Comune e Provincia – Sindaco-
Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti-individuazione
Comune e Provincia – Sindaco –
Ordinanze contingibili ed urgenti – Divieto esercenti attività commerciali,
artigianali e somministrazione di alimenti e bevande di distribuire buste di
plastica (shoppers) non biodegradabili – Illegittimità
1.
L’ordinanza contingibile ed urgente è strumento preordinato a far fronte a
situazioni eccezionali e non prevedibili per le quali sia impossibile
utilizzare i normali strumenti apprestati dall’ordinamento giuridico
2. Sono illegittime per
l’assenza dei presupposti di urgenza tali da suggerire l’adozione di misure
improcrastinabili le ordinanze sindacali del Comune di Bari (nell’ultima delle quali era previsto persino un differimento del divieto) nella parte in cui
vietano a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di
somministrazione di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale
l’utilizzazione anche delle cd. shoppers con additivo ECM.
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Vedi ric. TAR n. 1219 – 2011; sentenza 5 giugno 2012, n. 1099 – 2012.
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N. 00807/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01219/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Italcom S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Munafò e F. Alberto Tedeschi, con
domicilio eletto presso il secondo in Bari, alla via Cardassi n.66;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Renato Verna e Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio
eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura comunale alla via P.Amedeo 26;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Sindaco di Bari n. 2011/00445 –
2011/076/00011 adottato il 20.04.2011 nelle forme dell’ordinanza contingibile
ed urgente e rimasta pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune di Bari
per 10 giorni, avente ad oggetto: “utilizzo dei sacchetti di plastica
biodegradabili”; con il quale, il Sindaco di Bari ha “ordinato” e “vietato” a
tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione
di alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia su area pubblica
che privata, sia a posto fisso che itinerante, la distribuzione agli acquirenti
di buste di plastica (shoppers) non biodegradabili, disponendo, in via
alternativa, l’uso esclusivo di sacchetti in materiale biodegradabile
realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 E uni en
14995 ed in conformità degli standard da queste indicati ;
-di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto,
connesso e/o consequenziale.
Motivi Aggiunti:
-del provvedimento del Sindaco di Bari n.
2011/00675-2011/250/00093 adottata il 4.7.2011 nelle forme dell’ordinanza
contingibile ed urgente e rimasta pubblicata nell’Albo Pretorio on line del
Comune di Bari per 10 giorni, avente ad oggetto: “Integrazione ordinaria
sindacale n. 2011/0045 del 20.04.2011. Utilizzo ecoshoppers”; con la quale, il
sindaco di Bari, ha:
– “confermato la validità della propria ordinanza n. 2011/0045
del 20.04.2011” con la consequenziale conferma degli “ordini ed i divieti” in
essa ordinanza contenuti;
– “integrato il contenuto della medesima ordinanza n. 2011/0045
del 20.04.2011”;
-di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto,
connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011
la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F. A.
Tedeschi, G. Munafò e C. Lonero Baldassarra;
-considerato che l’ordinanza contingibile ed urgente è
strumento preordinato a far fronte a situazioni eccezionali e non prevedibili e
che nella fattispecie le specifiche circostanze che hanno in concreto suggerito
l’esercizio di tale potere non sembrano rispondere ai requisiti di legge;
-rilevato in particolare che proprio il differimento contenuto
nell’ordinanza integrativa impugnata con i motivi aggiunti porterebbe ad
escludere che ricorrano presupposti di urgenza tali da suggerire l’adozione di
misure improcrastinabili;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari
(Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale nei
limiti dell’interesse azionato dalla società ricorrente e, per l’effetto,
sospende le ordinanze sindacali gravate nella parte in cui vietano
l’utilizzazione anche delle cd. shoppers con additivo ECM.
Compensa le spese di giudizio e fissa la discussione del merito
all’udienza del 1° marzo 2011.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28
settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.
3, cod. proc. amm.)