Tutela beni culturali – Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale – Vincolo archeologico – Procedimento ablatorio – Mancata impugnazione D.M. impositivo del vincolo – Assenza presupposti per concessione misura cautelare
Se sia mancata l’impugnazione del decreto ministeriale di imposizione del vincolo archeologico, non sussistono i presupposti per sospendere il procedimento ablatorio comunale su suoli di privati, finalizzato alla realizzazione di interventi di tutela archeologica.
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Vedi Tar ric. n. 1658 – 2011.
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N. 00820/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01658/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2011, proposto da:
Domenico Panunzio, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Medina, Marco Vitone, Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;
contro
Comune di Vico del Gargano, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35;
nei confronti di
Soc.Coop.Espro Progetti a r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della delibera della Giunta Comunale di Vico del Gargano n. 156 del 22/11/2010, successivamente conosciuta dai ricorrenti, avente ad oggetto “POR Puglia 2000/2006 Asse 2 “Risorse Culturali” Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela patrimonio culturale” PIS 15. Approvazione progetto definitivo – tutela e valorizzazione storico-archeologico-ambientale della necropoli paleocristiana di Monte Pucci”,
b) del decreto n 2/2011, datato 06/06/2011, successivamente comunicato ai ricorrenti, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vico del Gargano, avente ad oggetto la “occupazione anticipata preordinata ad espropriazione e determinazione delle relative indennità provvisorie” di alcuni suoli di proprietà dei ricorrenti nell’ambito dei “Lavori di tutela e valorizzazione storico-archeologico-ambientale della necropoli paleocristiana di Monte Pucci, nel Comune di Vico del Gargano”;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: 1) la delibera della Giunta Comunale di Vico del Gargano n. 156 del 30/12/2008, non conosciuta dai ricorrenti, avente ad oggetto “POR Puglia 2000/2006 Asse 2 “Risorse Culturali” Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali” PIS n. 15 – “Territorio e cultura ambiente nel Gargano”. Progetto definitivo – tutela e valorizzazione storico-archeologico-ambientale della necropoli paleocristiana di Monte Pucci”; 2) la nota prot. n. 180 del 08/01/2009, avente ad oggetto lo “Avvio del procedimento” di approvazione del progetto definitivo dell’opera di che trattasi, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vico del Gargano; 3) la nota, senza numero di protocollo, datata 07/06/2011, successivamente pervenuta ai ricorrenti, con la quale la Soc. Coop. Espro Progetti a r.l. ” nel trasmettere copia del decreto sub b) ” ha comunicato che, in data 22/06/2011, si sarebbe proceduto all’immissione nel possesso dei suoli di loro proprietà interessati dall’avviata procedura ablatoria; 4) il verbale di consistenza ed immissione in possesso, redatto in esecuzione del decreto di occupazione di urgenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico del Gargano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Marco Vitone, per il ricorrente; l’avv. Nino Matassa per il Comune resistente;;
Il Collegio pur nella sommarietà che contraddistingue la fase cautelare, ritenuto che il procedimento ablatorio contestato, finalizzato alla realizzazione di interventi di tutela archeologica, trovi il suo presupposto nell’inoppugnato decreto ministeriale di imposizione del vincolo datato 18 gennaio 1996 e che, peraltro, parte ricorrente non deduce profili di incompetenza dell’Autorità comunale in luogo dell’Autorità istituzionalmente preposta alla tutela del vincolo archeologico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza incidentale cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell’Amministrazione comunale, che liquida in 2.500 euro, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)