Procedimento amministrativo – Esame avvocato – Giudizio di non ammissione – Voto alfanumerico – Legittimità
Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, divenuto ormai “diritto vivente”, non sussiste alcun obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sicchè gli stessi punteggi numerici rappresentano una valida motivazione del provvedimento d’inidoneità , non sussistendo una fase di correzione logicamente distinta da quella di valutazione.
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Tar, ric. n. 1650 – 2011
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N. 00821/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01650/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2011, proposto da:
Lidia Lezzi, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte d’Appello di Bari, Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte d’Appello Napoli, Commissione Esami Avvocato c/o Ministero Giustizia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti di giudizio con cui la Sottocommissione per gli esami di Avvocato, presso la Corte di Appello di Napoli per la sessione 2010, ha valutato insufficienti due dei tre elaborati della dott.ssa Lezzi, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 6.04.2011, n. 6 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Napoli, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte d’Appello di Bari e di Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte d’Appello Napoli e di Commissione Esami Avvocato c/o Ministero Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. Valeria Pellegrino per la ricorrente; l’avv. dello Stato Filippo Patella, per le Amministrazioni resistenti.;
Il Collegio considerato che ad un sommario esame proprio della fase cautelare:
– non emergono profili idonei a ritenere fondato il ricorso, in considerazione dell’orientamento oramai divenuto “diritto vivente” (Corte Costituzionale n.20/2009) in merito alla sufficienza del voto alfanumerico nei giudizi di non ammissione all’esame per l’esercizio della professione forense;
– che anche l’orientamento seguito da questo Tribunale (ex multis sent n.1182/2009) in merito alla necessità ex art 23 c.3 r.d. 37/1934 di una fase di correzione, logicamente distinta da quella di valutazione, non ha mai trovato conferma in sede di appello;
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza incidentale di sospensione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)