Contratti pubblici – Istanza misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. – Impugnazione provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e conferimento della stessa ad altra ditta – Va concesso il decreto cautelare e sospeso il procedimento di stipula contratto appalto (nelle more camera consiglio e udienza pubblica già fissate)
Va concesso il decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. per la sospensione temporanea del provvedimento di revoca dell’ aggiudicazione definitiva di lavori pubblici e di traslazione della stessa a favore di altra ditta; infatti, il differimento della stipula del contratto di appalto, nelle more della imminente celebrazione della camera di consiglio per la trattazione della misura cautelare, (fissata al 19.10.2011) e dell’udienza pubblica (fissata al 6.12.2011), non è idonea a recare un pregiudizio grave alla tempestiva esecuzione dei lavori, nonchè alla rendicontazione del cofinanziamento prevista entro il 2015.
N. 00815/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01597/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna, in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. con Aleandri S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Luca Alberto Clarizio in Bari, via Vito Nicola De Nicolò n. 7;
contro
Italferr S.p.A.; R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero D’Amelio e Giovanni C. Sciacca, con domicilio eletto presso Maria Goffredo in Bari, via Egnatia n. 15;
nei confronti di
Salvatore Matarrese S.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. con Fersalento S.r.l., Eredi Giuseppe Mercuri S.p.a. e F.Lli Manes S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di Italferr S.p.a. del 10 Agosto 2011, prot. DEC.AP.0045050.11.U, con il quale è stata revocata l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente ed è stata contestualmente disposta la revoca del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva, già disposta, con prot. DEC.AP.0039217.10.U, del 12.07.2010, nei confronti dell’A.T.I. Salvatore Matarrese e, per l’effetto, si è “preso atto dell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Salvatore Matarrese medesima”;
– e di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale specificamente indicato in ricorso;
– nonchè per la declaratoria di inefficacia, quale risarcimento del danno in forma specifica, del contratto eventualmente stipulato tra Italferr ed A.T.I. Matarrese, ai sensi degli artt. 122 e 124, cod. proc. amm. nel quale la ricorrente dichiara formalmente di essere disponibile a subentrare, ai sensi dei predetti artt. 122 e 124;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza autonoma di sospensiva e quella di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con atto depositato in data 5 ottobre 2011;
Considerato che l’udienza di merito è fissata per il prossimo 6 dicembre 2011 e che, d’altra parte, l’udienza per la trattazione dell’appello proposto da Giovanni Manes è fissata per il prossimo 27 ottobre 2011 dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso;
Considerato che il cofinanziamento dell’opera è condizionato alla rendicontazione entro il 2015 e che il differimento della stipula del contratto non appare idoneo ad arrecare un pregiudizio grave alla tempestiva esecuzione dei lavori nè in relazione alla data della camera di consiglio (19 ottobre 2011) utile per la trattazione della domanda cautelare, nè in relazione a quella della pubblica udienza del 6 dicembre 2011;
Ritenuto, pertanto, di sospendere gli effetti dell’atto prot. DEC.AP. 0045050.11.U del 10 agosto 2011;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia del provvedimento sopra indicato, con inibitoria per l’Amministrazione di adottare ogni ulteriore atto in sua esecuzione;
Fissa la camera di consiglio del 19 ottobre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 5 ottobre 2011.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)