpino 2 s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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