Giustizia e processo – Istruzione pubblica – Impugnazione provvedimenti liceo classico per mancata istituzione classe con indirizzo in diritto – Impugnazione con censura della Circolare MIUR e allegato schema di decreto interministeriale – Atti aventi efficacia su tutto il territorio nazionale – Incompetenza territoriale – Competenza del T.A.R. per il Lazio, sede  di Roma

L’impugnazione di atti aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, dalla cui validità  ed efficacia dipende quella del provvedimento impugnato, attrae la cognizione del ricorso nell’ambito della competenza del T.A.R. per il Lazio di Roma (nella specie si trattava dell’impugnazione dei provvedimenti di un liceo classico relativi alla mancata istituzione di una classe con indirizzo in diritto, con estensione delle censure nei confronti di una Circolare MIUR unitamente all’allegato schema di decreto interministeriale).
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Tar ric. n. 1625 – 2012
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N. 01491/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01625/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2011, proposto da:

Ruggiero Cristallo, Palmino Canfora, Susanna Di Biase, Raffaella Lanzone, Ruggiero Filannino, Celestina Santeramo, Maria Adelaide Visaggio, Maria Zicchillo, Giuseppe Morgese, Francesca Marino e Francesco Paolo Antonio Manuti, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Domenico Torre, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Lancieri in Bari, via Cardassi, n. 58;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane Statale “A Casardi” di Barletta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto prot n 3861 del 3.9.2011, conosciuto dai ricorrenti in data 7.9.2011 all’esito di istanza di accesso agli atti, ad oggetto “Decreto di esecuzione dell’Organico di Diritto a s 201 1/2012”, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A Casardi” di Barletta ha disposto “la mancata istituzione” della classe I Sezione B ad indirizzo PCRQ Dir./Econ. A019 CM. 332;
– della “presa d’atto” del Collegio dei Docenti dell’Istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A. Casardi” di Barletta di cui al processo verbale della seduta dell’l.9.2011, nella parte in cui, al punto 15 all’o.d “Comunicazioni del Dirigente Scolastico”, il Collegio ” prende atto delle dichiarazioni del Preside e nulla osserva” circa la decisione di non istituire la classe I Sezione B ad indirizzo PCRQ Dir./Econ. A019 C.M. 332, nonchè della deliberazione del Consiglio di Istituto, ove esistente, recante l’individuazione dei criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola ed in cui si conferisce mandato e/o delega al Collegio Docenti di non istituire la classe I Sez. B per l’a.s. 2011/2012, non conosciuta;
– di tutte le comunicazioni inoltrate dal Dirigente Scolastico dell’Istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A. Casardi” di Barletta ai genitori degli studenti della ex classe V Sez. B del seguente tenore: “per l’anno scolastico 2011/2012 ai sensi della normativa vigente si procederà  all˜accorpamento delle prime classi liceali. Le SS. VV sono convocate …”;
– ove occorra delle determinazioni assunte dal Dirigente scolastico nell’incontro tenutosi con i ricorrenti in data 29.8.2011, di cui al relativo verbale, ancorchè di contenuto non noto;
– dell’ “avviso pubblico di sorteggio per la ripartizione degli studenti della ex classe V Sez. B nelle classi prime liceali sez. A ” D ” E ad indirizzo PCRL Lingua straniera A046 C.M. 198” prot. n. 3862 del 3.9.2011;
– di tutti i verbali e di ogni provvedimento, di estremi non noti, relativi alle predette operazioni del “sorteggio per la ripartizione degli studenti della ex classe V Sez. B nelle classi prime liceali sez. A ” D ” E ad indirizzo PGRL Lingua straniera A046 C.M. /98” tenutosi in data 6.9.2011 alle ore 18:00 nell’aula Magna del Liceo;
– di tutte le comunicazioni inoltrate dal Dirigente Scolastico dell’istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A. Casardi” di Barletta ai genitori degli studenti della ex classe V Sez. B recanti gli esiti del sorteggio tenutosi in data 6.9.2011 alle ore 18:00 nell’aula Magna del Liceo;
– di ogni atto e/o provvedimento che, in esecuzione dei provvedimenti suindicati, modifichi la determinazione e/o assegnazione degli Organici della Scuola Secondaria di Secondo Grado nella Provincia di Bari per l’a.s. 2011/2012, con specifico riferimento all’organico (di diritto e di fatto) assegnato all’Istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A. Casardi” di Barletta, ivi compresa la determinazione dell’Organico di diritto del personale docente redatta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (prot. n. 3091 del 4.7.2011) relativa all’a.s. 2011/2012 dell’istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A Casardi” di Barletta;
– delle determinazioni del Collegio dei Docenti dell’Istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A Casardi” di Barletta assunte nella seduta del 9 9.2011, e del relativo verbale, ancorchè non conosciuto;
– del verbale dell’assemblea tenutasi in data 10 9.2011, non conosciuto;
– di ogni atto e/o provvedimento che, in esecuzione dei provvedimenti suindicati, comunichi al USP e/o al USR e/o al MIUR la soppressione della classe I B;
– nonchè di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti, ed in particolare, ove e nella parte in cui risultassero lesive della Circolare MIUR n 21 del 14 3 2011 unitamente all’allegato schema di decreto interministeriale, di estremi non noti nonchè per la declaratoria di illegittimità , previa adozione dei conseguenti provvedimenti cautelari ed urgenti anche inaudita altera parte ex art 56 cod. proc. amm.
della condotta serbata dal “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale ˜A Casardi” di Barletta, in persona del Dirigente Scolastico p t in relazione alla mancata istituzione per l’anno scolastico 2011/2012 della classe I Sezione B ad indirizzo PCRQ Dir /Econ A0l9 CM 332.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e del Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane Statale “A Casardi” di Barletta;
Visto l’art. 16, comma 2, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Giuseppe Domenico Torre, per il ricorrente; l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per le Amministrazioni statali resistenti, è presente nelle preliminari;
 

CONSIDERATO che con il presente gravame i ricorrenti, unitamente al decreto prot n 3861 del 3 settembre 2011, conosciuto dai ricorrenti in data 7 settembre 2011 all’esito di istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto “Decreto di esecuzione dell’Organico di Diritto a s 201 1/2012”, con il quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Liceo Classico ” Liceo delle Scienze Umane Statale “A Casardi” di Barletta aveva disposto “la mancata istituzione” della classe I Sezione B ad indirizzo PCRQ Dir./Econ. A019 CM. 332, hanno altresì impugnato “la Circolare MIUR n 21 del 14 marzo 2011 unitamente all’allegato schema di decreto interministeriale, di estremi non noti” e, quindi atti emanati da organi centrali dello Stato con efficacia non territorialmente limitata;
ATTESO che l’impugnazione di atti aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, dalla cui validità  ed efficacia dipendono quelle del provvedimento impugnato in principalità , attrae la cognizione del ricorso nell’ambito della competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (cfr. ordinanza Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5398 del 28 settembre 2011);
RITENUTO che ai sensi degli artt. 13 e 16 c.p.a. ricorre nel caso in esame la competenza territoriale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma e che, ai sensi della normativa citata, risulta precluso a questo Tribunale di delibare l’istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare di che trattasi.
Dichiara la propria incompetenza e indica quale giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale la causa dovrà  essere riassunta nei termini di cui all’art. 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)