Contratti pubblici – Gara per servizio refezione scolastica e mensa domiciliare – Revoca servizio per errore nell’esecuzione – Mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva nelle more conferita – Improcedibilità  gravame

La mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva e del contratto  di appalto sottoscritto tra la P.A. e l’aggiudicatario-controinteressato, atti comunicati al ricorrente che aveva gravato la revoca dell’affidamento in suo favore del medesimo servizio, priva di ogni utilità  l’azione giudiziaria intrapresa, anche in caso di suo eventuale accoglimento: sicchè il gravame dev’essere dichiarato improcedibile.
 

N. 01469/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Scardi Industrie Alimentari S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Di Natale e Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Guido De Ruggiero, 9; 
contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele 52; 
nei confronti di
Pastore s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8; 
per l’annullamento
del verbale n. 4 del 23 luglio 2010, redatto dalla commissione di gara nominata per la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara del servizio di ristorazione scolastica scuole materne statali e mensa domiciliare anziani, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente;
del verbale n. 5 del 18 agosto 2010, redatto dalla medesima commissione ed avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di riesame di cui alla nota protocollo n. 12526 del 29 luglio 2010;
della nota protocollo n. 333/PI del 18 agosto 2010, a firma del Dirigente dell’Area servizi sociali e alla persona;
di ogni altro atto connesso.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e della Pastore S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Mariani, Sara Cacciatore, per delega dell’avv. Mario Carlino, e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
La società  a responsabilità  limitata Scardi Industrie Alimentari impugna la propria esclusione dalla gara, indetta dal Comune di San Severo per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole materne statali e di mensa domiciliare per gli anziani.
Con ordinanza 8 settembre 2010 n. 611 è stata rigettata l’istanza cautelare, con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso non appare prima facie fondato, atteso che la disposta esclusione della ricorrente dalla gara non è motivata solo per la omessa dichiarazione di fattispecie riconducibile ad errore grave nell’esercizio dell’attività  professionale (il riferimento è all’episodio avvenuto durante il servizio di refezione scolastica del Comune di Margherita di Savoia e che determinò la risoluzione del contratto) – circostanza sulla quale sono incentrate le doglianze della ricorrente -, ma anche “per la scarsa affidabilità  del concorrente”, motivazione, questa, non oggetto di censura”.
Tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, con provvedimento 19 ottobre 2010 n. 4867, “Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che il giudizio di gravità  dell’errore nell’esecuzione del servizio oggetto di revoca da parte del Comune di Margherita di Savoia e di inaffidabilità  della concorrente a causa della dichiarazione mendace non si presta alle censure formulate, essendo irrilevante la pendenza di impugnazione dell’atto di revoca (in relazione al quale l’istanza cautelare è stata peraltro respinta sia in primo che in secondo grado) ed inerendo la relativa valutazione all’esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione”.
La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti (notificati il 22 settembre 2010) contro i medesimi atti impugnati con il ricorso. àˆ seguita l’ordinanza 6 ottobre 2010 n. 725, che ha nuovamente rigettato la domanda di sospensiva, con rinvio alla motivazione della precedente.
All’udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata riservata per decisione.
Il Comune di San Severo e la Pastore S.r.l. (risultata poi affidataria del servizio), entrambi costituiti, eccepiscono l’improcedibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti alla stregua di argomentazioni pienamente condivisibili.
La Scardi infatti non ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore della Pastore, nè ha contestato il contratto poi sottoscritto, atti tutti già  comunicati all’istante, sicchè la medesima istante non potrebbe trarre alcun’utilità  della presente azione, anche in caso di eventuale accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna la Scardi Industrie Alimentari S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Severo e della Pastore S.r.l., nella misura di € 8.000,00, più accessori di legge, per ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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