Pubblico
impiego – Giustizia e processo – Giurisdizione amministrativa ed ordinaria –
Controversie relative ad atti concernenti il procedimento di mobilità
volontaria interna – Art. 63, comma 1 e 4, d.lgs n. 165/2001 – Giurisdizione
A.G.O.
Gli atti
adottati nell’ambito di un procedimento di mobilità volontaria interna, ivi
compresi quelli inerenti al mancato riconoscimento di titoli di precedenza ex
lege n. 104/1992, sono atti di gestione assunti dal dirigente scolastico in
qualità di datore di lavoro, atteso che detto procedimento determina una mera
modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un
nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale; pertanto, le
relative controversie sono sottratte all’area di residuale giurisdizione del
Giudice amministrativo ex 63, comma 4, D.Lgs n. 165/2001, rientrando,
invece, in quella del Giudice ordinario, sancita in via generale dall’art. 63,
comma 1, del medesimo decreto con riferimento all’impiego pubblico
privatizzato.
N. 01484/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2011, proposto da:
Maria Antonia Damico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria De Simone e Anna Bonifiglio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, n. 94;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Loredana Mammola – non costituita;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- della nota prot. n. 2325 del 10 maggio 2011 concernente la pubblicazione in pari data degli elenchi del personale docente di scuola primaria, trasferito entro la ovvero dalla provincia di Bari per l’anno scolastico 2011/12;
– nonchè, per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui segnatamente la nota prot. n. 2184/c del 09.05.2011 (comunicata alla ricorrente a mezzo fax in data 8/6/2011, ore 12:31) contenente i motivi del mancato riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2011/12.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Anna Maria De Simone e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RITENUTO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 8 luglio 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 14 luglio 2011, la sig.ra Maria Antonia Damico, docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dall’1 settembre 2007, ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 2325 del 10 maggio 2011, concernente la pubblicazione in pari data degli elenchi del personale docente di scuola primaria trasferito entro la ovvero dalla provincia di Bari per l’anno scolastico 2011/12; ha chiesto altresì l’annullamento, per quanto di ragione, della nota prot. n. 2184/c del 9 maggio 2011 (comunicata a mezzo fax in data 8 giugno 2011, ore 12:31) contenente i motivi del mancato riconoscimento della precedenza nella mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2011/12 e, specificatamente, per il mancato riconoscimento della precedenza prevista dalla legge n. 104 del 1992, da essa richiesta in quanto ritenuta applicabile per il proprio coniuge disabile in situazione di gravità ;
CONSIDERATO che nella relazione illustrativa prot. n. 2890 del 29 luglio 2011, depositata in data 6 settembre 2011 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha eccepito “l’incompetenza” di questo Tribunale nella materia oggetto del ricorso, trattandosi di materia devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
CONSIDERATO che nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima nella camera di consiglio stessa, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo i difensori presenti ad argomentare sul profilo di difetto di giurisdizione, dandone atto a verbale;
RITENUTO che le procedure di mobilità volontaria interna, comportando una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale, non rientrano nella residuale area di giurisdizione di giudice amministrativo di cui al comma 4, dell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001, ma in quella di cui al primo comma del medesimo art. 63 che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato (cfr. da ultimo Cass. Civ. SS.UU., 9 settembre 2010, n. 19251 e Cass. Civ. SS.UU., 12 dicembre 2006, n. 26420 ivi richiamata);
RITENUTO di dover precisare, alla luce di quanto argomentato dalla difesa di parte ricorrente nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011, che, da quanto rappresentato in ricorso e dalla documentazione prodotta in atti, risulta che il sig. Claudio Burgo, coniuge della ricorrente, ha presentato domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 in data 2 ottobre 2007 e, quindi, successivamente alla instaurazione del rapporto di lavoro, avente decorrenza giuridica ed economica dall’1 settembre 2007;
RITENUTO, alla luce della richiamata condivisa giurisprudenza, già fatta propria da questa Sezione in fattispecie di mobilità esterna per le quali trova applicazione lo stesso criterio di riparto di giurisdizione (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 9 settembre 2010, n. 19251 cit., T.A.R. Bari, Sezione III, 27 ottobre 2010, n. 3835), che nella fattispecie oggetto di gravame i provvedimenti impugnati siano atti di gestione assunti dal dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro;
RITENUTO, conseguentemente, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO, quanto alle spese, che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)