Giustizia e processo –
Edilizia e urbanistica – Impugnazione provvedimento diniego permesso di
costruire in sanatoria – Ricorso cautelativo – Tutela cautelare –
Insussistenza dei presupposti – Fattispecie

Nel caso
in cui il ricorso sia presentato “in via prudenziale” per ottenere
l’accertamento della legittimità  delle opere eseguite, non sussiste il
presupposto del periculum in mora per la concessione della misura
cautelare invocata dal ricorrente (nella specie, l’istanza di sospensione di
efficacia del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria è
stata respinta non sussistendo, altresì, il requisito del fumus boni
iuris, essendo risultato dagli atti un incremento non  assentito
dell’altezza del fabbricato).

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Tar ric. n. 1372 – 2011

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N. 00826/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01372/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2011, proposto da:

Santina Sabatelli, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Comune di Monopoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante 51; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di permesso di costruire in sanatoria del Comune di Monopoli, prot. n. 21235/2011, ricevuto in data 16.5.2011;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, dell’ordinanza di sospensione dei lavori del Comune di Monopoli prot. n. 52268/2010, nonchè della relazione prot. n. 51308 dell’Area Organizzativa Edilizia Provata, Urbanistica e ambiente del Comune di Monopoli.
nonchè per l’accertamento
della conformità  delle opere realizzate dalla ricorrente rispetto al permesso di costruire n.31715 del 20.9.2007, nonchè della disciplina urbanistica comunale di riferimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Saverio Profeta, per il ricorrente e l’avv. Pierluigi Nocera per il Comune resistente.;
 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della presente fase processuale, non appaiono sussistere i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare,
in quanto, sotto il profilo del periculum, la stessa ricorrente ha dichiarato di aver presentato ricorso in via prudenziale per ottenere l’accertamento della legittimità  delle opere eseguite, mentre, con riferimento allo scrutinio della fondatezza dell’impugnazione, dagli atti emerge un incremento non assentito dell’altezza del corpo di fabbrica in questione;
ritenuto che pertanto deve essere respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)